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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34525/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2026 del TRIBUNALE di LAGONEGRO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lagonegro, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di pace, lo ha ritenuto responsabile dei reati di minaccia e percosse; - che l'unico motivo di ricorso deduce l'intervenuta remissione di querela, ritualmente formulata dalla persona offesa e conseguentemente accettata dall'imputato; - che questa Corte ha autorevolmente chiarito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680 del 28/472010, Rv. 247088; n. 37688 del 08/07/2014, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326); - che, pertanto, deve emettersi declaratoria di estinzione dei reati per remissione di querela, con condanna del querelato alle spese processuali ai sensi dell'art. 340 del codice di procedura penale; P.Q.

P.Q.MI N C ANCT7 Seziono , 2 5 SET 2026 ri (MU- AM N Si KAHVO Do ndr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2026 del TRIBUNALE di LAGONEGRO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lagonegro, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di pace, lo ha ritenuto responsabile dei reati di minaccia e percosse; - che l'unico motivo di ricorso deduce l'intervenuta remissione di querela, ritualmente formulata dalla persona offesa e conseguentemente accettata dall'imputato; - che questa Corte ha autorevolmente chiarito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680 del 28/472010, Rv. 247088; n. 37688 del 08/07/2014, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326); - che, pertanto, deve emettersi declaratoria di estinzione dei reati per remissione di querela, con condanna del querelato alle spese processuali ai sensi dell'art. 340 del codice di procedura penale; P.Q. P.Q.MI N C ANCT7 Seziono , 2 5 SET 2026 ri (MU- AM N Si KAHVO Do ndr
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