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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26695/2026

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o, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Isola di [OSCURATO:PERSONA] (KR) avverso la sentenza del 13/11/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In parziale riforma della sentenza del 19 giugno 2024 con cui il Tribunale di Crotone aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la continuazione tra i contestati reati di cui agli artt. 392, 393 e 582 cod. pen., alla pena di mesi 7 e giorni 1 di reclusione, la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza inepigrafe, ha rideterminato la pena in mesi 4 di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

La Corte distrettuale rilevava l'illegalità della pena irrogata dal primo Giudice, essendo il reato di lesioni, come contestato, di competenza del Giudice di pace e dovendosi per l'effetto applicare le sanzioni previste dal d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, provvedendo, in conseguenza, a rideterminare la pena in mesi quattro di reclusione.

In particolare, calcolava la pena base per il più grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in mesi 3 e giorni 28, aumentata di un giorno per il reato di cui all'art. 392 cod. pen. e di un ulteriore giorno per il reato di lesioni "previo ragguaglio ex art. 58 d.lvo. n. 274/2000", per una pena finale di mesi 4 di reclusione.

I Giudici d'appello disattendevano, viceversa, i rilievi difensivi attinenti alla mancanza della prova della responsabilità, dando atto delle emergenze processuali.

Ritenevano altresì di non poter riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in ragione delle modalità della condotta e dell'intensità del dolo, né le circostanze attenuanti generiche, in assenza di comportamenti processuali o di altri elementi di segno positivo valorizzabili in tal senso.

2. Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo con tre motivi: 2.1 violazione di legge con riguardo all'erronea qualificazione giuridica del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; le ordinarie azioni di rilascio o di sfratto e la loro tempistica non sono compatibili, secondo l'assunto difensivo, con le caratteristiche dell'affitto breve, di tal che non si può ritenere la sussistenza, nel caso di specie, della possibilità in capo all'imputato di poter ricorrere al giudice per rientrare in possesso dell'immobile; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato assorbimento del delitto di cui all'articolo 393 cod. pen. in quello di lesioni che, punendo l'effetto finale e più grave della medesima azione violenza, dovrebbe assorbire il primo; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione là dove la sentenza impugnata ha applicato la pena illegale in relazione al delitto di lesioni di competenza del Giudice di pace, benché la stessa Corte di Appello avesse dato atto dell'errore in cui era incorso il Tribunale.

3. In data 16 giugno 2026 le parti civili Nardiello e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato conclusioni e nota spese.

94. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. ‘ [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Le considerazioni svolte dalla difesa circa la incompatibilità della tutela accordata dal giudice civile con i tempi di rilascio di un immobile dato in "fitto di breve periodo" e, quindi, sulla non configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni valorizzano un dato empirico, basato sul notorio, ossia la durata di un procedimento di convalida di sfratto, cui non può essere attribuita alcuna valenza processuale.

Peraltro, si tratta di una censura che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello che verteva sulla carenza della prova della responsabilità, sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e sul diniego delle attenuanti generiche.

La Corte ha rimarcato la valenza del narrato delle persone offese, sorretto da molteplici riscontri, quali le certificazioni sanitarie, le fotografie prodotte e le registrazioni telefoniche, giungendo alla conclusione che l'imputato aveva disattivato le utenze domestiche nella convinzione di esercitare il preteso diritto al rilascio dell'appartamento, usando, per il medesimo intento e con la stessa volontà, violenza nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], causando alla stessa le lesioni emergenti dalla documentazione.

I giudici di merito, dopo avere preso in esame e disatteso gli argomenti richiamati dalla difesa per destrutturare l'impianto accusatorio, hanno tratto il concorde convincimento della responsabilità del ricorrente.

Sicché è evidente la manifesta infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità, posto che l'intero tessuto argonnentativo delle sentenze di merito muove attorno alla ricostruzione dei fatti offerta dagli elementi probatori valutati nel loro complesso ed appare perciò insindacabile in sede di legittimità.

3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, in quanto non dedotto in sede di appello.

A ciò si aggiunge che il motivo è in ogni modo manifestamente infondato, in quanto il principio di specialità non opera affatto tra i delitti di cui agli artt. 393 e 582 cod. pen.

È principio consolidato che, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violenza alle persone cheecceda i limiti del delitto di percosse e produca lesioni personali, dà luogo ad altro reato autonomo, concorrente con quello di cui all'art. 393 cod. pen.

Non ogni violenza produce lesioni, ma se le produce, dette lesioni integrano un reato separato e concorrente con quello di cui all'art. 393 cod. pen. (Sez. 5, n. 13546 del 10/02/2015, Porcella, Rv. 263083 - 01).

4. È invece fondato il terzo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio per il delitto di lesioni con prognosi entro i venti giorni, rientrante nella competenza del giudice di pace.

In tal senso si rileva che per mero refuso il capo di imputazione reca, con riferimento alle lesioni, la dizione "giudicate guaribili in giorni 88.7", là dove dagli atti del fascicolo, e, in particolare, dalla certificazione del [OSCURATO:PERSONA] e dal decreto di citazione a giudizio, si evince che la prognosi è stata di giorni

7. La Corte di appello ha ritenuto di dover porre rimedio alla rilevata illegalità della pena irrogata in primo grado in relazione a detto reato.

Ha dunque rideterminato la pena la pena base, fissando per il più grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mesi 3 e giorni 28 di reclusione, aumentata di un giorno per il reato di cui all'art. 392 cod. pen. e di un ulteriore giorno per il reato di lesioni "previo ragguaglio ex art. 58 d.lvo. n. 274/2000", per una pena finale di mesi 4 di reclusione.

E però in tale operazione non sono stati seguiti i criteri precisati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di continuazione o concorso formale tra reato più grave di competenza del giudice ordinario, punito con pena detentiva, e reato satellite di competenza del giudice di pace, punito con le sanzioni eterogenee della pena pecuniaria, della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, l'aumento di pena previsto per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando il genere della pena previsto per il reato satellite, con la conseguenza che l'aumento della pena detentiva dovrà essere convertito, secondo i criteri di cui alli art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in una delle pene previste dall'art. 52 del predetto d.lgs. prescelta per il reato satellite mediante i criteri commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.

U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01; Sez. 5, n. 8349 del 10/01/2025, L., Rv. 287666 - 01).

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione al reato di lesioni volontarie, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che nel provvedere alla rideterminazione dell'aumento per il detto reato terrà conto dei parametri suindicati, avendo cura di considerare i limiti edittali imposti dall'art. 52 d.lgs.274/2000 e le prescrizioni 4di cui all'art. 81 cod. pen.

Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Va disposta la liquidazione delle spese nei confronti delle parti civili, atteso che il disposto rinvio riguarda unicamente il trattamento sanzionatorio, nella misura di euro 3686,00 con aumento in relazione alla pluralità delle parti, come da dispositivo.

P. Q. M. Annulla l P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Isola di [OSCURATO:PERSONA] (KR) avverso la sentenza del 13/11/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In parziale riforma della sentenza del 19 giugno 2024 con cui il Tribunale di Crotone aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la continuazione tra i contestati reati di cui agli artt. 392, 393 e 582 cod. pen., alla pena di mesi 7 e giorni 1 di reclusione, la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza inepigrafe, ha rideterminato la pena in mesi 4 di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. La Corte distrettuale rilevava l'illegalità della pena irrogata dal primo Giudice, essendo il reato di lesioni, come contestato, di competenza del Giudice di pace e dovendosi per l'effetto applicare le sanzioni previste dal d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, provvedendo, in conseguenza, a rideterminare la pena in mesi quattro di reclusione. In particolare, calcolava la pena base per il più grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in mesi 3 e giorni 28, aumentata di un giorno per il reato di cui all'art. 392 cod. pen. e di un ulteriore giorno per il reato di lesioni "previo ragguaglio ex art. 58 d.lvo. n. 274/2000", per una pena finale di mesi 4 di reclusione. I Giudici d'appello disattendevano, viceversa, i rilievi difensivi attinenti alla mancanza della prova della responsabilità, dando atto delle emergenze processuali. Ritenevano altresì di non poter riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in ragione delle modalità della condotta e dell'intensità del dolo, né le circostanze attenuanti generiche, in assenza di comportamenti processuali o di altri elementi di segno positivo valorizzabili in tal senso. 2. Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo con tre motivi: 2.1 violazione di legge con riguardo all'erronea qualificazione giuridica del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; le ordinarie azioni di rilascio o di sfratto e la loro tempistica non sono compatibili, secondo l'assunto difensivo, con le caratteristiche dell'affitto breve, di tal che non si può ritenere la sussistenza, nel caso di specie, della possibilità in capo all'imputato di poter ricorrere al giudice per rientrare in possesso dell'immobile; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato assorbimento del delitto di cui all'articolo 393 cod. pen. in quello di lesioni che, punendo l'effetto finale e più grave della medesima azione violenza, dovrebbe assorbire il primo; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione là dove la sentenza impugnata ha applicato la pena illegale in relazione al delitto di lesioni di competenza del Giudice di pace, benché la stessa Corte di Appello avesse dato atto dell'errore in cui era incorso il Tribunale. 3. In data 16 giugno 2026 le parti civili Nardiello e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato conclusioni e nota spese. 94. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. ‘ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le considerazioni svolte dalla difesa circa la incompatibilità della tutela accordata dal giudice civile con i tempi di rilascio di un immobile dato in "fitto di breve periodo" e, quindi, sulla non configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni valorizzano un dato empirico, basato sul notorio, ossia la durata di un procedimento di convalida di sfratto, cui non può essere attribuita alcuna valenza processuale. Peraltro, si tratta di una censura che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello che verteva sulla carenza della prova della responsabilità, sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha rimarcato la valenza del narrato delle persone offese, sorretto da molteplici riscontri, quali le certificazioni sanitarie, le fotografie prodotte e le registrazioni telefoniche, giungendo alla conclusione che l'imputato aveva disattivato le utenze domestiche nella convinzione di esercitare il preteso diritto al rilascio dell'appartamento, usando, per il medesimo intento e con la stessa volontà, violenza nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], causando alla stessa le lesioni emergenti dalla documentazione. I giudici di merito, dopo avere preso in esame e disatteso gli argomenti richiamati dalla difesa per destrutturare l'impianto accusatorio, hanno tratto il concorde convincimento della responsabilità del ricorrente. Sicché è evidente la manifesta infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità, posto che l'intero tessuto argonnentativo delle sentenze di merito muove attorno alla ricostruzione dei fatti offerta dagli elementi probatori valutati nel loro complesso ed appare perciò insindacabile in sede di legittimità. 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, in quanto non dedotto in sede di appello. A ciò si aggiunge che il motivo è in ogni modo manifestamente infondato, in quanto il principio di specialità non opera affatto tra i delitti di cui agli artt. 393 e 582 cod. pen. È principio consolidato che, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violenza alle persone cheecceda i limiti del delitto di percosse e produca lesioni personali, dà luogo ad altro reato autonomo, concorrente con quello di cui all'art. 393 cod. pen. Non ogni violenza produce lesioni, ma se le produce, dette lesioni integrano un reato separato e concorrente con quello di cui all'art. 393 cod. pen. (Sez. 5, n. 13546 del 10/02/2015, Porcella, Rv. 263083 - 01). 4. È invece fondato il terzo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio per il delitto di lesioni con prognosi entro i venti giorni, rientrante nella competenza del giudice di pace. In tal senso si rileva che per mero refuso il capo di imputazione reca, con riferimento alle lesioni, la dizione "giudicate guaribili in giorni 88.7", là dove dagli atti del fascicolo, e, in particolare, dalla certificazione del [OSCURATO:PERSONA] e dal decreto di citazione a giudizio, si evince che la prognosi è stata di giorni 7. La Corte di appello ha ritenuto di dover porre rimedio alla rilevata illegalità della pena irrogata in primo grado in relazione a detto reato. Ha dunque rideterminato la pena la pena base, fissando per il più grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mesi 3 e giorni 28 di reclusione, aumentata di un giorno per il reato di cui all'art. 392 cod. pen. e di un ulteriore giorno per il reato di lesioni "previo ragguaglio ex art. 58 d.lvo. n. 274/2000", per una pena finale di mesi 4 di reclusione. E però in tale operazione non sono stati seguiti i criteri precisati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di continuazione o concorso formale tra reato più grave di competenza del giudice ordinario, punito con pena detentiva, e reato satellite di competenza del giudice di pace, punito con le sanzioni eterogenee della pena pecuniaria, della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, l'aumento di pena previsto per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando il genere della pena previsto per il reato satellite, con la conseguenza che l'aumento della pena detentiva dovrà essere convertito, secondo i criteri di cui alli art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in una delle pene previste dall'art. 52 del predetto d.lgs. prescelta per il reato satellite mediante i criteri commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01; Sez. 5, n. 8349 del 10/01/2025, L., Rv. 287666 - 01). 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione al reato di lesioni volontarie, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che nel provvedere alla rideterminazione dell'aumento per il detto reato terrà conto dei parametri suindicati, avendo cura di considerare i limiti edittali imposti dall'art. 52 d.lgs.274/2000 e le prescrizioni 4di cui all'art. 81 cod. pen. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Va disposta la liquidazione delle spese nei confronti delle parti civili, atteso che il disposto rinvio riguarda unicamente il trattamento sanzionatorio, nella misura di euro 3686,00 con aumento in relazione alla pluralità delle parti, come da dispositivo. P. Q. M. Annulla l P.Q.M
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