CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34637/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14219-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 35, c/o INOFFICE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente / ricorrente incidentale - fio/ avverso la sentenza n. 3561/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] CAROTrI due avvisi di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F. e addizionali, I.V.A. e I.R.A.P. relativamente agli anni di imposta 2010 e 2011, conseguenti a compensi non dichiarati e costi non deducibili; che il contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Rieti che, con sentenze n. 129/2018 e 129/2018, rigettò i ricorsi; che [OSCURATO:PERSONA] CAROTrI propose appello avverso dette decisioni innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, previa riunione, con sentenza n. 3561/2020, depositata il 17/11/2020, dichiarò entrambi i gravami inammissibili per tardività; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] CAROTrI ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, contenente ricorso incicentale, affidato a due motivi, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2021 n. 14219 sez. Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -2- Rilevata, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso incidentale proposto dall'AGENZIA, difettando qualsivoglia soccombenza in capo a quest'ultima, stante la declaratoria di inammissibilità degli appelli proposti dal cARo-rn: ed infatti, il ricorso incidentale (anche ove qualificato come condizionato) deve essere giustificato dalla soccombenza, non ricorrendo altrimenti l'interesse processuale a proporre ricorso per cassazione (Cass., Sez. 5, 20.12.2012, n. 23548, Rv. 625035- 01; Cass., Sez. 5, 13.7.2018, n. 18648, Rv. 649711-01); Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 11, del d. I. n. 119/2018, dell'art. 1 della legge 742/1969, degli artt. 38, 49 e 51 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 327 c.p.c." (cfr. ricorso, p. 10) per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto gli appelli proposti da esso contribuente inammissibili per tardività, nonostante l'applicabilità, nella specie, della sospensione dei termini di impugnazione contemplata dall'art. 6, comma 11, cit.; che il motivo è manifestamente infondato, pur dovendosi correggere, nei termini che seguono, la motivazione della decisione impugnata; che la materia è, infatti, retta dal principio affermato da Cass., Sez. 6-5, 15.10.2021, n. 28398, Rv. 662817-01, per cui, in tema di impugnazione, la sospensione straordinaria prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con nnodif., dalla legge n. 136 del 2018, non è cumulabile con quella dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testo novellato, da Ric. 2021 n. 14219 sez. Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -3- ultimo, dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014, nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi; che, dunque, essendo state le decisioni della C.T.P. entrambe depositate il 12.11.2018 (cfr. la motivazione della sentenza impugnata, p. 2, primo rigo), il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. scadeva il successivo 12.5.2019, con successiva proroga, per effetto della sospensione di nove mesi disposta dal richiamato art. 6, comma 11, al 12 febbraio 2020. Né, alla luce di quanto esposto in precedenza, tale termine può intendersi ulteriormente prorogato, per effetto dell'aggiunta dell'ulteriore sospensione ex lege n. 742 del 1969, relativa al periodo feriale dell'anno 2019, trattandosi di sospensioni i cui periodi sono parzialmente sovrapposti, giacché i nove mesi di sospensione "speciale" decorrenti dal 12.5.2019 inglobano i 30 giorni di sospensione feriale "ordinaria" dell'anno 2019, decorrenti dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - con ciò disattendendosi le ulteriori argomentazioni sviluppate dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; che essendo stati gli appelli proposti dal contribuente solamente il successivo 9.3.2020, correttamente gli stessi sono stati dichiarati inammissibili per tardività; Ritenuto, in conclusione che il ricorso principale debba essere rigettato, con la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità, stante la reciproca soccombenza conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale (cfr. supra); Ric. 2021 n. 14219 sez. Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -4- che, risultando soccombente, quanto al ricorso incidentale, una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblic:a difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione, rispetto allo stesso, l'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deci