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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18859/2023

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità dei ricorsi.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la decisione con cui il Tribunale della medesima città ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 612, secondo comma, e 582 cod. pen., per avere minacciato un male ingiusto a [OSCURATO:PERSONA], cagionando allo stesso lesioni giudicate guaribili in giorni 7, e [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 582 cod. pen., per aver cagionato lesioni, giudicate guaribili in giorni 30, a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione e al risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione e al risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con due distinti atti, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si compone di un unico motivo, col quale si deduce violazione di legge in relazione all'art. 582 cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto integrato il delitto di lesioni volontarie, a carico del ricorrente, sulla base della sola certificazione medica prodotta dal Lanari.

Il referto - sostiene la difesa - può, certo, provare l'avvenuta lesione, ma non anche la causa che l'ha generata.

Con argomentazione del tutto apodittica, perché non comprovata né dalle dichiarazioni dei testi Mangia e Ponticello, né da quelle delle prossime congiunte della p.o., la Corte territoriale ha invece ritenuto che le due parti si siano affrontate e reciprocamente colpite con intenzione offensiva.

Tale ricostruzione si porrebbe in palese contrasto con la condotta meramente passiva tenuta dal Contino.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si compone di due motivi, col primo dei quali si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 612, secondo comma, cod. pen., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello ritenuto il ricorrente responsabile dell'ascritto reato sulla base di una ricostruzione del fatto del tutto disomogenea rispetto alle condotte tenute dal ricorrente e della p.o., oltre che sganciata dal contesto in cui i fatti si sono svolti.

Osserva la difesa che, ove l'ascritta minaccia ('scendi, che ti ammazzo') fosse stata davvero profferita dall'imkutato, o avesse avuto, comunque, il carico intimidatorio riscontrato dalla Corte d'appello, la persona offesa difficilmente sarebbe uscita dal suo appartamento per incontrare il Lanari.

Un soggetto realmente intimorito da CI una minaccia di morte non si sarebbe mosso, infatti, dal luogo sicuro (il proprio appartamento) in cui si trovava.

Il fatto che il Contino sia uscito di casa per incontrare e confrontarsi con il Lanari dimostrerebbe che il primo non prese sul serio le parole profferite dal Linari; pertanto, non potrebbe dirsi logicamente ascritta a quest'ultimo la minaccia di cui al capo d'imputazione a). 4.1 Con il secondo motivo, si duole di violazione di legge in riferimento al trattamento sanzionatorio.

Avallando acriticamente la scelta del Giudice di primo grado, la Corte territoriale ha confermato la condanna dell'imputato alla pena detentiva, avendo applicato la continuazione e individuato il reato più grave in quello di cui all'art. 582, senza considerare che, nel caso di specie (lesioni giudicate guaribili in giorni 7), la pena da applicare era di natura diversa, siccome previsto dall'art. 52, comma 2, lett. b), del d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274.

5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato comparsa conclusionale a sostegno del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], e, per il medesimo in qualità di p.c., nota spese.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, a sostegno del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e, per il medesimo in qualità di p.c., nota spese.

Considerato in diritto

1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 L'unico motivo è manifestamente infondato, perché generico.

La difesa non ha infatti corredato l'eccezione di specifici rilievi critici circa la ricostruzione operata dai Giudici di merito.

Il motivo è, inoltre, puramente reiterativo delle doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca le medesime censure prospettate con l'atto di appello e motivatamente respinte in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (v. ad es., Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01).

Con motivazione scevra da cadute logiche, la Corte territoriale ha ritenuto provato che le due parti si siano affrontate e reciprocamente ferite sulla base delle inconfutabili risultanze derivanti dai rispettivi referti medici.

In base a tali certificazioni, i Giudici di merito hanno ragionevolmente ravvisato nella morfologia (fl delle lesioni, da entrambi riportate, i segni di colpi sferrati, reciprocamente e volontariamente, all'indirizzo dell'avversario.

Contrariamente a quanto inteso dal ricorrente, i Giudici d'appello, come già il Giudice di primo grado, non hanno attribuito decisivo rilievo alle dichiarazioni della p.o. per ritenere ascritto all'imputato il delitto di cui al capo d) della rubrica, ritenendo invece unica risultanza incontrovertibile il referto medico (cfr. Sez. 5, n. 15254 del 28/10/2021, Imbò, 2022, Rv. 282975 - 01: «in tema di valutazione della prova, è congruamente motivata la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa»).

2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, evitando la difesa un effettivo confronto con le notazioni dei Giudici d'appello.

Con motivazione del tutto logica, la Corte territoriale ha affermato l'irrilevanza dell'argomento, su cui insiste il ricorrente, della reazione, da parte della p.o., alla minaccia.

Il fatto che «il minacciato abbia reagito o non si sia fatto intimorire» (p. 4, parte motiva dell'impugnata sentenza), non elimina la connotazione d'ingiusta e grave minaccia delle parole profferite dal Linari.

Non avendo il ricorrente indicato specifici elementi idonei a incrinare la logica congruità delle conclusioni tratte dalla Corte territoriale, in relazione all'ascritta minaccia grave, e mirando la difesa, attraverso la denuncia del vizio motivazionale, a ottenere una diversa e alternativa lettura delle emergenze processuali, il Collegio non può che ribadire come ciò sia precluso al giudice di legittimità, a meno che la motivazione del giudice di merito non sia manifestamente illogica (Sez.

U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01), o abbia travisato le risultanze probatorie (Sez.

U., n. 6402 del 2/071997, Dessimone, Rv. 207945 - 01; sulla preclusione, per la Corte di cassazione, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, v. anche, più di recente, Sez. 5, n. 30739 del 5/08/2022, Palmieri; e, ex plurimus, Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01»). 2.2 Il secondo motivo è fondato.

Coglie nel segno la difesa nel rilevare che, nel caso di specie (lesioni giudicate guaribili in giorni 7), la pena da applicare è di natura diversa da quella detentiva, siccome previsto dall'art. 52, comma 2, lett. b), del d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274.

Data l'illegalità della pena, s'impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per la rideterminazione della pena, pur in presenza della manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso ( «nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena, derivante dall'inosservanza, da parte del Tribunale, delle disposizioni relative alle sanzioni applicabili ai reati di competenza del giudice di pace decise da un giudice diverso, è rilevabile anche in caso di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza» (cfr., ex plur., Sez. 5, Sentenza n. 51726 del 12/10/2016, Sale, Rv. 268639 - 01).

3. [OSCURATO:PERSONA] annulla, pertanto, la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto a [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta e dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso del Lanari.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, il Contino alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto a [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Lanari.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, il Contino alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la decisione con cui il Tribunale della medesima città ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 612, secondo comma, e 582 cod. pen., per avere minacciato un male ingiusto a [OSCURATO:PERSONA], cagionando allo stesso lesioni giudicate guaribili in giorni 7, e [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 582 cod. pen., per aver cagionato lesioni, giudicate guaribili in giorni 30, a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione e al risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione e al risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con due distinti atti, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si compone di un unico motivo, col quale si deduce violazione di legge in relazione all'art. 582 cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto integrato il delitto di lesioni volontarie, a carico del ricorrente, sulla base della sola certificazione medica prodotta dal Lanari. Il referto - sostiene la difesa - può, certo, provare l'avvenuta lesione, ma non anche la causa che l'ha generata. Con argomentazione del tutto apodittica, perché non comprovata né dalle dichiarazioni dei testi Mangia e Ponticello, né da quelle delle prossime congiunte della p.o., la Corte territoriale ha invece ritenuto che le due parti si siano affrontate e reciprocamente colpite con intenzione offensiva. Tale ricostruzione si porrebbe in palese contrasto con la condotta meramente passiva tenuta dal Contino. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si compone di due motivi, col primo dei quali si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 612, secondo comma, cod. pen., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello ritenuto il ricorrente responsabile dell'ascritto reato sulla base di una ricostruzione del fatto del tutto disomogenea rispetto alle condotte tenute dal ricorrente e della p.o., oltre che sganciata dal contesto in cui i fatti si sono svolti. Osserva la difesa che, ove l'ascritta minaccia ('scendi, che ti ammazzo') fosse stata davvero profferita dall'imkutato, o avesse avuto, comunque, il carico intimidatorio riscontrato dalla Corte d'appello, la persona offesa difficilmente sarebbe uscita dal suo appartamento per incontrare il Lanari. Un soggetto realmente intimorito da CI una minaccia di morte non si sarebbe mosso, infatti, dal luogo sicuro (il proprio appartamento) in cui si trovava. Il fatto che il Contino sia uscito di casa per incontrare e confrontarsi con il Lanari dimostrerebbe che il primo non prese sul serio le parole profferite dal Linari; pertanto, non potrebbe dirsi logicamente ascritta a quest'ultimo la minaccia di cui al capo d'imputazione a). 4.1 Con il secondo motivo, si duole di violazione di legge in riferimento al trattamento sanzionatorio. Avallando acriticamente la scelta del Giudice di primo grado, la Corte territoriale ha confermato la condanna dell'imputato alla pena detentiva, avendo applicato la continuazione e individuato il reato più grave in quello di cui all'art. 582, senza considerare che, nel caso di specie (lesioni giudicate guaribili in giorni 7), la pena da applicare era di natura diversa, siccome previsto dall'art. 52, comma 2, lett. b), del d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato comparsa conclusionale a sostegno del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], e, per il medesimo in qualità di p.c., nota spese. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, a sostegno del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e, per il medesimo in qualità di p.c., nota spese. Considerato in diritto 1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 L'unico motivo è manifestamente infondato, perché generico. La difesa non ha infatti corredato l'eccezione di specifici rilievi critici circa la ricostruzione operata dai Giudici di merito. Il motivo è, inoltre, puramente reiterativo delle doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca le medesime censure prospettate con l'atto di appello e motivatamente respinte in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (v. ad es., Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01). Con motivazione scevra da cadute logiche, la Corte territoriale ha ritenuto provato che le due parti si siano affrontate e reciprocamente ferite sulla base delle inconfutabili risultanze derivanti dai rispettivi referti medici. In base a tali certificazioni, i Giudici di merito hanno ragionevolmente ravvisato nella morfologia (fl delle lesioni, da entrambi riportate, i segni di colpi sferrati, reciprocamente e volontariamente, all'indirizzo dell'avversario. Contrariamente a quanto inteso dal ricorrente, i Giudici d'appello, come già il Giudice di primo grado, non hanno attribuito decisivo rilievo alle dichiarazioni della p.o. per ritenere ascritto all'imputato il delitto di cui al capo d) della rubrica, ritenendo invece unica risultanza incontrovertibile il referto medico (cfr. Sez. 5, n. 15254 del 28/10/2021, Imbò, 2022, Rv. 282975 - 01: «in tema di valutazione della prova, è congruamente motivata la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa»). 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, evitando la difesa un effettivo confronto con le notazioni dei Giudici d'appello. Con motivazione del tutto logica, la Corte territoriale ha affermato l'irrilevanza dell'argomento, su cui insiste il ricorrente, della reazione, da parte della p.o., alla minaccia. Il fatto che «il minacciato abbia reagito o non si sia fatto intimorire» (p. 4, parte motiva dell'impugnata sentenza), non elimina la connotazione d'ingiusta e grave minaccia delle parole profferite dal Linari. Non avendo il ricorrente indicato specifici elementi idonei a incrinare la logica congruità delle conclusioni tratte dalla Corte territoriale, in relazione all'ascritta minaccia grave, e mirando la difesa, attraverso la denuncia del vizio motivazionale, a ottenere una diversa e alternativa lettura delle emergenze processuali, il Collegio non può che ribadire come ciò sia precluso al giudice di legittimità, a meno che la motivazione del giudice di merito non sia manifestamente illogica (Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01), o abbia travisato le risultanze probatorie (Sez. U., n. 6402 del 2/071997, Dessimone, Rv. 207945 - 01; sulla preclusione, per la Corte di cassazione, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, v. anche, più di recente, Sez. 5, n. 30739 del 5/08/2022, Palmieri; e, ex plurimus, Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01»). 2.2 Il secondo motivo è fondato. Coglie nel segno la difesa nel rilevare che, nel caso di specie (lesioni giudicate guaribili in giorni 7), la pena da applicare è di natura diversa da quella detentiva, siccome previsto dall'art. 52, comma 2, lett. b), del d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274. Data l'illegalità della pena, s'impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per la rideterminazione della pena, pur in presenza della manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso ( «nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena, derivante dall'inosservanza, da parte del Tribunale, delle disposizioni relative alle sanzioni applicabili ai reati di competenza del giudice di pace decise da un giudice diverso, è rilevabile anche in caso di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza» (cfr., ex plur., Sez. 5, Sentenza n. 51726 del 12/10/2016, Sale, Rv. 268639 - 01). 3. [OSCURATO:PERSONA] annulla, pertanto, la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto a [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta e dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso del Lanari. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il Contino alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto a [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Lanari. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il Contino alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ch
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