CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 08744/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31605/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 SC B, INT . 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis. -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 119/2020 depositata il09/06/2020, R.G. n. 1160 del 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 119 del 2020, accoglieva l’appello proposto dal MIUR avverso la sentenza emessa tra le parti del Tribunale di Rovigo che aveva accolto in parte la domanda proposta dal ricorrente in epigrafe, docente di religione cattolica non di ruolo della scuola statale, quanto alla illegittimità dei contratti a termine intercorsi tra le parti e al risarcimento del danno. La Corte d’Appello ha dunque rigettato l’ originaria domanda proposta dal docente. 2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando due motivi di ricorso, assistiti da memoria. 3. Il MIUR resiste con controricorso. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, cod. proc. civ.: la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 186 del 2003; violazione ed erronea applicazione della direttiva 1999/70/CE, di attuazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepita dal d.lgs. n. 368 del 2001; la violazione dell’obbligo di interpretazione adeguatrice della legge nazionale alla normativa comunitaria nel significato a questa attribuita dalla CGUE cui è riservata dal Trattato FUE art. 267, l’interpretazione del diritto comunitario.2. Laparte ricorrente ha assunto che la interpretazione della legge n. 186/2003 accolta dalla Corte d’Appello, che ha escluso il rilievo dell’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 187 del 2016 ― secon do la quale essa autorizzerebbe il conferimento di supplenze di durata annuale per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola statale senza alcun limite di tempo o di numero di contratti successivi, non trovando applicazione ― porrebbe la legge nazionale in contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, come già per il citato art. 4, comma 1. 3. Si contesta possa costituire ragione obiettiva per il rinnovo dei contratti a termine la esigenza di flessibilità esposta nella sentenza impugnata, giacché ― anche a voler supporre che essa fosse realmente a base della riduzione al 70% dei posti di insegnamento di ruolo― l’utilizzo di contratti annuali a termine per la quota del restante 30% non avrebbe potuto autorizzare l'abuso di tali contratti. 4. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, viene dedotta ― ai sensi dell'articolo 360 n. 3 e 4, cod. proc. civ. ― la violazione dell'articolo 2697 cod. civ., e 115, cod. proc. civ. 5. Si assume che, a voler ammettere che la legge nr. 186/2003 possa autorizzare una successione dei contratti a termine indefinita nel numero dei contratti e nella durata complessiva del rapporto ― sarebbe stato comunque a carico del datore di lavoro l’onere di provare che il posto di insegnamento che il docente aveva occupato fossero riferibili alla quota «flessibile» del 30%. 6. La parte ha esposto che dopo il primo concorso, svolto nell’anno 2004, nessun altro concorso era stato bandito per mantenere la copertura del 70% dell'organico degli insegnanti di religione cattolica e che doveva presumersi che il mancato rispetto della regola legale dell'indizione triennale dei concorsi fosse stata la causa della prolungata reiterazione dei contratti a termine. In sostanza, solo il costante mantenimento della copertura della quota del 70% delle cattedre con i vincitori del concorso avrebbe potuto giustificare, in tale subordinata ipotesi, una reiterazione a tempo indefinito dei contratti a termine. 7. Ilprimo motivo di ricorso va accolto in ra gione dei prin cipi già enunciati da Cass., n. 18698 del 2022 e da altre pronunce emesse all’esito della medesima udienza pubblica dell’11 maggio 2022, nonché da Cass. n. 24146 del 2022, la cui motivazione si richiama ai sensi dell’art. 118 disp att. cod. proc. civ. 8. Questa Corte con la sentenza n. 18698 del 2022, cui adde Cass., n. 24146 del 2022 ha affermato i seguenti principi di diritto: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”. “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato". "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”. La sentenza n. 24146 del 2022 ha quindi affermato che il sistema nel suo complesso, non appare tale da suscitare dubbi sotto il profilo della compatibilità costituzionale anche ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.9. Venendo al caso concreto, la decisione della Corte territoriale non è conforme ai principi sopra esposti, avendo escluso l’esistenza dell’abuso derivante dalla successione dei contratti a termine nonostante la loro reiterazione continua e la mancata indizione di concorsi per l’assunzione in ruolo dopo il triennio di validità del primo (2004/2007), senza dare rilievo alla eventuale durata complessiva ultratriennale del rapporto a termine. 10. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo (proposto solo in via subordinata). Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,anche per le spese del presente giudizio di legittimità,alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, affinché si adegui nella decisione ai principi di diritto in questa sede esposti. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , assorbito il secondo . Cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rin via, anc