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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02696/2022

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uente Rep.

DECRETO Ud. sul ricorso 27044-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], agente in proprio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di sé medesimo; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - Intimata - avverso la sentenza n. 350/2020 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 30/07/2020;7 R.G.N. 27044/2020 letto l'Atto di Rinuncia al Ricorso per Cassazione, depositato telematicamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 16 dicembre 2021; rilevato che l'intimata [OSCURATO:SOCIETA]. non si è costituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell'intimata.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il giorno Z/

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 27044-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], agente in proprio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di sé medesimo; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - Intimata - avverso la sentenza n. 350/2020 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 30/07/2020;7 R.G.N. 27044/2020 letto l'Atto di Rinuncia al Ricorso per Cassazione, depositato telematicamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 16 dicembre 2021; rilevato che l'intimata [OSCURATO:SOCIETA]. non si è costituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell'intimata. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno Z/ I. 1?_, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] yrciuoli [OSCURATO:PERSONA] g VL-r, [OSCURATO:PERSONA].Iklik IL
Decreto Cassazione n. 02696/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris