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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 11048/2022

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ALE (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52E07 E986T), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale associato Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, p.zza B. Cairoli, n. 2; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 01876510734), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v.

Archimede, n. 207; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - sez. dist. di Taranto n. 182/2016 (pubblicata il 7 aprile 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso e l’assorbimento dei restanti; lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai sensi dell’art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.

U.P. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Distanze legali

1. Con atto di citazione del 19 giugno 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esponevano che erano proprietari di due fondi siti in agro di [OSCURATO:PERSONA] confinanti con altro di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA], la quale stava realizzando un intervento edificatorio a confine con la strada provinciale, realizzando un vasto scavo a cielo aperto, appropriandosi di parte del suolo di proprietà di esso Formica e costruendo il manufatto a distanza illegale dai confini.

Sulla base di questa premessa, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto-sez. dist. di [OSCURATO:PERSONA], la citata società [OSCURATO:SOCIETA], chiedendone, tra l’altro,la condanna al rispetto delle distanze legali, con rilascio delle porzioni di suolo di essi attori risultanti abusivamente occupate, alla riduzione dell’altezza del fabbricato e al risarcimento di tutti i danni prodotti.

Si costituiva in giudizio la citata convenuta, la quale instava per il rigetto della domanda e, a sua volta, formulava domanda riconvenzionale per l’ottenimento del risarcimento dei danni subiti a causa della trascrizione dell’avversa domanda, nonché ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Con sentenza n. 141/2012, l’adito Tribunale, all’esito dell’assunzione di prova testimoniale e sulla base dell’espletata c.t.u., rigettava le domande attoree, sul rilievo che la convenuta non aveva posto in essere alcuno sconfinamento, aveva rispettato le distanze legali in relazione al confine tra gli immobili e all’altezza del fabbricato, ravvisando, altresì, l’insussistenza di qualsiasi danno riconducibile alle operazioni di scavo preliminari all’edificazione.

Con la stessa sentenza il citato Tribunale respingeva anche la domanda riconvenzionale della convenuta, compensando le spese nella misura di un terzo e ponendo i residui due terzi a carico degli attori.

2. Decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione dell’appellata [OSCURATO:SOCIETA], nel mentre l’altro appellato [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace, la Corte di appello di Lecce –sez. dist. di Taranto, con sentenza n. 182/2016 (pubblicata il 7 aprile 2016), accoglieva il gravame per quanto di ragione e, confermandola nel resto, la riformava parzialmente con la sola condanna della società [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, in favore del Formica, della somma di euro 222,00, oltre interessi al tasso medio dal 19 giugno 2003, dichiarando, altresì, compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio, pur accollando l’onere del pagamento delle spese occorse per la c.t.u. a totale carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

A fondamento dell’adottata decisione, la Corte tarantina rilevava, innanzitutto, che – malgrado la rituale richiesta da parte della cancelleria –non era stato acquisito il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado, ragion per cui non era possibile prendere in esame le risultanze dell’attività istruttoria espletata in tale grado, onde la decisione si sarebbe dovuta fondaresulla sola documentazione offerta dalle parti e, in particolare, sulle copie della “prima relazione di c.t.u.” (del 29 aprile 2010) di quella finale (che appariva depositata il 24 maggio 2010), prodotte dalla società appellata con il suo fascicolo depositato in appello .

Ciò premesso e disattesa l’eccezione di inammissibilità per asserita violazione dell’art. 342 c.p.c. formulata dall’appellata, passando all’esame dei motivi di gravame il giudice di secondo grado ravvisava, innanzitutto, l’infondatezza del primo circa la mancata considerazione dell’altezza del fabbricato della società [OSCURATO:SOCIETA] ai fini del computo delle distanze legali, non prescrivendo il R.E.C. alcuna disposizione specifica al riguardo.

Rilevava, poi, la Corte territoriale la carenza di interesse in ordine all’allegata maggiore cubatura realizzata, attenendo l’eventuale violazione di quanto autorizzato solo al rapporto tra la società e la P.A., né era emersa la prova che una non meglio identificata scala era stata chiusa con vetrate dalla citata società.

Il giudice di seconda istanza riteneva, inoltre, che non era nemmeno desumibile alcuna prova sul fatto che la parete del fabbricato dell’appellata società fronteggiante i vani dell’immobile del Formica fosse finestrata, con conseguente impossibilità di applicazione dell’art. 9, comma 2, D.M. n. 1444/1968.

Quanto al vano tecnico riguardante la costruzione eretta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] asseritamente realizzato in difformità delle distanze legali, il giudice di appello evidenziava che esso era stata posizionato sotto il piano di campagna, donde l’insussistenza dell’obbligo del rispetto di tali distanze.

Il giudice di seconde cure ravvisava, altresì, il difetto di prova sull’illegittima appropriazione, da parte dell’appellata società, di una porzione della proprietà Formica (peraltro, in ipotesi, riguardante solo una superficie minima di mq. 1,36).

La Corte di appello riteneva, poi, che, ancorché il giudice di primo grado, non si fosse pronunciato sulla violazione della distanza da ricondurre all’art. 891 c.c. con riferimento alla scavo operato dalla società appellata, era risultato che esso era servito solo per realizzare una rampa di accesso al piano interrato dell’edificio.

La Corte tarantina rilevava, infine, la parziale fondatezza del motivo circa la risarcibilità del danno prodotto da alcune fessurazioni createsi nel muro di confine con l’immobile della stessa società appellata, quantificandolo nella misura di euro 222,00 (in considerazione delle modeste opere occorrenti per eliminarle), rigettando ogni altra istanza risarcitoria.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a dieci motivi, il [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall’intimata [OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorso non risulta essere stato notificata all’appellato, rimasto contumace, [OSCURATO:PERSONA].

Il P.G. ha chiesto, nelle sue conclusioni scritte, l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento di tutti gli altri.

I difensori di entrambe le parti costituite hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 111, comma 2, Cost. e 101, comma 2, c.p.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 347 c.p.c., oltre che degli artt. 115, comma 1, e 116, comma 1 c.p.c., per non aver la Corte di appello, pur essendo stata già avanzata a suo tempo una richiesta di trasmissione del fascicolo di primo grado al Tribunale di Taranto, rimasta senza esito, proceduto – dopo essersi riservata per la decisione - a rimettere la causa sul ruolo per rinnovare la richiesta ai sensi dell’art.347 c.p.c., dovendo, in caso di esito negativo della seconda richiesta, sollecitare le parti a provvedere alla ricostruzione del contenuto essenziale del fascicolo d’ufficio mancante, eventualmente utilizzando le copie degli atti processuali in loro possesso.

Ciò –secondo il ricorrente - veniva particolarmente in rilievo nel caso di specie essendo rimasto impossibile avere una completa cognizione della c.t.u., delle contestazioni mosse avverso la stessa (che avrebbe potuto comportarne una rinnovazione), della documentazione fotografica alla medesima allegata, oltre che delle risultanze delle prove orali espletate.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 872, comma 2, c.c. e dell’art. 26-ter del R.E.C., nonché dell’art. 22 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di [OSCURATO:PERSONA], non avendo tenuto conto la Corte di appello delle prescrizioni di tali disposizioni avuto riguardo alla parte dei lavori del fabbricato limitrofo, di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA], eseguita completamente fuori terra, con specifico riguardo al lato a valle, laddove la linea di terra da cui partire per il computo dell’altezza corrispondeva al piazzale di ingresso al piano interrato (e tal proposito era stata contestata l’idoneità dei dati posti a fondamento della c.t.u., senza che fossero state prese in considerazione le indicate prescrizioni urbanistiche locali e senza che lo stato dei luoghi fosse stato ricostruito sulla base delle fotografie allegate alla c.t.u., non potute considerare per la mancanza del fascicolo d’ufficio di primo grado).

3. Con la terza doglianza il ricorrente ha prospettato – sempre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 872, comma 2, c.c. e dell’art. 26 - ter del R.E.C. del P.R.G. del citato Comune, in ordine alla ritenuta legittimità dei volumi realizzati dalla [OSCURATO:SOCIETA] in occasione della costruzione per cui era stata instaurata la controversia poiché tali volumi, ove considerati illegittimi, avrebbero potuto produrre un danno anche per la sua proprietà a causa del deprezzamento commerciale conseguente alla diminuzione della visuale, di luce, aria ed amenità, in generale, per il suo immobile.

Ha aggiunto il ricorrente che i volumi eseguiti riguardavano tutta la parte della costruzione della società [OSCURATO:SOCIETA] fuoriuscente dal terreno sistemato e la loro illegittimità derivava dal fatto che l’ampliamento realizzato superava il volume massimo consentito sull’area di intervento.

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato – ancora in ordine all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., non potendo affermarsi che, nel caso in esame, mancasse la prova in merito alla illegittima chiusura delvano scalo.

5. Con la quinta censura il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omessa valutazione di un fatto rilevante ai fini del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla mancata rilevazione della circostanza, per come si sarebbe potuto evincere dalle fotografie allegate all’originale della relazione del c.t.u., che lungo la facciata sud prospiciente il confine di esso ricorrente la costruzione realizzata dalla [OSCURATO:SOCIETA] presentava ampi ingressi carrabili e finestrature per tutta la sua lunghezza, da cui sarebbe dovuta derivare l’applicabilità del D.M. n. 1444/1968, invece esclusa dall’impugnata sentenza di appello.

6. Con il sesto mezzo il ricorrente ha dedotto – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. –la violazione dell’art. 26-ter R.E.C. nn. 15-16) e dei limiti di zona previsti dall’art. 22 delle N.T.A., nonché l’omessa valutazione di un fatto rilevante per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, prospettando l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui non aveva considerato che il vano tecnico rispetto a cui era stata lamentato il mancato rispetto delle norme in materia di distanze era ben individuato ed identificabile attraverso le foto richiamate nell’atto di appello e che erano state allegate alla relazione finale del c.t.u., emergendo che detto vano non risultava affatto interrato ma era solo sottoposto rispetto alla quota del fondo della proprietà di esso ricorrente, con la necessità che si sarebbero dovuti osservare i limiti di zona quanto al distacco dai confini, come previsto dal citato art. 22 delle N.T.A..

Riassumendo, quindi, con le doglianze di cui agli esposti primi sei motivi, il ricorrente ha chiesto la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice per l’ottenimento della condanna della società [OSCURATO:SOCIETA] ad arretrare l’edificio di sua proprietà fino a rispettare la distanza di mt. 5 dal confine della sua proprietà e di mt. 10 dai preesistenti corpi di fabbrica eseguiti da esso ricorrente a ridosso del muro di cinta, in particolare con abbattimento dell’ulteriore vano costruito in attacco al nuovo muro di confine con la sua proprietà, con ulteriore condanna di detta società alla riduzione dell’altezza del fabbricato a non più di 12 mt dal piano di calpestio attuale e ricavato a seguito dello scavo, con demolizione delle opere eventualmente risultanti in esubero.

7. Con il settimo motivo, poi, il ricorrente ha prospettato – in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione degli artt. 115, comma 1, e 116, comma 1, c.p.c., nonché l’omessa valutazione su un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, non avendo il giudice di appello considerato, ai fini della soluzione da adottare, le coerenti e plurime risultanze della prova testimoniale relativamente all’esistenza di una fascia di terreno di sua proprietà lungo tutto il confine con la proprietà contigua della società [OSCURATO:SOCIETA], posposta rispetto al muro di cinta, realizzato tutto all’interno della proprietà di esso Formica, con l’appropriazione, da parte della menzionata società, di una superficie di tale proprietà di mq 11,75 (come, peraltro, accertato dal c.t.u.) e non di soli mq 1,36.

8. Con l’ottava doglianza il ricorrente ha lamentato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art.891 c.c., non avendo la Corte di appello ritenuto trasgredite le distanze legali previste da tale norma per effetto dello scavo effettuato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] lungo tutto il perimetro della particella oggetto dell’intervento, che si sarebbe dovuto, perciò, considerare illegittimo anche per la sua idoneità a determinare problemi di infiltrazioni e di franamento, oltre ad incidere sulla stabilità dei muri di confine.

9. Con la nona censura il ricorrente ha denunciato – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., avuto riguardo alla mancata valutazione da parte della Corte territoriale della prova testimoniale assunta per effetto della quale si sarebbe dovuta ritenere dimostrata la responsabilità della predetta società anche in ordine ai danni da fessurazione verificatesi lungo il muro di cinta in seguito alle vibrazioni e sollecitazioni subite in occasione dei lavori di scavo.

10. Con il decimo ed ultimo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 872 c.c. per effetto del mancato riconoscimento, nell’impugnata sentenza, del suo diritto al risarcimento dei danni prodotti dalle violazioni edilizie ed urbanistiche poste in essere dalla società [OSCURATO:SOCIETA], e, in particolare, a causa della illegittimità della maggiore altezza e dei maggiori volumi realizzati, dalla quale era conseguita una diminuzione della luminosità ed amenità del suo immobile, oltre a determinare un maggior carico urbanistico, in modo disomogeneo rispetto a quanto previsto dal P.R.G. .

11. Rileva il collegio che occorre, in via pregiudiziale, porsi d’ufficio una questione processuale sulla eventuale valutazione della necessità o meno dell’integrità del contraddittorio nella presente fase di legittimità con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA].

Bisogna premettere che l’azione a tutela dell’asserita violazione di distanze legali era stata originariamente esperita in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali proprietari di fondi contigui, ma distinti, a quello della [OSCURATO:SOCIETA] e che l’appello risulta poi proposto dal solo Formica nei confronti sia del Castellana (rimasto contumace) che della [OSCURATO:SOCIETA] (costituitasi).

Emerge, inoltre, che il ricorso per cassazione è stato formulato soltanto dal [OSCURATO:PERSONA] nei soli riguardi della citata società, non indicando come controparte del ricorso, né notificandoglielo, il [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti, quindi, il contraddittorio non è stato instaurato.

Dall’impostazione dell’unica domanda iniziale – come già sottolineato - si desume, tuttavia, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano agito sì congiuntamente, ma per la tutela di due loro separate ed autonome proprietà, deducendo la violazione di distanze legali nei confronti della stessa società convenuta [OSCURATO:SOCIETA], oltre a richiedere il risarcimento dei danni.

La domanda era stata totalmente rigettata con la sentenza di primo grado sulla base dell’accertata insussistenza della denunciata violazione delle distanze legali e dell’infondatezza dell’ulteriore azione di rivendicazione proposta dal solo Formica.

Lo stesso Formica ha formulato appello avverso la sentenza di prime cure, notificandolo ad entrambe le parti, compreso [OSCURATO:PERSONA], rimasto tuttavia contumace.

L’appello è stato quasi integralmente respinto, salvo che per la rilevata fondatezza della richiesta condannatoria, in favore del solo Formica, al risarcimento dei danni, accolta nella misura di euro 222,00.

Quindi, è indubbio che, dal lato attivo, i due attori avevano proposto due autonome domande (pur se contenute in unico atto introduttivo) per tutelare i loro distinti diritti di proprietà sui propri rispettivi immobili, senza, perciò, far valere un rapporto sostanziale unico tale da determinare una ipotesi di litisconsorzio necessario.

Sulla base di tale rappresentazione si evince, perciò, che si versa nell’ipotesi di una domanda implicante “ab origine” la tutela di un due situazioni sostanziali scindibili, con conseguente applicabilità, in sede di impugnazione, dell’art. 332 c.p.c.

Da tanto consegue che si deve ritenere ormai precluso l’esercizio del diritto di impugnazione da parte del Castellana, essendo decorso nei suoi confronti il termine di cui all’art. 327 c.p.c. per proporre autonomo ricorso per cassazione, considerato che la sentenza della Corte di appello è stata pubblicata il 7 aprile 2016 (e non notificata).

Deve, quindi, trovare al riguardo applicazione il principiosecondo cui, in caso di cause scindibili, la norma contenuta nell’art. 332 c.p.c., la quale dispone che l’impugnazioneproposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti solo di alcuna di esse deve essere notificata anche alle altre parti, nei cui riguardi l’impugnazionestessa non è esclusa o preclusa, ha la finalità di evitare che avverso la medesima sentenza si svolgano separati giudizi d’impugnazione, per cui la notificazione dell’impugnazionenon contiene una vocatio in ius , ma ha il valore di semplice litis denuntiatio e serve a consentire che le parti alle quali è stata indirizzata, propongano, a pena didecadenza, le loroimpugnazioni in via incidentale nello stesso processo.

Da ciò consegue che non occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio, nell’ipotesi di cause scindibili, nei confronti della parte in relazione alla quale iltermine di impugnazione sia decorso, senza che rilevi in proposito che la stessa abbia o meno partecipato al precedente grado di giudizio (cfr., ad es., Cass. n. 24482/2016 e Cass. n. 11835/2018).

12. Passando all’esame dei formulati motivi, ritiene il collegio che il primo è infondato e va, pertanto, rigettato.

Si osserva, innanzitutto, che nella stessa sentenzadella Corte di appello qui impugnata viene dato atto che – nonostante la tempestiva richiesta della cancelleria – non era stato possibile acquisire il fascicolo d’ufficio di primo grado, onde si era reso impossibile l’esame delle risultanze della intera attività istruttoria compiuta in detto grado e che la decisione – ha rilevato la stessa Corte territoriale - sarebbe stata assunta sulla scorta della sola documentazione offerta dalle parti, ovvero, in modo specifico, sulla base delle copie della prima relazione di c.t.u. (datata 29 aprile 2020) e di quella finale (depositata il 24 maggio 2010), risultanti dalla produzione nel fascicolo depositato in secondo grado dalla parte appellata [OSCURATO:SOCIETA], dalle quali – ad avviso della stessa Corte tarantina – era desumibile un sufficiente quadro probatorio idoneo per la risoluzione nel merito del gravame.

A tal proposito il collegio rileva che non sussiste propriamente un obbligo di rimessione sul ruolo da parte del giudice di appello per consentire la ricostruzione del fascicolo di primo grado (andato smarrito o che non sia stato comunque possibile acquisire, malgrado l’emanazione dell’apposito ordine da parte del giudice di appello, come verificatosi nel caso di specie) ad opera delle parti, qualora non lo ritenga necessario, occorrendo evidenziare che è, invece, onere della parte interessata richiedere un termine per la ricostruzione del fascicolo d’ufficio di primo grado andato disperso, motivando, già nella stessa sede del giudizio di appello, le ragioni dell’indispensabilità di tale acquisizione, attività propulsiva che non risulta essere stata specificamente posta in essere dal Formica.

Oltretutto, le parti interessate, in mancanza di siffatta acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado e dell’esperimentodella possibilità di ricostruirlo con il loro contributo mediante le produzioni documentali rimaste nella loro disponibilità, avrebbero potuto, applicandosi nella specie “ratione temporis” la precedente versione dell’art. 345 c.p.c., richiedere al giudice di secondo grado di disporre l’ammissione di prove ritenute indispensabili ai fini della decisione oltre ad instare per la rinnovazione della c.t.u., ove la relazione del c.t.u. di primo grado non fosse stata ritenuta adeguata per la risoluzione della controversia (eventualità, questa, che – alla stregua dell’esercizio del potere valutativo discrezionale rimesso al giudice di merito - la Corte di appello tarantina non ha ritenuto sussistente, avendo considerato che la causa era comunque definibile sulla base delle due relazioni del c.t.u. depositate in primo grado).

Va al riguardo ricordato che, con riferimento all’applicabilità del precedente testo dell’art. 345 c.p.c., le Sezioni unite di questa Corte - con la sentenza n. 10790/2017 – hanno fissato il principio secondo il quale nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi per l’appunto dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dallal. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

13. Ritiene il collegio che è, invece, fondato il secondo motivo.

Deve, infatti, ritenersi che ha errato la Corte di appello nel presupporre, con l’impugnata sentenza, che il R.E.C. non prevedeva alcuna specifica disposizione con riferimento al calcolo dell’altezza di un manufatto che si articolasse anche in un piano completamente interrato, come nel caso di specie.

Diversamente, in applicazione della specifica prescrizione di cui all’invocato conferente art. 26/ter del R.E.C. (riprodotto puntualmente nella formulata censura), da correlare all’art. 22 della N.T.A. del P.R.G., la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se si fosse dovuta applicare, nel caso concreto, la prescrizione sull’altezza prevista da detta disposizione anche in presenza di opere di sistemazione esterna – perciò fuoriuscenti dal piano di campagna - dell’edificio della società [OSCURATO:SOCIETA], presenti sul lato a valle (a confine con la proprietà del Formica), e non limitarsi solo alla verifica della corrispondenza, sul lato a monte, della linea di terra alla quota di v.

Massafra (emergenze dello stato dei luoghi che sarebbero state rilevabili anche dalle foto allegate alla relazione della c.t.u. e non potute visionare in assenza dell’acquisizione del fascicolo di primo grado, essendo stata allegata al fascicolo di appello della citata società solo copia di detta relazione).

Va, infatti, affermato che, al fine di verificare se siano rispettati i vincoli di altezza fissati dai regolamenti edilizi quando l’entità del distacco tra fabbricati sia stabilita in rapporto all’altezza delle costruzioni che si fronteggiano, l’altezza da prendere in considerazione è quella dei prospetti che delimitano il distacco e deve essere misurata avendo riguardo al livello del suolo (anche con riferimento a quello di eventuali piani interrati) dei prospetti medesimi, dovendosi, in caso di fabbricati con prospetti su più fronti a quote diverse, aver riguardo, in particolare, all’altezza di ciascun prospetto (cfr. Cass. n. 106/2016).

14. Anche il terzo motivo è meritevole di accoglimento, risultando errata, in punto di diritto, la statuizione adottata con l’impugnata sentenza sull’irrilevanza nei confronti del proprietario limitrofo della eventuale illegittimità dei volumi edificati dalla proprietaria confinante [OSCURATO:SOCIETA], siccome ritenuta rilevante solo nei confronti della P.A.

