CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26464/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile, dal momento che ha ad oggetto una censura non previamente prospettata con i motivi d'appello e che risulta, comunque, manifestamente infondata; Considerato, invero, che il ricorrente lamenta l'omessa concessione della massima diminuzione di pena prevista per le circostanze attenuanti generiche, esclusa dalla Corte d'appello in ragione del negativo comportamento susseguente al reato del ricorrente (avendo il predetto "successivamente all'arresto e al ripristino della misura domiciliare, immediatamente reiterato la violazione rendendosi irreperibile"), con motivazione che risulta, per come argomentata, logica e immune da vizi sindacabili in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso