CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2026
Cassazione n. 35025/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la Corte di Appello di L’Aquila quale giudicedell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicarela disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due diversesentenze di condanna;Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che lamotivazione esposta dal giudice dell’esecuzione sarebbe errata in quantonon terrebbe nel dovuto conto che si tratta di condotte omogenee, che iltempo di commissione dei reati è contenuto in sette mesi e che la causadegli stessi è comune e costituita dall’indigenza del ricorrente;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento alladistanza di tempo tra i due fatti ha adeguatamente motivato in ordine allanecessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabilesin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibiledagli atti dai quali, al di là della omogeneità delle condotte e dell’indigenzadel ricorrente, non emerge alcun elemento dal quale poter desumerel’unicità originaria deliberativa delle stesse se non l’essere queste l’indicesintomatico dell’occasionalità dei fatti (cfr. Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021,di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]