CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35836/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Genova condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 689, c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata applicazione del disposto di cui all'art. 34, d.lgs. 274/2000 e di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità. Quanto all'invocata applicazione della menzionata disposizione normativa, essa non può trovare spazio per la prima volta con il ricorso per cassazione, essendo necessario che il giudice, qualora sia già stata esercitata l'azione penale, accerti in concreto che l'imputato e la persona offesa non si oppongano, anche a mezzo di interpello (cfr. Sez. 1, n. 16310 del 26/04/2005, Rv. 231331), indagine non consentita in questa sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro