CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 31109/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, stante l'inapplicabilità nella fattispecie in esame, relativa a reato commesso il 29 aprile 2018, dell'istituto di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., con conseguente irrilevanza anche della questione di legittimità costituzionale di tale norma, eccepita nel corpo del motivo; .ritenuto che il secondo motivo di ricorso è generico ed aspecifico in quanto, al di là della mera doglianza relativa alla violazione dell'art. 131-bis cod. pen., il ricorrente non allega alcuna circostanza rilevante ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità; considerato, al riguardo, che in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen., la sussistenza dei causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. 1411. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]