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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 34576/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari dichiarava inammissibile, a norma dell'art. 634 cod. proc. pen,, l'istanza di revisione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza 16 maggio 2019 della Corte di appello di Campobasso, irrevocabile dall'8 luglio 2020, che lo aveva dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale a seguito dell'intervenuto fallimento della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] & C., di cui Gilotti era socio.

La Corte barese reputava l'istanza manifestamente infondata, avendo escluso che le prove offerte a suo sostegno, consistenti nell'audizione di nuovi testimoni e nell'acquisizione di una consulenza tecnico-contabile di parte, fossero qualificabili come «nuove prove», nel senso richiesto dall'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2.

Gilotti ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione.

A suo dire, la condanna per bancarotta sarebbe correlata all'avvenuta ingiustificata sottrazione dalle casse sociali, a lui addebitata, di disponibilità liquide, in misura tale da provocare lo stato di dissesto dell'impresa.

In realtà, i pretesi ammanchi non sarebbero mai avvenuti, e comunque non sarebbero a lui riferibili, come già emergeva dalle dichiarazioni del testimone di accusa assunto nel giudizio di cognizione, ove rettamente intese, e come le nuove deposizioni, e la nuova consulenza contabile, redatta secondo «nuova metodologia esplicativa», avrebbero definitivamente confermato se fossero state assunte e/o acquisite.

Delle nuove prove offerte non sarebbe stata dunque effettuata una «corretta analisi proiettiva», in rapporto alla loro sicura idoneità a determinare il proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza.

In particolare, esso non considera, da un lato, che nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna (Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022, C., Rv. 282987-01; Sez. 3, n. 19598 del 10/03/2011, G., Rv. 250524-01); e, dall'altro, che carattere di novità neppure può assumere una modalità di indagine che rinnovi l'accertamento già svolto in cognizione, e che non sia fondata su nuove acquisizioni scientifiche o su tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (da ultimo, Sez. 4, n. 28724 del 14/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281740-01).

Ciò posto, le ulteriori testimonianze offerte palesemente non potevano rilevare ai fini della revisione, in quanto - anche a prescindere dal carattere non circostanziato del tema di prova così proposto, sottolineato dall'ordinanza impugnata - esse erano dichiaratamente funzionali alla rinnovata valutazione della portata e del significato delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] relative agli indebiti prelievi dalla cassa, già apprezzati nella sentenza di condanna.

La consulenza tecnica, come dal giudice a quo puntualmente rilevato, verteva per parte sua su tema - la ricostruzione della contabilità aziendale e della relativa movimentazione - parimenti già esplorato, senza che sia dato comprendere quale fosse la «nuova metodologia esplicativa» astrattamente in grado di schiudere le porte del giudizio di revisione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari dichiarava inammissibile, a norma dell'art. 634 cod. proc. pen,, l'istanza di revisione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza 16 maggio 2019 della Corte di appello di Campobasso, irrevocabile dall'8 luglio 2020, che lo aveva dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale a seguito dell'intervenuto fallimento della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] & C., di cui Gilotti era socio. La Corte barese reputava l'istanza manifestamente infondata, avendo escluso che le prove offerte a suo sostegno, consistenti nell'audizione di nuovi testimoni e nell'acquisizione di una consulenza tecnico-contabile di parte, fossero qualificabili come «nuove prove», nel senso richiesto dall'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2. Gilotti ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione. A suo dire, la condanna per bancarotta sarebbe correlata all'avvenuta ingiustificata sottrazione dalle casse sociali, a lui addebitata, di disponibilità liquide, in misura tale da provocare lo stato di dissesto dell'impresa. In realtà, i pretesi ammanchi non sarebbero mai avvenuti, e comunque non sarebbero a lui riferibili, come già emergeva dalle dichiarazioni del testimone di accusa assunto nel giudizio di cognizione, ove rettamente intese, e come le nuove deposizioni, e la nuova consulenza contabile, redatta secondo «nuova metodologia esplicativa», avrebbero definitivamente confermato se fossero state assunte e/o acquisite. Delle nuove prove offerte non sarebbe stata dunque effettuata una «corretta analisi proiettiva», in rapporto alla loro sicura idoneità a determinare il proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza. In particolare, esso non considera, da un lato, che nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna (Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022, C., Rv. 282987-01; Sez. 3, n. 19598 del 10/03/2011, G., Rv. 250524-01); e, dall'altro, che carattere di novità neppure può assumere una modalità di indagine che rinnovi l'accertamento già svolto in cognizione, e che non sia fondata su nuove acquisizioni scientifiche o su tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (da ultimo, Sez. 4, n. 28724 del 14/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281740-01). Ciò posto, le ulteriori testimonianze offerte palesemente non potevano rilevare ai fini della revisione, in quanto - anche a prescindere dal carattere non circostanziato del tema di prova così proposto, sottolineato dall'ordinanza impugnata - esse erano dichiaratamente funzionali alla rinnovata valutazione della portata e del significato delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] relative agli indebiti prelievi dalla cassa, già apprezzati nella sentenza di condanna. La consulenza tecnica, come dal giudice a quo puntualmente rilevato, verteva per parte sua su tema - la ricostruzione della contabilità aziendale e della relativa movimentazione - parimenti già esplorato, senza che sia dato comprendere quale fosse la «nuova metodologia esplicativa» astrattamente in grado di schiudere le porte del giudizio di revisione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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