CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 09156/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 14157-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 3079 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza n. 6261/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/03/2019 R.G.N. 13426/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. _ R.G. 14157/2019 Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] - premesso di avere lavorato per complessivi 20 mesi, tra il 2001 e il 2008, in forza di tre contratti a termine - agiva in giudizio nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Potenza deducendo l'inosservanza', da parte della convenuta, delle Direttive vincolanti di cui alla delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 976 in data 17 luglio 2007 e chiedendo, in via principale, che fosse dichiarato il suo diritto alla stabilizzazione del rapporto e, in subordine, il risarcimento del danno. 2. La Corte di appello di Potenza, con sentenza n. 72/2013, respingeva entrambe le domande, come già aveva fatto il giudice di primo grado. 3. Il ricorso avverso la sentenza di appello era rigettato da questa Corte con la sentenza n. 6261/2019, la quale, esaminando il secondo mezzo di impugnazione, rilevava la inammissibilità della questione posta con riferimento alla "delibera della [OSCURATO:PERSONA] nr. 276 del 2006", in quanto non trascritta nei passaggi salienti. 4. Nei confronti di tale sentenza ha proposto ricorso per revocazione la [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo. 5. L'Azienda è rimasta intimata. 6. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 7. Con il motivo proposto la ricorrente assume che la sentenza n. 6261/2019 è incorsa in errore revocatorio, avendo preso in esame e valutato una delibera della Giunta regionale della Basilicata (n. 276/2006) inesistente, in luogo della delibera n. 976/2007. 8. Il ricorso è inammissibile. 9. La sentenza di appello (n. 72/2013) ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse in possesso dei requisiti previsti dalla I. n. 296/2006. 9.1. In particolare, con tale sentenza la Corte di appello di Potenza ha affermato di non poter condividere la tesi difensiva, secondo la quale, se l'ASL - come da delibera di Giunta regionale n. 976/2007 - avesse prorogato il contratto a termine in corso (dal luglio 2007 e con scadenza al 3 marzo 2008) fino al settembre 2009, sarebbero venuti a maturazione i tre anni di servizio utili ai fini della stabilizzazione, poiché era da escludere che la citata delibera imponesse alla ASL un obbligo in tal senso e impedisse di stipulare nuovi contratti a tempo determinato con soggetti diversi (cfr. pp. 8-9). 10. La sentenza di legittimità, ora oggetto di ricorso per revocazione: - ha richiamato il passaggio della decisione di secondo grado, in cui la Corte territoriale ha escluso che la [OSCURATO:PERSONA] avesse il diritto a vedersi "prorogare" il contratto di lavoro in virtù della delibera di • Giunta n. 976/2007, non ricorrendo, avuto riguardo al tenore dell'atto, un obbligo in tal senso dell'[OSCURATO:PERSONA] (cfr. "Fatto", p. 2); - nel sintetizzare i motivi del ricorso per cassazione ha poi rilevato come, con il secondo di essi, fosse stata dedotta la violazione della delibera n. 976/2007 (cfr. ancora p. 2); - nell'esporre successivamente le considerazioni in diritto, che la portavano al rigetto del ricorso, ha osservato, riguardo al secondo motivo, che nella fattispecie concreta la questione relativa "alla delibera della [OSCURATO:PERSONA] nr. 276 del 2006, si arresta ad un rilievo di inammissibilità; la verifica di fondatezza dei rilievi è impedita dalla mancata trascrizione, nei passaggi salienti, dell'atto di giunta; né si indica la sede processuale in cui lo stesso sia rinvenibile, cosicché risultano violati gli oneri di deduzione e specificazione ex artt. 366 nr. 6 e 369 nr. 4 cod. proc. civ." (cfr. p. 4). 11. E' da rilevare che con il secondo motivo del ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] aveva proprio censurato, unitamente ad altri rilievi, la lettura che la Corte di appello aveva dato della delibera n. 976 del 17 luglio 2007, riportandone peraltro unicamente l'oggetto e il solo . art. 5, e ribadito in termini generici la tesi già formulata nei gradi di merito. 12. Su tali premesse pare evidente che la sentenza n. 6261/2019 ha rilevato il difetto di autosufficienza del secondo motivo del ricorso per cassazione, nella parte relativa alla denunciata violazione della delibera di Giunta regionale, e la conseguente inammissibilità dello stesso; e che, là dove ha argomentato in proposito, essendole stata sottoposta la questione dell'interpretazione della delibera n. 976/2007, è incorsa - con il riferimento ad una delibera "nr. 276 del 2006" - in un mero errore materiale, estraneo come tale all'ambito dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civile. 13. D'altra parte, è principio consolidato che "In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Ne consegue l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d'appello" (Cass. n. 20635/2017; conforme n. 14608/2007). 14. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo l'ASL Potenza rimasta intimata. 15. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, I. n. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez. U n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA] della Torre) (dott. [OSCURATO:PERSONA]) 7.77AY zacoia [OSCURATO:PERSONA]