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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27968/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte chiedendo la liquidazione delle spese come da nota scritta; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno — in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado con la formula "per non aver commesso il fatto", accogliendo l'impugnazione delle parti civili — ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, ai soli effetti civili, del reato di cui all'art. 595 comma terzo, cod. pen., per aver offeso l'onore e la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] (segretaria comunale del Comune di Minori) e [OSCURATO:PERSONA] (dipendente dell'ufficio tecnico del medesimo Comune), mediante la diffusione in paese di volantini recanti il simbolo delle [OSCURATO:PERSONA], nei quali le persone offese venivano definiti una "associazione a delinquere affiliata al clan dei casalesi".

Secondo il giudice di secondo grado, un uomo, identificabile con certezza nell'imputato, era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre posizionava i volantini diffamatori sul parabrezza delle vetture delle parti civili.

Il movente del gesto veniva individuato nel rancore serbato dal Proto per essere stato escluso, a suo avviso illecitamente, dalla gara per l'affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Minori.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico articolato motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato e di ascrivibilità della condotta.

Si sostiene: - che non è dimostrato che sia stato l'imputato a collocare i due volantini sul parabrezza delle vetture delle parti civili, poiché la visione del filmato della videosorveglianza non consente alcuna identificazione e le dichiarazioni rese sul punto dal teste di P.G.

Marcocci sono contraddittorie; - che, anche a ritenere provata questa circostanza, avvenuta il 16 gennaio 2012, da essa, come osservato dal Tribunale, non potrebbe risalirsi alla responsabilità dell'imputato per la diffusione dei volantini diffamatori in circolazione già dal precedente 13 gennaio; al riguardo la Corte di appello compie un salto logico disancorato da qualunque presupposto fattuale certo; - che l'imputato si è sempre assunto la paternità delle azioni di critica verso l'amministrazione comunale e non avrebbe avuto motivo di nascondersi dietro attacchi anonimi; l'argomento, valorizzato dal Tribunale, è stato superato dal giudice di secondo grado con affermazioni astratte senza attenersi alle risultanze istruttorie; - che, in ogni caso, apporre un volantino diffamatorio sulle vetture delle persone offese non può configurare la fattispecie di diffamazione, poiché l'offesa è diretta alla medesima persona alla quale viene comunicata; che la potenzialità diffusiva non risulta dimostrata e al più si tratterebbe di tentativo; che il delitto di diffamazione si era già consumato il 13 gennaio 2012 con la diffusione dei primi volantini; che il reato di cui all'art. 595 cod. pen. è a consumazione istantanea, sicché dal medesimo fatto non potrebbero farsi discendere una pluralità di condotte costituenti reato.3.

Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. L'unico motivo proposto è nel complesso infondato, pur presentando profili di inammissibilità.

2.1. La censura è estranea al novero dei vizi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen. nella parte in cui sollecita una diversa valutazione delle fonti probatorie.

2.1.1. Invero esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); principio ribadito sottolineando come «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali» (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito).

2.1.2. Nella specie la ricostruzione del fatto operata dalla Corte di appello si basa su un approfondito confronto argomentativo con le valutazioni del primo giudice, che, previa rinnovazione dell'istruzione ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., sono state disattese sulla scorta di una scrupolosa disamina delle risultanze probatorie (pagg. 5-10 sentenza impugnata).

2.2. Risponde perfettamente ai criteri della logica, ritenere che chi sia stato visto distribuire volantini diffamatori collocandoli nei parabrezza di almeno due autovetture sia responsabile, eventualmente in concorso con altri, della diffusione in paese di volantini identici, visto che l'autore viene colto proprio nel momento in cui sta materialmente compiendo l'azione delittuosa.

2.3. Si sottrae a cadute di logicità l'affermazione contenuta in sentenza circa il fatto che «è ben possibile decidere di colpire gli avversari a volte in maniera, per così dire, più aperta e frontale, attraverso esposti e denunce, altre volte in modo più subdolo, diffondendo per le strade di un piccolo paese degli scritti offensivi» (pag. 10).

Semmai a esporsi a critica è la opposta valutazione, espressa dal primo giudice, che muove dal postulato (indimostrato e indimostrabile) secondo cui una persona rimane sempre coerente al proprio comportamento e non può assumerne di diversi, nell'ottica del perseguimento del medesimo obiettivo.

Sul punto va snidato un equivoco: la logicità è carattere che deve assistere non la condotta delle persone che si muovono nella vicenda oggetto di giudizio, ma il ragionamento offerto dal giudice di merito a fondamento della decisione, mentre la ipotetica insensatezza di una condotta non si traduce in illogicità della motivazione che l'ha ritenuta dimostrata, poiché le spinte motivazionali dell'agire umano possono essere le più varie e non necessariamente rispondenti alla logica.

2.4. Le questioni giuridiche sollevate sul tema del reato di diffamazione sono infondate.

I temi proposti assumono rilievo solo nella ipotesi in cui si ritenesse l'imputato responsabile dell'unica azione documentata dalla videoripresa (collocamento di due volantini sulle vetture delle parti civili) ma non della diffusione dei volantini.

Opzione che la Corte di appello valuta in via sussidiaria, restando invece dirimente l'attribuzione di responsabilità all'imputato (eventualmente in concorso con altri) della campagna diffamatoria (cfr. sopra).

2.4.1. Anzitutto non è condivisibile la ricostruzione della fattispecie tipica.

Il primo comma del previgente art. 594 cod. pen. puniva «chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente».

Il secondo comma assoggettava alla stessa sanzione l'offesa dell'onore o del decoro arrecata «a distanza», ossia con comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti e disegni diretti alla persona offesa.

Il quarto comma contemplava, infine, un'aggravante nel caso in cui l'offesa fosse commessa in presenza di più persone.

Tale aggravante, che presupponeva la presenza di più persone oltre l'offeso, non era riferibile all'ipotesi di ingiuria a distanza, considerata nel ricordato comma secondo dell'art.594.

La norma incriminatrice è stata abrogata per effetto del d.

Igs. n. 7 del 2016.

Essa, tuttavia, continua a fornire un necessario parametro di riferimento nella tipizzazione del delitto di diffamazione alla luce del successivo art. 595 cod. pen., che tuttora punisce: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione».

Ponendo a raffronto il dettato delle norme si ottiene che: - l'offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone;- l'offesa diretta a una persona "distante" costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario; se la comunicazione "a distanza" è indirizzata ad altre persone oltre all'offeso, si configura il reato di diffamazione; - l'offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione.

La Corte di cassazione ha affermato, ripetutamente, che la missiva a contenuto diffamatorio diretta all'offeso e ad altri destinatari (almeno due) configura il reato di diffamazione, stante la non contestualità del recepimento delle offese (Sez. 5, n. 18919 del 15 marzo 2016, Laganà, Rv. 266827; Sez. 5, n. 44980 del 16 ottobre 2012, Nastro, Rv. 254044); a seguito dell'abolizione del reato di ingiuria, finisce per confluire nel medesimo orientamento anche quello più tradizionale che ravvisava, in dette comunicazioni, oltre al reato di diffamazione (indubbiamente sussistente) anche, e in concorso con esso, il reato di ingiuria, ora depenalizzato (tra le altre Sez. 5, n. 48651 del 22 ottobre 2009, Nascé, Rv. 245827; Sez. 5, n. 12160 del 4 febbraio 2002, Gaspari, Rv. 221252).

È la nozione di «presenza» dell'offeso ad assurgere a criterio distintivo e tale concetto implica necessariamente la presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso e spettatori ovvero una situazione ad essa sostanzialmente equiparabile realizzata con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici - cali conference, audioconferenza o videoconferenza - (Sez. 5, n. 34484 del 06/07/2018, Badalotti, non massimata).

Deriva che anche solo la diffusione di due volantini denigratori, non consegnati personalmente agli interessati, ma posizionati su autovetture parcheggiate lungo una strada pubblica e quindi accessibili a cinque, comporta la comunicazione con più persone (tutti i passanti), in assenza dei destinatari.

2.4.2. Il momento consumativo del reato va tenuto distinto da quello di perfezionamento.

La perfezione indica il momento in cui il reato è venuto a esistenza, mentre la consumazione si realizza quando il reato perfetto ha raggiunto la sua massima gravità concreta e, dunque, viene a cessare, chiudendo l'iter criminis.

Nel delitto di diffamazione, perfezione e consumazione possono coincidere (es. offesa pronunciata alla presenza di due persone), ma possono anche non essere coincidenti come nel caso in cui la comunicazione "con più persone" avvenga in momenti differenti.

In tale seconda ipotesi, secondo uno schema ricorrente nei reati cd. a consumazione progressiva, il delitto di diffamazione si perfeziona quando la comunicazione raggiunge il secondo destinatario, ma si consuma con la ricezione ad opera dell'ultimo destinatario, poiché in tale momento il reato raggiunge la sua massima intensità lesiva.

Quindi la distribuzione dei volantini diffamatori effettuata il 16 gennaio 2012 dall'imputato si inserisce nel medesimo iter criminis iniziato con la diffusione dei medesimi volantini il precedente 13 gennaio 2021 e integra il medesimo e unico fatto-reato.

3. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che, tenuto conto dell'opera prestata e della pluralità delle parti assistite, possono liquidarsi in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte chiedendo la liquidazione delle spese come da nota scritta; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno — in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado con la formula "per non aver commesso il fatto", accogliendo l'impugnazione delle parti civili — ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, ai soli effetti civili, del reato di cui all'art. 595 comma terzo, cod. pen., per aver offeso l'onore e la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] (segretaria comunale del Comune di Minori) e [OSCURATO:PERSONA] (dipendente dell'ufficio tecnico del medesimo Comune), mediante la diffusione in paese di volantini recanti il simbolo delle [OSCURATO:PERSONA], nei quali le persone offese venivano definiti una "associazione a delinquere affiliata al clan dei casalesi". Secondo il giudice di secondo grado, un uomo, identificabile con certezza nell'imputato, era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre posizionava i volantini diffamatori sul parabrezza delle vetture delle parti civili. Il movente del gesto veniva individuato nel rancore serbato dal Proto per essere stato escluso, a suo avviso illecitamente, dalla gara per l'affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Minori. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico articolato motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato e di ascrivibilità della condotta. Si sostiene: - che non è dimostrato che sia stato l'imputato a collocare i due volantini sul parabrezza delle vetture delle parti civili, poiché la visione del filmato della videosorveglianza non consente alcuna identificazione e le dichiarazioni rese sul punto dal teste di P.G. Marcocci sono contraddittorie; - che, anche a ritenere provata questa circostanza, avvenuta il 16 gennaio 2012, da essa, come osservato dal Tribunale, non potrebbe risalirsi alla responsabilità dell'imputato per la diffusione dei volantini diffamatori in circolazione già dal precedente 13 gennaio; al riguardo la Corte di appello compie un salto logico disancorato da qualunque presupposto fattuale certo; - che l'imputato si è sempre assunto la paternità delle azioni di critica verso l'amministrazione comunale e non avrebbe avuto motivo di nascondersi dietro attacchi anonimi; l'argomento, valorizzato dal Tribunale, è stato superato dal giudice di secondo grado con affermazioni astratte senza attenersi alle risultanze istruttorie; - che, in ogni caso, apporre un volantino diffamatorio sulle vetture delle persone offese non può configurare la fattispecie di diffamazione, poiché l'offesa è diretta alla medesima persona alla quale viene comunicata; che la potenzialità diffusiva non risulta dimostrata e al più si tratterebbe di tentativo; che il delitto di diffamazione si era già consumato il 13 gennaio 2012 con la diffusione dei primi volantini; che il reato di cui all'art. 595 cod. pen. è a consumazione istantanea, sicché dal medesimo fatto non potrebbero farsi discendere una pluralità di condotte costituenti reato.3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. L'unico motivo proposto è nel complesso infondato, pur presentando profili di inammissibilità. 2.1. La censura è estranea al novero dei vizi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen. nella parte in cui sollecita una diversa valutazione delle fonti probatorie. 2.1.1. Invero esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); principio ribadito sottolineando come «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). 2.1.2. Nella specie la ricostruzione del fatto operata dalla Corte di appello si basa su un approfondito confronto argomentativo con le valutazioni del primo giudice, che, previa rinnovazione dell'istruzione ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., sono state disattese sulla scorta di una scrupolosa disamina delle risultanze probatorie (pagg. 5-10 sentenza impugnata). 2.2. Risponde perfettamente ai criteri della logica, ritenere che chi sia stato visto distribuire volantini diffamatori collocandoli nei parabrezza di almeno due autovetture sia responsabile, eventualmente in concorso con altri, della diffusione in paese di volantini identici, visto che l'autore viene colto proprio nel momento in cui sta materialmente compiendo l'azione delittuosa. 2.3. Si sottrae a cadute di logicità l'affermazione contenuta in sentenza circa il fatto che «è ben possibile decidere di colpire gli avversari a volte in maniera, per così dire, più aperta e frontale, attraverso esposti e denunce, altre volte in modo più subdolo, diffondendo per le strade di un piccolo paese degli scritti offensivi» (pag. 10). Semmai a esporsi a critica è la opposta valutazione, espressa dal primo giudice, che muove dal postulato (indimostrato e indimostrabile) secondo cui una persona rimane sempre coerente al proprio comportamento e non può assumerne di diversi, nell'ottica del perseguimento del medesimo obiettivo. Sul punto va snidato un equivoco: la logicità è carattere che deve assistere non la condotta delle persone che si muovono nella vicenda oggetto di giudizio, ma il ragionamento offerto dal giudice di merito a fondamento della decisione, mentre la ipotetica insensatezza di una condotta non si traduce in illogicità della motivazione che l'ha ritenuta dimostrata, poiché le spinte motivazionali dell'agire umano possono essere le più varie e non necessariamente rispondenti alla logica. 2.4. Le questioni giuridiche sollevate sul tema del reato di diffamazione sono infondate. I temi proposti assumono rilievo solo nella ipotesi in cui si ritenesse l'imputato responsabile dell'unica azione documentata dalla videoripresa (collocamento di due volantini sulle vetture delle parti civili) ma non della diffusione dei volantini. Opzione che la Corte di appello valuta in via sussidiaria, restando invece dirimente l'attribuzione di responsabilità all'imputato (eventualmente in concorso con altri) della campagna diffamatoria (cfr. sopra). 2.4.1. Anzitutto non è condivisibile la ricostruzione della fattispecie tipica. Il primo comma del previgente art. 594 cod. pen. puniva «chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente». Il secondo comma assoggettava alla stessa sanzione l'offesa dell'onore o del decoro arrecata «a distanza», ossia con comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti e disegni diretti alla persona offesa. Il quarto comma contemplava, infine, un'aggravante nel caso in cui l'offesa fosse commessa in presenza di più persone. Tale aggravante, che presupponeva la presenza di più persone oltre l'offeso, non era riferibile all'ipotesi di ingiuria a distanza, considerata nel ricordato comma secondo dell'art.594. La norma incriminatrice è stata abrogata per effetto del d. Igs. n. 7 del 2016. Essa, tuttavia, continua a fornire un necessario parametro di riferimento nella tipizzazione del delitto di diffamazione alla luce del successivo art. 595 cod. pen., che tuttora punisce: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione». Ponendo a raffronto il dettato delle norme si ottiene che: - l'offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone;- l'offesa diretta a una persona "distante" costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario; se la comunicazione "a distanza" è indirizzata ad altre persone oltre all'offeso, si configura il reato di diffamazione; - l'offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione. La Corte di cassazione ha affermato, ripetutamente, che la missiva a contenuto diffamatorio diretta all'offeso e ad altri destinatari (almeno due) configura il reato di diffamazione, stante la non contestualità del recepimento delle offese (Sez. 5, n. 18919 del 15 marzo 2016, Laganà, Rv. 266827; Sez. 5, n. 44980 del 16 ottobre 2012, Nastro, Rv. 254044); a seguito dell'abolizione del reato di ingiuria, finisce per confluire nel medesimo orientamento anche quello più tradizionale che ravvisava, in dette comunicazioni, oltre al reato di diffamazione (indubbiamente sussistente) anche, e in concorso con esso, il reato di ingiuria, ora depenalizzato (tra le altre Sez. 5, n. 48651 del 22 ottobre 2009, Nascé, Rv. 245827; Sez. 5, n. 12160 del 4 febbraio 2002, Gaspari, Rv. 221252). È la nozione di «presenza» dell'offeso ad assurgere a criterio distintivo e tale concetto implica necessariamente la presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso e spettatori ovvero una situazione ad essa sostanzialmente equiparabile realizzata con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici - cali conference, audioconferenza o videoconferenza - (Sez. 5, n. 34484 del 06/07/2018, Badalotti, non massimata). Deriva che anche solo la diffusione di due volantini denigratori, non consegnati personalmente agli interessati, ma posizionati su autovetture parcheggiate lungo una strada pubblica e quindi accessibili a cinque, comporta la comunicazione con più persone (tutti i passanti), in assenza dei destinatari. 2.4.2. Il momento consumativo del reato va tenuto distinto da quello di perfezionamento. La perfezione indica il momento in cui il reato è venuto a esistenza, mentre la consumazione si realizza quando il reato perfetto ha raggiunto la sua massima gravità concreta e, dunque, viene a cessare, chiudendo l'iter criminis. Nel delitto di diffamazione, perfezione e consumazione possono coincidere (es. offesa pronunciata alla presenza di due persone), ma possono anche non essere coincidenti come nel caso in cui la comunicazione "con più persone" avvenga in momenti differenti. In tale seconda ipotesi, secondo uno schema ricorrente nei reati cd. a consumazione progressiva, il delitto di diffamazione si perfeziona quando la comunicazione raggiunge il secondo destinatario, ma si consuma con la ricezione ad opera dell'ultimo destinatario, poiché in tale momento il reato raggiunge la sua massima intensità lesiva. Quindi la distribuzione dei volantini diffamatori effettuata il 16 gennaio 2012 dall'imputato si inserisce nel medesimo iter criminis iniziato con la diffusione dei medesimi volantini il precedente 13 gennaio 2021 e integra il medesimo e unico fatto-reato. 3. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che, tenuto conto dell'opera prestata e della pluralità delle parti assistite, possono liquidarsi in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e