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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 02942/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv. 337 cod. pen. e 116, comma 15 C.d.S., per avere usato violenza a minaccia nei confronti dei pubblici ufficiali del nucleo operativo dei Carabinieri, nel corso di un controllo, nonché per avere guidato senza essere munito di patente, essendo la medesima stata revocata con provvedimento del Prefetto del 17 aprile 2012 ed essendo egli già stato colto alla guidà di un veicolo in assenza del titolo in data 26 aprile 2019.

Formula un unico motivo con cui si duole della falsa applicazione dell'art. 116 comma 15 C.d.S., per avere la Corte territoriale ritenuto integrato il reato ritenendo di poter desumere l'accertamento definitivo della precedente violazione amministrativa dalla mera dichiarazione dell'agente che ha proceduto all'arresto sull'esistenza di una precedente contestazione.

Né può costituire prova della definitività dell'accertamento medesimo il decorso del termine per l'impugnazione, posto che gli illeciti amministrativi possono formare oggetto anche di annullamento in autotutela, sollecitata dall'interessato.

D'altro canto, il dies a quo per l'impugnazione ben può decorrere da una data diversa da quella della violazione laddove essa sia non sia contestata nell'immediatezza dei fatti.

Il ricorso è inammissibile.

E' sufficiente osservare che la Corte di appello ha desunto la definitività dell'illecito amministrativo, presupposto del reato di cui all'art. 116, comma 15 C.d.S. non solo dal decorso del termine per l'impugnazione della contestazione, ma dal fatto che il ricorrente non ha prodotto, come era suo onere, alcuna documentazione attestante l'intervenuta impugnazione.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] .eIe Di [OSCURATO:PERSONA] ()

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv. 337 cod. pen. e 116, comma 15 C.d.S., per avere usato violenza a minaccia nei confronti dei pubblici ufficiali del nucleo operativo dei Carabinieri, nel corso di un controllo, nonché per avere guidato senza essere munito di patente, essendo la medesima stata revocata con provvedimento del Prefetto del 17 aprile 2012 ed essendo egli già stato colto alla guidà di un veicolo in assenza del titolo in data 26 aprile 2019. Formula un unico motivo con cui si duole della falsa applicazione dell'art. 116 comma 15 C.d.S., per avere la Corte territoriale ritenuto integrato il reato ritenendo di poter desumere l'accertamento definitivo della precedente violazione amministrativa dalla mera dichiarazione dell'agente che ha proceduto all'arresto sull'esistenza di una precedente contestazione. Né può costituire prova della definitività dell'accertamento medesimo il decorso del termine per l'impugnazione, posto che gli illeciti amministrativi possono formare oggetto anche di annullamento in autotutela, sollecitata dall'interessato. D'altro canto, il dies a quo per l'impugnazione ben può decorrere da una data diversa da quella della violazione laddove essa sia non sia contestata nell'immediatezza dei fatti. Il ricorso è inammissibile. E' sufficiente osservare che la Corte di appello ha desunto la definitività dell'illecito amministrativo, presupposto del reato di cui all'art. 116, comma 15 C.d.S. non solo dal decorso del termine per l'impugnazione della contestazione, ma dal fatto che il ricorrente non ha prodotto, come era suo onere, alcuna documentazione attestante l'intervenuta impugnazione. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] .eIe Di [OSCURATO:PERSONA] ()
Sentenza Cassazione n. 02942/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris