CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025
Cassazione n. 33931/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA s1 : ,_;: .HL [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] -,'.[OSCURATO:DATA_NASCITA] avi •a • ;.• .::el 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO ClaU: .:J:\ :2,i. ai udita L.: sya:ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i'[OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai costituti, oggettivi e soggettivo, del reato di evasione ascritto all'imputato oltre che con riguardo alle ragioni giustificative della ritenuta non applicabilità della casua di non punibilità di cui all'art,131.bis cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.