E’ infatti principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la realizzazione di un edificio di volumetria superiore a quella consentita (accertamento comunque non operato nel caso di specie), in violazione di norme in tema di urbanistica, può comportare per il vicino una diminuzione di luce ed aria (con una connessa possibile diminuzione del valore del proprio edificio) superiori a quelle altrimenti legittime, dando così luogo alla configurabilità di una eventuale responsabilità per danni (v., tra le tante, Cass. n. 3340/2002 e Cass. n. 13230/2010).

15. Per la stessa ragione va ravvisata la fondatezza del quarto motivo, dal momento che anche l’edificazione di una scala chiusa con vetrate non a distanza legale può comportare la violazione dell’art. 872 c.c. in termini di aumento di una volumetria con rilevanza edilizia e, come tale, tutelabile dal privato proprietario confinante.

16. Pure la quinta censura è da ritenere fondata.

Occorre, infatti, rilevare che, con riferimento alla questione con la stessa posta, la sentenza della Corte di appello si basa sull’assunto che la parete dell’edificio della società appellata non fosse finestrata nella parte frontistante i vani di proprietà del Formica (ancorché abusivi ma in attesa di essere condonati), senza, però, spiegare da quale fonte probatoria avesse ricavato tale risultanza; invero, la stessa Corte tarantina (v. pag. 6 della motivazione) afferma che gli immobili sono solo apparentemente identificabili, in mancanza di pertinenti indicazioni, in quelli di cui a pag. 5 dell’elaborato del c.t.u. del 24 maggio 2010, senza tuttavia poter fare riferimento –in mancanza dell’acquisizione del fascicolo di primo grado e delle complete relazioni del c.t.u., comprensive di allegati - ad altri elementi oggettivamente riscontranti lo stato dei luoghi delle frontistanti pareti, quali le foto riproduttive dello stesso o di altro tipo e senza, quindi, nemmeno procedere ad alcun ulteriore accertamento – che sarebbe stato desumibile anche da una c.t.u. da poter disporre in secondo grado –per eliminare og ni dubbio al riguardo e, quindi, valutare in modo definitivo la fondatezza meno della critica operata dal Formica avverso la sentenza di primo grado con l’atto di appello su tale aspetto.

Sul piano giuridico, è pacifico che, in materia didistanze tra fabb ricati, l’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 va interpretato nel senso che ladistanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso in cui una sola dellepareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se taleparete sia quella del nuovo edifi cio o quella dell’edificio preesistente, essendo sufficiente, per l’applicazione di dettadistanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona dellaparete contrapposta ad altro edificio, benché solo una parte di essa si trovi adistanza minore da quella prescritta, con la conseguenza che il rispetto delladistanza minima è dovuto pure per i tratti diparete parzialmente privi di finestre.

17. Anche la sesta doglianza coglie nel segno e merita di essere accolta.

Va, in proposito, rilevato che, malgrado la specifica deduzione del ricorrente già nella qualità di appellante, la Corte di appello ha affermato di non aver potuto apprezzare l’esistenza del vano tecnico realizzato in corrispondenza del confine con la proprietà del Formica né fotograficamente né in planimetria (ancora una volta, quindi, senza poter verificare la documentazione allegata alla relazione della c.t.u., non acquisita) e, in modo contraddittorio, ha poi asserito che comunque “appare” realizzato al di sotto del piano di campagna, senza spiegare – ancora una volta - la fonte probatoria di attingimento di tale riscontro fattuale.

Diversamente, a fronte di tale deficitario accertamento, il ricorrente ha dedotto che –sempre sulla scorta delle foto che erano state allegate alla relazione del c.t.u. – il vano in questione (di mt 4 x 8,80 di pianta) non avrebbe dovuto considerarsi interrato ma solo sottoposto rispetto alla quota del fondo di proprietà di esso ricorrente, ragion per cui sarebbe stato necessario – in presenza di tale stato dei luoghi ed in dipendenza della struttura di detto vano (non qualificabile, se dotato delle suddette dimensioni, come mero volume tecnico) – verificare l’osservanza del prescritto distacco minimo di 5 mt. dal confine, come individuato nell’art. 22 delle N.T.A., di cui pure non si fa alcuna menzione nella motivazione dell’impugnata sentenza.

18. E’ fondato anche il settimo motivoperché la ricostruzione della Corte di appello – riferita alla denunciata apprensione e trasformazione di una striscia della proprietà Formica - è basata su inesplicati accertamenti fattuali, rilevandosi, in ogni caso, la sussistenza dell’illegittimità dell’impugnata sentenza, poiché, pur essendo stato comunque ritenuto emergente uno sconfinamento di una minima porzione del fondo del Formica, non ha riconosciuto allo stesso alcuna tutela né in termini restitutori né a titolo risarcitorio.

19. Ritiene, invece, il collegio che l’ottavo motivo è privo di fondamento giuridico e deve, perciò, essere respinto dal momento che la Corte di appello – co n un adeguato, per tale aspetto, accertamento fattuale scaturente dall’esame dei fotogrammi rinvenuti nel fascicolo dello stesso appellante – ha affermato che il denunciato scavo era stato effettuato solo per realizzare una rampa di accesso al piano interrato dell’edificio della società appellata, con conseguente inapplicabilità dell’art. 891 c.c., il quale – nel prescrivere una distanza minima dal confine per canali e fossi -postula la realizzazione di uno scavo, non meramente temporaneo, che presenti un fondo più basso per ambedue i fianchi rispetto al piano di campagna, come tale suscettibile, anche se a ciò non destinato, di raccogliere e convogliare le acque, di per sé, dotate di capacità erosiva ed infiltratrice e, perciò, fonte di pericolo per le proprietà vicine.

Pertanto, sulla base della predetta ricostruzione sul piano concreto, deve trovare conferma il principio già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale non sono soggette alla prescrizione delle distanze di cui al citato art. 891 c.c., quelle modificazioni dello stato dei luoghi, anche se comportanti l’abbassamento del livello del terreno, in cui non siano ravvisabili le connotazioni appena indicate, come – per l’appunto - nell’ipotesi di una escavazione effettuata dal vicino per sistemare una rampa di accesso al fabbricato, che abbia creato un dislivello rispetto al piano di campagna soltanto da un lato del manufatto (cfr. Cass. n. 870/1965 e Cass. n. 5687/1993).

20. Pure la nona doglianza non è meritevole di accoglimento essendo fondata la pronuncia di appello su un apposito accertamento di merito adeguatamente motivato - sulla scorta della relazione del c.t.u. prodotta in copia dall’appellata, da ritenersi sufficiente al riguardo - circa l’esclusione della circostanza che le fessurazioni fossero causalmente riconducibili all’operato della società appellata, potendosi, invero, solo riconoscere il danno ricollegabile allo sfondamento provocato al blocchetto di cls (pure emergente da apposito fotogramma) ed in concreto liquidato con la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma di euro 220,00, oltre interessi nella misura dovuta.

21. Il decimo ed ultimo motivo è da dichiarare assorbito perché la decisione sulle invocate richieste risarcitorie è dipendente dagli accertamenti delle eventuali dedotte violazioni delle distanze legali riconducibili alle illegittimità per maggiore altezza e per maggior volume venutesi a configurare per effetto della edificazione delle opere edilizie da parte della [OSCURATO:SOCIETA], che costituiranno l’ambito di indagine del giudizio di rinvio.

22. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessive svolte, vanno accolti i motivi del ricorso dal secondo al settimo, mentre devono essere respinti il primo, l’ottavo e il nono, con assorbimento del decimo.

Da ciò consegue la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione ai motivi ritenuti fondanti ed il rinvio della causa, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Lecce.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi del ricorso dal secondo al settim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52E07 E986T), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale associato Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, p.zza B. Cairoli, n. 2; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 01876510734), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. Archimede, n. 207; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - sez. dist. di Taranto n. 182/2016 (pubblicata il 7 aprile 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso e l’assorbimento dei restanti; lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai sensi dell’art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. U.P. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Distanze legali 1. Con atto di citazione del 19 giugno 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esponevano che erano proprietari di due fondi siti in agro di [OSCURATO:PERSONA] confinanti con altro di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA], la quale stava realizzando un intervento edificatorio a confine con la strada provinciale, realizzando un vasto scavo a cielo aperto, appropriandosi di parte del suolo di proprietà di esso Formica e costruendo il manufatto a distanza illegale dai confini. Sulla base di questa premessa, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto-sez. dist. di [OSCURATO:PERSONA], la citata società [OSCURATO:SOCIETA], chiedendone, tra l’altro,la condanna al rispetto delle distanze legali, con rilascio delle porzioni di suolo di essi attori risultanti abusivamente occupate, alla riduzione dell’altezza del fabbricato e al risarcimento di tutti i danni prodotti. Si costituiva in giudizio la citata convenuta, la quale instava per il rigetto della domanda e, a sua volta, formulava domanda riconvenzionale per l’ottenimento del risarcimento dei danni subiti a causa della trascrizione dell’avversa domanda, nonché ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Con sentenza n. 141/2012, l’adito Tribunale, all’esito dell’assunzione di prova testimoniale e sulla base dell’espletata c.t.u., rigettava le domande attoree, sul rilievo che la convenuta non aveva posto in essere alcuno sconfinamento, aveva rispettato le distanze legali in relazione al confine tra gli immobili e all’altezza del fabbricato, ravvisando, altresì, l’insussistenza di qualsiasi danno riconducibile alle operazioni di scavo preliminari all’edificazione. Con la stessa sentenza il citato Tribunale respingeva anche la domanda riconvenzionale della convenuta, compensando le spese nella misura di un terzo e ponendo i residui due terzi a carico degli attori. 2. Decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione dell’appellata [OSCURATO:SOCIETA], nel mentre l’altro appellato [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace, la Corte di appello di Lecce –sez. dist. di Taranto, con sentenza n. 182/2016 (pubblicata il 7 aprile 2016), accoglieva il gravame per quanto di ragione e, confermandola nel resto, la riformava parzialmente con la sola condanna della società [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, in favore del Formica, della somma di euro 222,00, oltre interessi al tasso medio dal 19 giugno 2003, dichiarando, altresì, compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio, pur accollando l’onere del pagamento delle spese occorse per la c.t.u. a totale carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento dell’adottata decisione, la Corte tarantina rilevava, innanzitutto, che – malgrado la rituale richiesta da parte della cancelleria –non era stato acquisito il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado, ragion per cui non era possibile prendere in esame le risultanze dell’attività istruttoria espletata in tale grado, onde la decisione si sarebbe dovuta fondaresulla sola documentazione offerta dalle parti e, in particolare, sulle copie della “prima relazione di c.t.u.” (del 29 aprile 2010) di quella finale (che appariva depositata il 24 maggio 2010), prodotte dalla società appellata con il suo fascicolo depositato in appello . Ciò premesso e disattesa l’eccezione di inammissibilità per asserita violazione dell’art. 342 c.p.c. formulata dall’appellata, passando all’esame dei motivi di gravame il giudice di secondo grado ravvisava, innanzitutto, l’infondatezza del primo circa la mancata considerazione dell’altezza del fabbricato della società [OSCURATO:SOCIETA] ai fini del computo delle distanze legali, non prescrivendo il R.E.C. alcuna disposizione specifica al riguardo. Rilevava, poi, la Corte territoriale la carenza di interesse in ordine all’allegata maggiore cubatura realizzata, attenendo l’eventuale violazione di quanto autorizzato solo al rapporto tra la società e la P.A., né era emersa la prova che una non meglio identificata scala era stata chiusa con vetrate dalla citata società. Il giudice di seconda istanza riteneva, inoltre, che non era nemmeno desumibile alcuna prova sul fatto che la parete del fabbricato dell’appellata società fronteggiante i vani dell’immobile del Formica fosse finestrata, con conseguente impossibilità di applicazione dell’art. 9, comma 2, D.M. n. 1444/1968. Quanto al vano tecnico riguardante la costruzione eretta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] asseritamente realizzato in difformità delle distanze legali, il giudice di appello evidenziava che esso era stata posizionato sotto il piano di campagna, donde l’insussistenza dell’obbligo del rispetto di tali distanze. Il giudice di seconde cure ravvisava, altresì, il difetto di prova sull’illegittima appropriazione, da parte dell’appellata società, di una porzione della proprietà Formica (peraltro, in ipotesi, riguardante solo una superficie minima di mq. 1,36). La Corte di appello riteneva, poi, che, ancorché il giudice di primo grado, non si fosse pronunciato sulla violazione della distanza da ricondurre all’art. 891 c.c. con riferimento alla scavo operato dalla società appellata, era risultato che esso era servito solo per realizzare una rampa di accesso al piano interrato dell’edificio. La Corte tarantina rilevava, infine, la parziale fondatezza del motivo circa la risarcibilità del danno prodotto da alcune fessurazioni createsi nel muro di confine con l’immobile della stessa società appellata, quantificandolo nella misura di euro 222,00 (in considerazione delle modeste opere occorrenti per eliminarle), rigettando ogni altra istanza risarcitoria. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a dieci motivi, il [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall’intimata [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso non risulta essere stato notificata all’appellato, rimasto contumace, [OSCURATO:PERSONA]. Il P.G. ha chiesto, nelle sue conclusioni scritte, l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento di tutti gli altri. I difensori di entrambe le parti costituite hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 111, comma 2, Cost. e 101, comma 2, c.p.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 347 c.p.c., oltre che degli artt. 115, comma 1, e 116, comma 1 c.p.c., per non aver la Corte di appello, pur essendo stata già avanzata a suo tempo una richiesta di trasmissione del fascicolo di primo grado al Tribunale di Taranto, rimasta senza esito, proceduto – dopo essersi riservata per la decisione - a rimettere la causa sul ruolo per rinnovare la richiesta ai sensi dell’art.347 c.p.c., dovendo, in caso di esito negativo della seconda richiesta, sollecitare le parti a provvedere alla ricostruzione del contenuto essenziale del fascicolo d’ufficio mancante, eventualmente utilizzando le copie degli atti processuali in loro possesso. Ciò –secondo il ricorrente - veniva particolarmente in rilievo nel caso di specie essendo rimasto impossibile avere una completa cognizione della c.t.u., delle contestazioni mosse avverso la stessa (che avrebbe potuto comportarne una rinnovazione), della documentazione fotografica alla medesima allegata, oltre che delle risultanze delle prove orali espletate. 