CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 23873/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che Vettoretti, con il ricorso per cassazione, propone, in termini di tangibile ed insuperabile genericità, il tema della qualificazione giuridica della condotta ascrittagli, che è già stato esaminato, nel senso della correttezza della contestazione del reato di tentato omicidio, nell'ambito del giudizio di merito, definito in entrambi i gradi di giudizio e - dopo l'adozione del provvedimento qui impugnato - anche in quello di legittimità (cfr. sentenza n. 19499 del 25 febbraio 2025); che analoga, manifesta infondatezza connota la residua censura, vertente sul sopravvenuto, ma indimostrato, affievolimento delle esigenze cautelari di natura specialpreventiva, tale da rendere sproporzionato per eccesso il mantenimento, a carico del ricorrente, della misura cautelare di massimo rigore; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i