CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 luglio 2025
Cassazione n. 27877/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27febbraio 2025 del T ribunale della libertà di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro a [OSCURATO:PERSONA] per il reato exartt. 390 e 416.bis.1. cod. pen. descritto nella imputazione provvisoria. 2. Nel ricorso e nella successiva memoria difensiva presentatidal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento dell’ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare l’aggravante ex art. 416. bis .1 cod. pen. Si argomenta che dalle condotte di [OSCURATO:PERSONA] non può trarsi che egli fosse consapevole del ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] nellaassociazioneex art. 416-bis cod. pen. poiché [OSCURATO:PERSONA] si limitò a agevolare un o spostamento di [OSCURATO:PERSONA] per consentirgli di trascorrere qualche giorno con la moglie e la figlia, a fornirgli dei beni, a tentare ( senza riuscirvi) di confezionareun documento falso. Circa l’aiuto fornito a [OSCURATO:PERSONA], si osserva che questi non è imputato ex art. 416 - bis cod. pen. e che emerge soltantola preoccupazione di [OSCURATO:PERSONA] che i familiari di [OSCURATO:PERSONA] potessero indurre il congiuntoa costituirsi per evitare di doverlo assistere . 2.2. Con il secondo motivo di ricorsosi deducono violazione di le g ge e vizio dellamotivazione circa il pericolo di reiterazione del reato, trascurando che: dopo le condotte per le qualisi procede ─ verificatesi nel 2020 e durate due mesi ─ non sono emersi contatti di [OSCURATO:PERSONA], peraltro incensurato, con ambienti criminali calabresie la cosca si è dissolta a seguito della emissione delle misure cautelari . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivodi ricorso è infondato . Sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, il Tribunale, considerando anche «il limitato contesto territoriale di riferimento», ha desunto la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella cosca dalla presenza del ricorrente quando Galla c e contattò Vitale con un citofoninoper organizzare gli incontri con i coindagati allo scopo di discutere d i esigenzemanifestate dal vertice della cosca in occasione di un o spostamento di [OSCURATO:PERSONA], i dialoghi con [OSCURATO:PERSONA] circa le destinazioni di riso rse e co nomi che al sostentamentodei sodali detenuti . 2. Il secondo motivodi ricorso è fondato . Non può trascurarsi che dai fatti per i quali si procede sono trascorsi oltre quattroanni e che, sebbene per i reati indicati nell’ art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sia prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorsodai fatti contestati deve ─ alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e diun'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione─ essere espressamente considerato dal giudice, quando si tratti di un rilevante arco temporale nel corso del quale non sono emerse ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, perché questo dato può rientrare tra gli«elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», ai quali si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc pen. ( Sez. 6 , n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273). Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha enfatizzatola rilevanza del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda delittuosa per la quale si procede, ma non ha indicato specifici elementi di valutazione dai quali desumere il perdurare della sua pericolosità. Al contrario, nel ricorso è stato evidenziato che dopo le condotte per le quali si procede ─ verificatesi nel 2020 e durate due mesi ─ non sono emersi contatti di [OSCURATO:PERSONA], peraltro incensurato, con ambienti criminali calabresi esi assume che la cosca si siadissolta a seguito della emissione delle misure cautelari. Pertanto, l’ordinanza va annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, per una rivalutazione della pericolosità attuale di [OSCURATO:PERSONA] alla luce del principio di diritto prima richiamato. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così è deciso, 03/07/2025