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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 novembre 2021

Cassazione n. 23199/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrt-ite le conclusioni del PG .5 • P.12...-))-42121UltA-A-R.

Ge.u, ci v !a-.0 ret .12. tdori,',LcuLe.t_R) ott. ( 5-cic-0M4) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa in data 2 novembre 2021 ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In premessa, si rammenta che la Saraceni è destinataria di sentenza di condanna per attentato con finalità terroristiche e concorso in omicidio (anni 21 e mesi sei di reclusione).

La condanna è stata scontata dal febbraio del 2009 in detenzione domiciliare (fine pena al luglio del 2023), in riferimento alla condizione di madre di di prole con età inferiore ad anni dieci. 1.2 Quanto alla domanda di affidamento, ferma restando la regolarità della condotta (un episodio di diffida con successiva revoca) e la assenza di pericolo di reiterazione, il Tribunale evidenzia la mancata allegazione di una proposta di attività lavorativa o di volontariato da espletare, il che conduce al diniego della domanda.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Si evidenzia, in particolare, che nel corso della detenzione domiciliare la ricorrente si è non soltanto laureata in pedagogia ma ha costantemente svolto attività di volontariato presso una casa famiglia.

Quanto ai profili di critica, si evidenzia da un lato la mancata acquisizione della relazione dell'UEPE, dall'altro si evidenzia che lo stesso Tribunale ha confermato la totale recisione dei contatti della ricorrente con gli ambienti in cui è maturato il fatto in espiazione e l'assenza di pericolosità sociale.

E' stata ritenuta erroneamente ostativa la mancata allegazione di un programma di inserimento lavorativo, da ritenersi aspetto non decisivo.

3. Il ricorso è fondato. 3.1 Va ricordato che, per costante orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità, l'accesso alle misure alternative è essenzialmente basato sulla ricorrenza di una prognosi favorevole in punto di assenza del pericolo di recidiva e non può, pertanto, ritenersi decisiva l'assenza - al momento della domanda di affidamento- di un concreto progetto occupazionale : in tema di affidamento in prova al servizio sociale, è illegittima l'ordinanza di rigetto della richiesta che, pur in presenza di plurimi elementi positivi relativi al comportamento del richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito al suo reinserimento sociale esclusivamente sulla mancanza del programma trattamentale redatto dall'UEPE (cosi, da ultimo, Sez.

I n. 16541 del 10.12.2018, dep. 2019, rv 276185; in senso analogo Sez.

I n. 1012 del 30.10.2018, dep.2019, rv 274869). 3.2 Nel caso in esame è pacifica l'assenza di attualità della pericolosità sociale ed il Tribunale non ha preso in esame la possibilità della istante di continuare a svolgere l'attività di volontariato, già posta in essere durante la lunga sottoposizione a detenzione domiciliare.

Va pertanto disposta, previo annullamento con rinvio della decisione impugnata, una nuova deliberazione sulla domanda di affidamento, P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Così deciso il 11 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrt-ite le conclusioni del PG .5 • P.12...-))-42121UltA-A-R. Ge.u, ci v !a-.0 ret .12. tdori,',LcuLe.t_R) ott. ( 5-cic-0M4) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa in data 2 novembre 2021 ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In premessa, si rammenta che la Saraceni è destinataria di sentenza di condanna per attentato con finalità terroristiche e concorso in omicidio (anni 21 e mesi sei di reclusione). La condanna è stata scontata dal febbraio del 2009 in detenzione domiciliare (fine pena al luglio del 2023), in riferimento alla condizione di madre di di prole con età inferiore ad anni dieci. 1.2 Quanto alla domanda di affidamento, ferma restando la regolarità della condotta (un episodio di diffida con successiva revoca) e la assenza di pericolo di reiterazione, il Tribunale evidenzia la mancata allegazione di una proposta di attività lavorativa o di volontariato da espletare, il che conduce al diniego della domanda. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Si evidenzia, in particolare, che nel corso della detenzione domiciliare la ricorrente si è non soltanto laureata in pedagogia ma ha costantemente svolto attività di volontariato presso una casa famiglia. Quanto ai profili di critica, si evidenzia da un lato la mancata acquisizione della relazione dell'UEPE, dall'altro si evidenzia che lo stesso Tribunale ha confermato la totale recisione dei contatti della ricorrente con gli ambienti in cui è maturato il fatto in espiazione e l'assenza di pericolosità sociale. E' stata ritenuta erroneamente ostativa la mancata allegazione di un programma di inserimento lavorativo, da ritenersi aspetto non decisivo. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Va ricordato che, per costante orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità, l'accesso alle misure alternative è essenzialmente basato sulla ricorrenza di una prognosi favorevole in punto di assenza del pericolo di recidiva e non può, pertanto, ritenersi decisiva l'assenza - al momento della domanda di affidamento- di un concreto progetto occupazionale : in tema di affidamento in prova al servizio sociale, è illegittima l'ordinanza di rigetto della richiesta che, pur in presenza di plurimi elementi positivi relativi al comportamento del richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito al suo reinserimento sociale esclusivamente sulla mancanza del programma trattamentale redatto dall'UEPE (cosi, da ultimo, Sez. I n. 16541 del 10.12.2018, dep. 2019, rv 276185; in senso analogo Sez. I n. 1012 del 30.10.2018, dep.2019, rv 274869). 3.2 Nel caso in esame è pacifica l'assenza di attualità della pericolosità sociale ed il Tribunale non ha preso in esame la possibilità della istante di continuare a svolgere l'attività di volontariato, già posta in essere durante la lunga sottoposizione a detenzione domiciliare. Va pertanto disposta, previo annullamento con rinvio della decisione impugnata, una nuova deliberazione sulla domanda di affidamento, P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così deciso il 11 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]