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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31454/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n51,, ko lette le conclusioni del PG'<bhe -ha -Chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 6 giugno 2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il riconoscimento della continuazione I:ra i reati giudicati con le seguenti sentenze: L - Tribunale Catania, in data 14.12.2016, definitiva il 28.01.2017, che lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 4.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Catania il 18.10.2016; - Tribunale di Catania, in data 29.11.2018, confermata dalla Corte d'appello di Catania in data 4.6.2019, definitiva il 19.12.2019, che lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e alla multa di euro 6.000 per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Catania il 2.10.2018; - Tribunale di Catania, in data 23.11.2020, confermata dalla Corte d'appello di Catania, in data 6.5.2021, definitiva il 21.7.2021, con la quale è stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione e alla multa di euro 8.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Catania in data 01.10.2020; - Tribunale di Catania, in data 10.05.2021, definitiva il 12.10.2021, con la quale è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione e alla multa di euro 10.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Catania in data 17.4.2021.

Ad avviso del Tribunale i reati oggetto delle richiamate sentenze dovevano ritenersi espressione della generica propensione del Ferrara alla reiterazione di condotte criminose, non ravvisandosi invece elementi che evidenziassero l'identità del disegno criminoso, tenuto conto anche dalla notevole distanza temporale in cui erano stati commessi.

2. Avverso tale ordinanza il Ferrara, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un'unica censura con la quale deduce vizio di motivazione, in quanto il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione sarebbe fondata su affermazioni apodittiche e generiche, e sulla sola considerazione dell'arco temporale in cui i reati sono stati commessi, senza tener conto degli ulteriori elementi che la difesa aveva evidenziato.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Giova preliminarmente rilevare che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- 2 //1 temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Sul piano probatorio, il condannato che, in sede di esecuzione, invochi l'applicazione della disciplina della continuazione, ha l'onere d allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, al fine di evitare che la previsione di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451).

Tale onere di allegazione di elementi specifici a sostegno dell'istanza sottolinea la necessità che la prova dell'esistenza di un comune disegno criminoso sia effettiva, e non si limiti a registrare l'esistenza di elementi, come la prossimità spazio-temporale e l'identità del bene giuridico leso che, di per sé, sono neutri, essendo anche compatibili con la mera inclinazione a delinquere, fenomeno ben diverso dalla unitaria programmazione, anche generica, di più reati (Sez. 1, n. 24198 del 23/02/2022, Parisi, n.m.).

3. Nel caso in esame, il Tribunale di Catania, con una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato c i reati per i quali era stato chiesto il riconoscimento della continuazione erano stati commessi dal ricorrente nell'arco temporale di cinque anni, sicché essi risultavano piuttosto espressione di una generale propensione a delinquere, non sussistendo elementi dai quali desumere la preventiva programmazione degli stessi già al momento della commissione del primo reato.

A fronte di tale valutazione, la censura del ricorrente risulta formulata in termini assolutamente generici, limitandosi a richiamare i presupposti per il riconoscimento della continuazione e la necessaria sussistenza dell'identità del disegno criminoso senza indicare quali fossero gli elementi che, in concreto, consentivano di affermarne la sussistenza, pur a fronte dell'ampio lasso di tempo intercorso tra le diverse condotte.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso a Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n51,, ko lette le conclusioni del PG'<bhe -ha -Chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 6 giugno 2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il riconoscimento della continuazione I:ra i reati giudicati con le seguenti sentenze: L - Tribunale Catania, in data 14.12.2016, definitiva il 28.01.2017, che lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 4.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Catania il 18.10.2016; - Tribunale di Catania, in data 29.11.2018, confermata dalla Corte d'appello di Catania in data 4.6.2019, definitiva il 19.12.2019, che lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e alla multa di euro 6.000 per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Catania il 2.10.2018; - Tribunale di Catania, in data 23.11.2020, confermata dalla Corte d'appello di Catania, in data 6.5.2021, definitiva il 21.7.2021, con la quale è stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione e alla multa di euro 8.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Catania in data 01.10.2020; - Tribunale di Catania, in data 10.05.2021, definitiva il 12.10.2021, con la quale è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione e alla multa di euro 10.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Catania in data 17.4.2021. Ad avviso del Tribunale i reati oggetto delle richiamate sentenze dovevano ritenersi espressione della generica propensione del Ferrara alla reiterazione di condotte criminose, non ravvisandosi invece elementi che evidenziassero l'identità del disegno criminoso, tenuto conto anche dalla notevole distanza temporale in cui erano stati commessi. 2. Avverso tale ordinanza il Ferrara, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un'unica censura con la quale deduce vizio di motivazione, in quanto il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione sarebbe fondata su affermazioni apodittiche e generiche, e sulla sola considerazione dell'arco temporale in cui i reati sono stati commessi, senza tener conto degli ulteriori elementi che la difesa aveva evidenziato. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova preliminarmente rilevare che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- 2 //1 temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Sul piano probatorio, il condannato che, in sede di esecuzione, invochi l'applicazione della disciplina della continuazione, ha l'onere d allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, al fine di evitare che la previsione di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451). Tale onere di allegazione di elementi specifici a sostegno dell'istanza sottolinea la necessità che la prova dell'esistenza di un comune disegno criminoso sia effettiva, e non si limiti a registrare l'esistenza di elementi, come la prossimità spazio-temporale e l'identità del bene giuridico leso che, di per sé, sono neutri, essendo anche compatibili con la mera inclinazione a delinquere, fenomeno ben diverso dalla unitaria programmazione, anche generica, di più reati (Sez. 1, n. 24198 del 23/02/2022, Parisi, n.m.). 3. Nel caso in esame, il Tribunale di Catania, con una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato c i reati per i quali era stato chiesto il riconoscimento della continuazione erano stati commessi dal ricorrente nell'arco temporale di cinque anni, sicché essi risultavano piuttosto espressione di una generale propensione a delinquere, non sussistendo elementi dai quali desumere la preventiva programmazione degli stessi già al momento della commissione del primo reato. A fronte di tale valutazione, la censura del ricorrente risulta formulata in termini assolutamente generici, limitandosi a richiamare i presupposti per il riconoscimento della continuazione e la necessaria sussistenza dell'identità del disegno criminoso senza indicare quali fossero gli elementi che, in concreto, consentivano di affermarne la sussistenza, pur a fronte dell'ampio lasso di tempo intercorso tra le diverse condotte. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso a Roma, nella camera di
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