CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2021
Cassazione n. 48147/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala, in data 24 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. L'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato dì cui all'art. 712 cod. pen., è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ricettazione si distingue dall'incauto acquisto in ragione dell'elemento soggettivo consistente nel dolo, anche eventuale, della provenienza delittuosa del bene ricettato, dolo la cui esistenza può essere desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120). Nel caso di specie i giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte (denuncia di furto, tabulati telefonici, dichiarazioni testimoniali), ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione della mancanza di qualsivoglia ragionevole giustificazione circa la provenienza lecita del telefono cellulare rinvenuto nella disponibilità del ricorrente. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25,