2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 872, comma 2, c.c. e dell’art. 26-ter del R.E.C., nonché dell’art. 22 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di [OSCURATO:PERSONA], non avendo tenuto conto la Corte di appello delle prescrizioni di tali disposizioni avuto riguardo alla parte dei lavori del fabbricato limitrofo, di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA], eseguita completamente fuori terra, con specifico riguardo al lato a valle, laddove la linea di terra da cui partire per il computo dell’altezza corrispondeva al piazzale di ingresso al piano interrato (e tal proposito era stata contestata l’idoneità dei dati posti a fondamento della c.t.u., senza che fossero state prese in considerazione le indicate prescrizioni urbanistiche locali e senza che lo stato dei luoghi fosse stato ricostruito sulla base delle fotografie allegate alla c.t.u., non potute considerare per la mancanza del fascicolo d’ufficio di primo grado). 3. Con la terza doglianza il ricorrente ha prospettato – sempre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 872, comma 2, c.c. e dell’art. 26 - ter del R.E.C. del P.R.G. del citato Comune, in ordine alla ritenuta legittimità dei volumi realizzati dalla [OSCURATO:SOCIETA] in occasione della costruzione per cui era stata instaurata la controversia poiché tali volumi, ove considerati illegittimi, avrebbero potuto produrre un danno anche per la sua proprietà a causa del deprezzamento commerciale conseguente alla diminuzione della visuale, di luce, aria ed amenità, in generale, per il suo immobile. Ha aggiunto il ricorrente che i volumi eseguiti riguardavano tutta la parte della costruzione della società [OSCURATO:SOCIETA] fuoriuscente dal terreno sistemato e la loro illegittimità derivava dal fatto che l’ampliamento realizzato superava il volume massimo consentito sull’area di intervento. 4. Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato – ancora in ordine all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., non potendo affermarsi che, nel caso in esame, mancasse la prova in merito alla illegittima chiusura delvano scalo. 5. Con la quinta censura il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omessa valutazione di un fatto rilevante ai fini del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla mancata rilevazione della circostanza, per come si sarebbe potuto evincere dalle fotografie allegate all’originale della relazione del c.t.u., che lungo la facciata sud prospiciente il confine di esso ricorrente la costruzione realizzata dalla [OSCURATO:SOCIETA] presentava ampi ingressi carrabili e finestrature per tutta la sua lunghezza, da cui sarebbe dovuta derivare l’applicabilità del D.M. n. 1444/1968, invece esclusa dall’impugnata sentenza di appello. 6. Con il sesto mezzo il ricorrente ha dedotto – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. –la violazione dell’art. 26-ter R.E.C. nn. 15-16) e dei limiti di zona previsti dall’art. 22 delle N.T.A., nonché l’omessa valutazione di un fatto rilevante per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, prospettando l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui non aveva considerato che il vano tecnico rispetto a cui era stata lamentato il mancato rispetto delle norme in materia di distanze era ben individuato ed identificabile attraverso le foto richiamate nell’atto di appello e che erano state allegate alla relazione finale del c.t.u., emergendo che detto vano non risultava affatto interrato ma era solo sottoposto rispetto alla quota del fondo della proprietà di esso ricorrente, con la necessità che si sarebbero dovuti osservare i limiti di zona quanto al distacco dai confini, come previsto dal citato art. 22 delle N.T.A.. Riassumendo, quindi, con le doglianze di cui agli esposti primi sei motivi, il ricorrente ha chiesto la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice per l’ottenimento della condanna della società [OSCURATO:SOCIETA] ad arretrare l’edificio di sua proprietà fino a rispettare la distanza di mt. 5 dal confine della sua proprietà e di mt. 10 dai preesistenti corpi di fabbrica eseguiti da esso ricorrente a ridosso del muro di cinta, in particolare con abbattimento dell’ulteriore vano costruito in attacco al nuovo muro di confine con la sua proprietà, con ulteriore condanna di detta società alla riduzione dell’altezza del fabbricato a non più di 12 mt dal piano di calpestio attuale e ricavato a seguito dello scavo, con demolizione delle opere eventualmente risultanti in esubero. 7. Con il settimo motivo, poi, il ricorrente ha prospettato – in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione degli artt. 115, comma 1, e 116, comma 1, c.p.c., nonché l’omessa valutazione su un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, non avendo il giudice di appello considerato, ai fini della soluzione da adottare, le coerenti e plurime risultanze della prova testimoniale relativamente all’esistenza di una fascia di terreno di sua proprietà lungo tutto il confine con la proprietà contigua della società [OSCURATO:SOCIETA], posposta rispetto al muro di cinta, realizzato tutto all’interno della proprietà di esso Formica, con l’appropriazione, da parte della menzionata società, di una superficie di tale proprietà di mq 11,75 (come, peraltro, accertato dal c.t.u.) e non di soli mq 1,36. 8. Con l’ottava doglianza il ricorrente ha lamentato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art.891 c.c., non avendo la Corte di appello ritenuto trasgredite le distanze legali previste da tale norma per effetto dello scavo effettuato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] lungo tutto il perimetro della particella oggetto dell’intervento, che si sarebbe dovuto, perciò, considerare illegittimo anche per la sua idoneità a determinare problemi di infiltrazioni e di franamento, oltre ad incidere sulla stabilità dei muri di confine. 9. Con la nona censura il ricorrente ha denunciato – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., avuto riguardo alla mancata valutazione da parte della Corte territoriale della prova testimoniale assunta per effetto della quale si sarebbe dovuta ritenere dimostrata la responsabilità della predetta società anche in ordine ai danni da fessurazione verificatesi lungo il muro di cinta in seguito alle vibrazioni e sollecitazioni subite in occasione dei lavori di scavo. 10. Con il decimo ed ultimo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 872 c.c. per effetto del mancato riconoscimento, nell’impugnata sentenza, del suo diritto al risarcimento dei danni prodotti dalle violazioni edilizie ed urbanistiche poste in essere dalla società [OSCURATO:SOCIETA], e, in particolare, a causa della illegittimità della maggiore altezza e dei maggiori volumi realizzati, dalla quale era conseguita una diminuzione della luminosità ed amenità del suo immobile, oltre a determinare un maggior carico urbanistico, in modo disomogeneo rispetto a quanto previsto dal P.R.G. . 11. Rileva il collegio che occorre, in via pregiudiziale, porsi d’ufficio una questione processuale sulla eventuale valutazione della necessità o meno dell’integrità del contraddittorio nella presente fase di legittimità con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. Bisogna premettere che l’azione a tutela dell’asserita violazione di distanze legali era stata originariamente esperita in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali proprietari di fondi contigui, ma distinti, a quello della [OSCURATO:SOCIETA] e che l’appello risulta poi proposto dal solo Formica nei confronti sia del Castellana (rimasto contumace) che della [OSCURATO:SOCIETA] (costituitasi). Emerge, inoltre, che il ricorso per cassazione è stato formulato soltanto dal [OSCURATO:PERSONA] nei soli riguardi della citata società, non indicando come controparte del ricorso, né notificandoglielo, il [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti, quindi, il contraddittorio non è stato instaurato. Dall’impostazione dell’unica domanda iniziale – come già sottolineato - si desume, tuttavia, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano agito sì congiuntamente, ma per la tutela di due loro separate ed autonome proprietà, deducendo la violazione di distanze legali nei confronti della stessa società convenuta [OSCURATO:SOCIETA], oltre a richiedere il risarcimento dei danni. La domanda era stata totalmente rigettata con la sentenza di primo grado sulla base dell’accertata insussistenza della denunciata violazione delle distanze legali e dell’infondatezza dell’ulteriore azione di rivendicazione proposta dal solo Formica. Lo stesso Formica ha formulato appello avverso la sentenza di prime cure, notificandolo ad entrambe le parti, compreso [OSCURATO:PERSONA], rimasto tuttavia contumace. L’appello è stato quasi integralmente respinto, salvo che per la rilevata fondatezza della richiesta condannatoria, in favore del solo Formica, al risarcimento dei danni, accolta nella misura di euro 222,00. Quindi, è indubbio che, dal lato attivo, i due attori avevano proposto due autonome domande (pur se contenute in unico atto introduttivo) per tutelare i loro distinti diritti di proprietà sui propri rispettivi immobili, senza, perciò, far valere un rapporto sostanziale unico tale da determinare una ipotesi di litisconsorzio necessario. Sulla base di tale rappresentazione si evince, perciò, che si versa nell’ipotesi di una domanda implicante “ab origine” la tutela di un due situazioni sostanziali scindibili, con conseguente applicabilità, in sede di impugnazione, dell’art. 332 c.p.c. Da tanto consegue che si deve ritenere ormai precluso l’esercizio del diritto di impugnazione da parte del Castellana, essendo decorso nei suoi confronti il termine di cui all’art. 327 c.p.c. per proporre autonomo ricorso per cassazione, considerato che la sentenza della Corte di appello è stata pubblicata il 7 aprile 2016 (e non notificata). Deve, quindi, trovare al riguardo applicazione il principiosecondo cui, in caso di cause scindibili, la norma contenuta nell’art. 332 c.p.c., la quale dispone che l’impugnazioneproposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti solo di alcuna di esse deve essere notificata anche alle altre parti, nei cui riguardi l’impugnazionestessa non è esclusa o preclusa, ha la finalità di evitare che avverso la medesima sentenza si svolgano separati giudizi d’impugnazione, per cui la notificazione dell’impugnazionenon contiene una vocatio in ius , ma ha il valore di semplice litis denuntiatio e serve a consentire che le parti alle quali è stata indirizzata, propongano, a pena didecadenza, le loroimpugnazioni in via incidentale nello stesso processo. Da ciò consegue che non occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio, nell’ipotesi di cause scindibili, nei confronti della parte in relazione alla quale iltermine di impugnazione sia decorso, senza che rilevi in proposito che la stessa abbia o meno partecipato al precedente grado di giudizio (cfr., ad es., Cass. n. 24482/2016 e Cass. n. 11835/2018). 12. Passando all’esame dei formulati motivi, ritiene il collegio che il primo è infondato e va, pertanto, rigettato. Si osserva, innanzitutto, che nella stessa sentenzadella Corte di appello qui impugnata viene dato atto che – nonostante la tempestiva richiesta della cancelleria – non era stato possibile acquisire il fascicolo d’ufficio di primo grado, onde si era reso impossibile l’esame delle risultanze della intera attività istruttoria compiuta in detto grado e che la decisione – ha rilevato la stessa Corte territoriale - sarebbe stata assunta sulla scorta della sola documentazione offerta dalle parti, ovvero, in modo specifico, sulla base delle copie della prima relazione di c.t.u. (datata 29 aprile 2020) e di quella finale (depositata il 24 maggio 2010), risultanti dalla produzione nel fascicolo depositato in secondo grado dalla parte appellata [OSCURATO:SOCIETA], dalle quali – ad avviso della stessa Corte tarantina – era desumibile un sufficiente quadro probatorio idoneo per la risoluzione nel merito del gravame. A tal proposito il collegio rileva che non sussiste propriamente un obbligo di rimessione sul ruolo da parte del giudice di appello per consentire la ricostruzione del fascicolo di primo grado (andato smarrito o che non sia stato comunque possibile acquisire, malgrado l’emanazione dell’apposito ordine da parte del giudice di appello, come verificatosi nel caso di specie) ad opera delle parti, qualora non lo ritenga necessario, occorrendo evidenziare che è, invece, onere della parte interessata richiedere un termine per la ricostruzione del fascicolo d’ufficio di primo grado andato disperso, motivando, già nella stessa sede del giudizio di appello, le ragioni dell’indispensabilità di tale acquisizione, attività propulsiva che non risulta essere stata specificamente posta in essere dal Formica. Oltretutto, le parti interessate, in mancanza di siffatta acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado e dell’esperimentodella possibilità di ricostruirlo con il loro contributo mediante le produzioni documentali rimaste nella loro disponibilità, avrebbero potuto, applicandosi nella specie “ratione temporis” la precedente versione dell’art. 345 c.p.c., richiedere al giudice di secondo grado di disporre l’ammissione di prove ritenute indispensabili ai fini della decisione oltre ad instare per la rinnovazione della c.t.u., ove la relazione del c.t.u. di primo grado non fosse stata ritenuta adeguata per la risoluzione della controversia (eventualità, questa, che – alla stregua dell’esercizio del potere valutativo discrezionale rimesso al giudice di merito - la Corte di appello tarantina non ha ritenuto sussistente, avendo considerato che la causa era comunque definibile sulla base delle due relazioni del c.t.u. depositate in primo grado). Va al riguardo ricordato che, con riferimento all’applicabilità del precedente testo dell’art. 345 c.p.c., le Sezioni unite di questa Corte - con la sentenza n. 10790/2017 – hanno fissato il principio secondo il quale nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi per l’appunto dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dallal. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. 13. Ritiene il collegio che è, invece, fondato il secondo motivo. Deve, infatti, ritenersi che ha errato la Corte di appello nel presupporre, con l’impugnata sentenza, che il R.E.C. non prevedeva alcuna specifica disposizione con riferimento al calcolo dell’altezza di un manufatto che si articolasse anche in un piano completamente interrato, come nel caso di specie. Diversamente, in applicazione della specifica prescrizione di cui all’invocato conferente art. 26/ter del R.E.C. (riprodotto puntualmente nella formulata censura), da correlare all’art. 22 della N.T.A. del P.R.G., la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se si fosse dovuta applicare, nel caso concreto, la prescrizione sull’altezza prevista da detta disposizione anche in presenza di opere di sistemazione esterna – perciò fuoriuscenti dal piano di campagna - dell’edificio della società [OSCURATO:SOCIETA], presenti sul lato a valle (a confine con la proprietà del Formica), e non limitarsi solo alla verifica della corrispondenza, sul lato a monte, della linea di terra alla quota di v. Massafra (emergenze dello stato dei luoghi che sarebbero state rilevabili anche dalle foto allegate alla relazione della c.t.u. e non potute visionare in assenza dell’acquisizione del fascicolo di primo grado, essendo stata allegata al fascicolo di appello della citata società solo copia di detta relazione). Va, infatti, affermato che, al fine di verificare se siano rispettati i vincoli di altezza fissati dai regolamenti edilizi quando l’entità del distacco tra fabbricati sia stabilita in rapporto all’altezza delle costruzioni che si fronteggiano, l’altezza da prendere in considerazione è quella dei prospetti che delimitano il distacco e deve essere misurata avendo riguardo al livello del suolo (anche con riferimento a quello di eventuali piani interrati) dei prospetti medesimi, dovendosi, in caso di fabbricati con prospetti su più fronti a quote diverse, aver riguardo, in particolare, all’altezza di ciascun prospetto (cfr. Cass. n. 106/2016). 14. Anche il terzo motivo è meritevole di accoglimento, risultando errata, in punto di diritto, la statuizione adottata con l’impugnata sentenza sull’irrilevanza nei confronti del proprietario limitrofo della eventuale illegittimità dei volumi edificati dalla proprietaria confinante [OSCURATO:SOCIETA], siccome ritenuta rilevante solo nei confronti della P.A. E’ infatti principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la realizzazione di un edificio di volumetria superiore a quella consentita (accertamento comunque non operato nel caso di specie), in violazione di norme in tema di urbanistica, può comportare per il vicino una diminuzione di luce ed aria (con una connessa possibile diminuzione del valore del proprio edificio) superiori a quelle altrimenti legittime, dando così luogo alla configurabilità di una eventuale responsabilità per danni (v., tra le tante, Cass. n. 3340/2002 e Cass. n. 13230/2010). 15. Per la stessa ragione va ravvisata la fondatezza del quarto motivo, dal momento che anche l’edificazione di una scala chiusa con vetrate non a distanza legale può comportare la violazione dell’art. 872 c.c. in termini di aumento di una volumetria con rilevanza edilizia e, come tale, tutelabile dal privato proprietario confinante. 16. Pure la quinta censura è da ritenere fondata. Occorre, infatti, rilevare che, con riferimento alla questione con la stessa posta, la sentenza della Corte di appello si basa sull’assunto che la parete dell’edificio della società appellata non fosse finestrata nella parte frontistante i vani di proprietà del Formica (ancorché abusivi ma in attesa di essere condonati), senza, però, spiegare da quale fonte probatoria avesse ricavato tale risultanza; invero, la stessa Corte tarantina (v. pag. 6 della motivazione) afferma che gli immobili sono solo apparentemente identificabili, in mancanza di pertinenti indicazioni, in quelli di cui a pag. 5 dell’elaborato del c.t.u. del 24 maggio 2010, senza tuttavia poter fare riferimento –in mancanza dell’acquisizione del fascicolo di primo grado e delle complete relazioni del c.t.u., comprensive di allegati - ad altri elementi oggettivamente riscontranti lo stato dei luoghi delle frontistanti pareti, quali le foto riproduttive dello stesso o di altro tipo e senza, quindi, nemmeno procedere ad alcun ulteriore accertamento – che sarebbe stato desumibile anche da una c.t.u. da poter disporre in secondo grado –per eliminare og ni dubbio al riguardo e, quindi, valutare in modo definitivo la fondatezza meno della critica operata dal Formica avverso la sentenza di primo grado con l’atto di appello su tale aspetto. Sul piano giuridico, è pacifico che, in materia didistanze tra fabb ricati, l’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 va interpretato nel senso che ladistanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso in cui una sola dellepareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se taleparete sia quella del nuovo edifi cio o quella dell’edificio preesistente, essendo sufficiente, per l’applicazione di dettadistanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona dellaparete contrapposta ad altro edificio, benché solo una parte di essa si trovi adistanza minore da quella prescritta, con la conseguenza che il rispetto delladistanza minima è dovuto pure per i tratti diparete parzialmente privi di finestre. 17. Anche la sesta doglianza coglie nel segno e merita di essere accolta. Va, in proposito, rilevato che, malgrado la specifica deduzione del ricorrente già nella qualità di appellante, la Corte di appello ha affermato di non aver potuto apprezzare l’esistenza del vano tecnico realizzato in corrispondenza del confine con la proprietà del Formica né fotograficamente né in planimetria (ancora una volta, quindi, senza poter verificare la documentazione allegata alla relazione della c.t.u., non acquisita) e, in modo contraddittorio, ha poi asserito che comunque “appare” realizzato al di sotto del piano di campagna, senza spiegare – ancora una volta - la fonte probatoria di attingimento di tale riscontro fattuale. Diversamente, a fronte di tale deficitario accertamento, il ricorrente ha dedotto che –sempre sulla scorta delle foto che erano state allegate alla relazione del c.t.u. – il vano in questione (di mt 4 x 8,80 di pianta) non avrebbe dovuto considerarsi interrato ma solo sottoposto rispetto alla quota del fondo di proprietà di esso ricorrente, ragion per cui sarebbe stato necessario – in presenza di tale stato dei luoghi ed in dipendenza della struttura di detto vano (non qualificabile, se dotato delle suddette dimensioni, come mero volume tecnico) – verificare l’osservanza del prescritto distacco minimo di 5 mt. dal confine, come individuato nell’art. 22 delle N.T.A., di cui pure non si fa alcuna menzione nella motivazione dell’impugnata sentenza. 18. E’ fondato anche il settimo motivoperché la ricostruzione della Corte di appello – riferita alla denunciata apprensione e trasformazione di una striscia della proprietà Formica - è basata su inesplicati accertamenti fattuali, rilevandosi, in ogni caso, la sussistenza dell’illegittimità dell’impugnata sentenza, poiché, pur essendo stato comunque ritenuto emergente uno sconfinamento di una minima porzione del fondo del Formica, non ha riconosciuto allo stesso alcuna tutela né in termini restitutori né a titolo risarcitorio. 19. Ritiene, invece, il collegio che l’ottavo motivo è privo di fondamento giuridico e deve, perciò, essere respinto dal momento che la Corte di appello – co n un adeguato, per tale aspetto, accertamento fattuale scaturente dall’esame dei fotogrammi rinvenuti nel fascicolo dello stesso appellante – ha affermato che il denunciato scavo era stato effettuato solo per realizzare una rampa di accesso al piano interrato dell’edificio della società appellata, con conseguente inapplicabilità dell’art. 891 c.c., il quale – nel prescrivere una distanza minima dal confine per canali e fossi -postula la realizzazione di uno scavo, non meramente temporaneo, che presenti un fondo più basso per ambedue i fianchi rispetto al piano di campagna, come tale suscettibile, anche se a ciò non destinato, di raccogliere e convogliare le acque, di per sé, dotate di capacità erosiva ed infiltratrice e, perciò, fonte di pericolo per le proprietà vicine. Pertanto, sulla base della predetta ricostruzione sul piano concreto, deve trovare conferma il principio già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale non sono soggette alla prescrizione delle distanze di cui al citato art. 891 c.c., quelle modificazioni dello stato dei luoghi, anche se comportanti l’abbassamento del livello del terreno, in cui non siano ravvisabili le connotazioni appena indicate, come – per l’appunto - nell’ipotesi di una escavazione effettuata dal vicino per sistemare una rampa di accesso al fabbricato, che abbia creato un dislivello rispetto al piano di campagna soltanto da un lato del manufatto (cfr. Cass. n. 870/1965 e Cass. n. 5687/1993). 20. Pure la nona doglianza non è meritevole di accoglimento essendo fondata la pronuncia di appello su un apposito accertamento di merito adeguatamente motivato - sulla scorta della relazione del c.t.u. prodotta in copia dall’appellata, da ritenersi sufficiente al riguardo - circa l’esclusione della circostanza che le fessurazioni fossero causalmente riconducibili all’operato della società appellata, potendosi, invero, solo riconoscere il danno ricollegabile allo sfondamento provocato al blocchetto di cls (pure emergente da apposito fotogramma) ed in concreto liquidato con la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma di euro 220,00, oltre interessi nella misura dovuta. 21. Il decimo ed ultimo motivo è da dichiarare assorbito perché la decisione sulle invocate richieste risarcitorie è dipendente dagli accertamenti delle eventuali dedotte violazioni delle distanze legali riconducibili alle illegittimità per maggiore altezza e per maggior volume venutesi a configurare per effetto della edificazione delle opere edilizie da parte della [OSCURATO:SOCIETA], che costituiranno l’ambito di indagine del giudizio di rinvio. 22. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessive svolte, vanno accolti i motivi del ricorso dal secondo al settimo, mentre devono essere respinti il primo, l’ottavo e il nono, con assorbimento del decimo. Da ciò consegue la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione ai motivi ritenuti fondanti ed il rinvio della causa, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Lecce. P.Q.M. La Corte accoglie i motivi del ricorso dal secondo al settim