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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 29159/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 23 ottobre 2023 con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Rho il 14 maggio 2021; considerato che, con unico motivo, deduce vizio di motivazione per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di primo grado nonostante i rilievi della difesa finalizzati a far emergere l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva quantificazione della pena base nonché dell'aumento operato a titolo di continuazione; considerato che il ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) in quanto non si confronta con la puntuale motivazione fornita alle pagg. 2.3 della sentenza impugnata a proposito del trattamento sanzionatorio; rilevato che la pena irrogata, ferma restando la motivazione resa dalla Corte territoriale, con la quale il ricorso si confronta solo apparentemente, è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243) e che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, tuttavia, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 luglio 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 23 ottobre 2023 con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Rho il 14 maggio 2021; considerato che, con unico motivo, deduce vizio di motivazione per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di primo grado nonostante i rilievi della difesa finalizzati a far emergere l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva quantificazione della pena base nonché dell'aumento operato a titolo di continuazione; considerato che il ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) in quanto non si confronta con la puntuale motivazione fornita alle pagg. 2.3 della sentenza impugnata a proposito del trattamento sanzionatorio; rilevato che la pena irrogata, ferma restando la motivazione resa dalla Corte territoriale, con la quale il ricorso si confronta solo apparentemente, è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243) e che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, tuttavia, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2025
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