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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07191/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 21/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 13/05/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena.

Il motivo è inammissibile poiché la corte di appello ha già adeguatamente spiegato come la pena inflitta sia pari al minimo assoluto con la massima riduzione per le concesse attenuanti senza che ulteriori riduzioni siano possibili.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Co ì deciso il 15/02/2022 Il onsigliere Est-sore A e [OSCURATO:PERSONA] en [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 21/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 13/05/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Il motivo è inammissibile poiché la corte di appello ha già adeguatamente spiegato come la pena inflitta sia pari al minimo assoluto con la massima riduzione per le concesse attenuanti senza che ulteriori riduzioni siano possibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Co ì deciso il 15/02/2022 Il onsigliere Est-sore A e [OSCURATO:PERSONA] en [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07191/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris