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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 26597/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto aggravato in abitazione; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art.62, n. 4 c.p., oltre ad essere caratterizzata da assoluta genericità di formulazione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla non concessione della circostanza attenuante suddetta); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto aggravato in abitazione; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art.62, n. 4 c.p., oltre ad essere caratterizzata da assoluta genericità di formulazione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla non concessione della circostanza attenuante suddetta); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 26597/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris