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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 45913/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Forlì, con sentenza del 3 aprile 2024 condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena 1000 euro di multa per il reato di inottemperanza all'ordine del Questore di lasciare il territorio italiano.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando erronea applicazione degli artt. 14 co. 5 ter e 13 co. 3 D.Lgs. 286/1998.

In particolare, faceva presente come il giudice di primo grado fosse incorso in errore poiché l'imputato era sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla PG e non gli era stato accordato dall'autorità giudiziaria il nulla osta all'espulsione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Nessuna violazione di legge si è verificata, poiché, come emerge dagli allegati al ricorso, il reato è stato posto in essere il 21 marzo 2023, laddove la misura che avrebbe fatto scattare la preclusione e, dunque, la giusta causa di inottemperanza dell'ordine, è stata applicata a partire dal 30 agosto 2023.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Forlì, con sentenza del 3 aprile 2024 condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena 1000 euro di multa per il reato di inottemperanza all'ordine del Questore di lasciare il territorio italiano. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando erronea applicazione degli artt. 14 co. 5 ter e 13 co. 3 D.Lgs. 286/1998. In particolare, faceva presente come il giudice di primo grado fosse incorso in errore poiché l'imputato era sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla PG e non gli era stato accordato dall'autorità giudiziaria il nulla osta all'espulsione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Nessuna violazione di legge si è verificata, poiché, come emerge dagli allegati al ricorso, il reato è stato posto in essere il 21 marzo 2023, laddove la misura che avrebbe fatto scattare la preclusione e, dunque, la giusta causa di inottemperanza dell'ordine, è stata applicata a partire dal 30 agosto 2023. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 45913/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris