Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 luglio 2024

Cassazione n. 25599/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G.15867 anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesoda gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale allegata in calce al ricorso, domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 5 presso l’[OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’ A vvocato Elisabetta CombiIn forza di procura speciale in calce al controricorso, domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 13 presso l’[OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza della Cortedi Appello di Venezia n. 298/2020, pubblicatain data 30/01/2020, notificata in data 03/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

I–RG 15867/2020 camera di consiglio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 30.987,41 oltre interessi legali sulla scorta di un assegno bancario emesso dal debitore ingiunto all’ordine del creditore ingiungente che ne lamentava l’omesso pagamento.

A sostegno dell’opposizione il sig. [OSCURATO:PERSONA] asseriva di aver emesso l’assegno non per far fronte ad un debito personale, ma a titolo di garanzia per i crediti che le ditte individuali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vantavano nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di cui [OSCURATO:PERSONA] era socio.A tal riguardo,l’opponente eccepiva l’estinzione della garanzia per pagamento del debito da parte del debitore principale, nonché ex art 1957 c.c. per mancata azione tempestiva del creditore nei confronti del debitore principale.

Inoltre,veniva eccepita la prescrizione del credito e la validità del titolo di credito, anche sotto il profilo della apocrifia della sottoscrizione.

Si costituiva il creditore ingiungente rilevando che l’assegno era stato emesso per un credito personale del [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Venezia con sentenza n. 2142/2014 confermava il decreto ingiuntivo 1565/2010 opposto, condannando il [OSCURATO:PERSONA] anche al pagamento delle spese di lite e della espletata consulenza tecnicagrafologica.

Ad avviso del Tribunale, l’eventuale accordo tra traente e beneficiario sulla mera funzione di garanzia dell’assegno bancario “..non induce di per sé la nullità dell’assegno, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative...

Pertanto, l’assegno conserva la funzione sua propria di mezzo di pagamento idoneo a divenire titolo esecutivo” e come tale … ” in ipotesi di sopravvenuta Sez.

I–RG 15867/2020 camera di consiglio impossibilità di esercitare l’azione cartolare”.. ha la funzione “..di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., che in quanto tale dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale”.

2. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello insistendo nelle domande formulate in primo grado cui si opponeva il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedendoneil rigetto.

La Corte di Appello di Venezia rigetta va integralmente l’appello confermando la nullità dell’accordo di garanzia sottostante al titolo di credito azionato con il richiamo all’orientamento di questa Corte (Cass. n . 10710/2016) secondo cui “L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia -nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore, qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.”.

Conseguentemente, la corte territoriale ha confermato quanto affermato in primo grado in ordine alla funzione di pagamento dell’assegno.

Inoltre, ha respintola eccezione di prescrizione del credito.

Sez.

I–RG 15867/2020 camera di consiglio La sentenza, notificata, è stata impugnata daBressan Luciano, con ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 co. 6 Costituzione e 132 comma 2, n. 4 C.P.C. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 C.P.C., nonché la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 co. 6 Costituzione e 132 co. 2 n. 4 C.P.C. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 C.P.C..

Il ricorrente , particolare, eccepisce la sostanziale inesistenza della motivazione dovendo la stessa equipararsi alla motivazione meramente apparente “ rispetto al punto decisivo della controversia, relativo alla qualificazione del rapporto sottostante la dazione dell’assegno azionato”.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 e 111 co. 6 Costituzione, nonché degli artt. 115 e 116 C.P.C., 2729, 2730, 2731, 2733 e 2735 C.C. in una con l’art.132 co. 2 n. 4 C.P.C. e 111 co. 6 Costituzione in relazione sia all’art. 360 co. 1 n. 3 sia all’art. 360 co.1 n. 4 C.P.C..

Sostiene il ricorrente che la Corte lagunare avrebbe travisato le emergenze probatorie del primo grado avendo dichiarato che l’assegno azionato in via monitoria non era stato emesso a garanzia del credito della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; in particolare non sarebbe stato considerato che il documento prodotto sub. 4 dall’appellante avrebbe avuto valore di confessione stragiudiziale, né la Corte avrebbe motivato l’esclusione delle prove testimoniali e per interpello richieste.

3. Con il terzo motivo si contesta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736/1933,1988, 1957 Sez.

I–RG 15867/2020 camera di consiglio e 2697 C.C. in relazione all’art. 360 comma I n. 3 C.P.C.

Secondo l’odierno ricorrente la Corte avrebbe errato nel ritenere il titolo azionato (ormai privo di forza cartolare propria) una mera promessa dipagamento; in realtà avrebbe dovuto accertare che il rapporto sottostante la promessa di pagamento era la fideiussione per il debito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma che il creditore garantito, sig. [OSCURATO:PERSONA],sarebbe decaduto dall’azione per non averla promossa entro sei mesi dalla scadenza delcredito, così come previsto dall’art. 1957 C.C..

4. Con il quarto motivo ci si duole dell’o messo esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ( art. 360 co. 1 n. 5 C.P.C.).Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non avrebbe considerato l’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] di aver consegnato l’assegno in garanzia, né avrebbe tenuto conto del fatto, risultante dall’istruttoria, che i creditori Pesce e Gallo non avevano azionato tempestivamente i loro crediti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

5. Con il quinto ed ultimo motivo si denuncia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2948 n. 4 C.C. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 C.P.C. nella misura in cui la Corte non avrebbe dichiarato prescritti gl’interessi nel termine quinquennale, come previsto dall’art. 2948 n. 4 C.C..

6. In primo luogo, è da ritenersi infondata la censura di nullità della sentenza per omessa motivazione, considerato che la corte territoriale ha fornito espressa motivazione in ordine all’accordo fideiussorio asseritamente intercorrente fra le parti e consacrato nella emissione dell’assegno di cui è causa.

Al riguardo, il giudice di appello ha ritenuto con adeguata motivazione nullo il patto di garanzia e sussistente la Sez.

I–RG 15867/2020 camera di consiglio promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c. per contrarietà a norme imperative dell’emissione dell’assegno consegnato a garanzia di un debito, come dedotto ed allegato dall’odierno ricorrente.

7. Ciò posto, i motivi nn. 2 e 3 possono essere trattati congiuntamente avendo quale presupposto la qualificazione del rapporto sottostante al titolo di credito azionato, quale rapporto di garanzia, piuttosto che di rapporto obbligatorio diretto fra le parti.

Ritiene la Corte i medesimi inammissibili in quanto il ricorrente richiede una nuova e non consentita valutazione dei fatti accertati in esito al giudizio.

A) Ed invero, il ricorrente contesta alla Corte di Appello la mancata valutazione dei documenti dai quali emergerebbe la causa della dazione dell’assegno che non era stato dato in pagamento,ma a garanzia del rapporto sottostante di natura fideiussoria.

Orbene, è evidente che tali censure sono mirate a richiedere una nuova e soprattutto diversa valutazione di merito dei fatti di causa al fine di provare la esistenza di un rapporto di garanzia, nel caso di specie caratterizzato dalla emissione di un assegno senza data.

A tal riguardo la Corte ha risposto esaurientemente con la affermazione della “degradazione” del titolo cartolare a promessa di pagamento direttamente esercitabile nei confronti dell’emittente il titolo medesimo.

B) Al riguardo, è da osservarsi che la Corte di Appello, ha accertato che l’assegno è stato emesso per pagamento, condividendo quanto accertato in prime cure.

Ha motivato nel senso di ritenere nullo l’eventuale accordo fideiussorio con conseguente qualificazione dell’assegno bancario azionato quale promessa di pagamento dell’emittente in favore del Sez.

I–RG 15867/2020 camera di consiglio prenditore.

Tale accertamento suffragato dalla giurisprudenza di questa Corte comporta che l’ accordo fideiussorio concretantesi nella emissione di un assegno in bianco o postdatato consegnato a garanzia di un debito da restituirsial debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento - , è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c..”.

In sostanza,il giudice del merito ha motivato, in relazione a tale assegno, dichiarando nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c..

Conseguentemente, è contraria alla ratio decidendi del giudice territoriale ritenere ammissibile l’accertamento della funzione di garanzia con le conseguenze ulteriori indicate dal ricorrente attesa la nullità di un eventuale accordo in tal senso.

8. Il quarto motivo di ricorso è altresì inammissibile.

L’art. 348 ter c.p.c. applicabile ratione temporis (l’appello e del 2016) dispone al quinto comma che il ricorso per cassazione non è proponibile per il motivo di cui al n. 5 dell’art.360 c.p.c. nel caso di pronuncia di appello conforme a quella di primo grado in quanto fondata sulle stesse ragioni, inerenti a questioni di fatto, poste alla base delladecisione impugnata.

La corte territoriale ha pacificamente fondato la sua pronuncia sulle medesime ragioni concernenti le questioni di fatto svolte dal giudice di prime cure, nella misura in cui ha espressamente affermato di condividerne la motivazione.

Sez.

I–RG 15867/2020 camera di consiglio

9. Anche il quinto motivo di ricorso è i nammissibile , atteso che la asserita violazione dell’art. 2948 c.c. non è esplicata nella censura dedotta in ricorso.

In sintesi, la difesa del ricorrente si disinteressa completamente di quanto affermato nella sentenza impugnata riproponendola tesi dell’accordo fideiussorio senza specifica critica della sentenzad’appello.

In conclusione, per i motivi di cui sopra ne consegueil rigetto integrale del ricorso. 10.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G.15867 anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesoda gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale allegata in calce al ricorso, domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 5 presso l’[OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’ A vvocato Elisabetta CombiIn forza di procura speciale in calce al controricorso, domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 13 presso l’[OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza della Cortedi Appello di Venezia n. 298/2020, pubblicatain data 30/01/2020, notificata in data 03/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Sez. I–RG 15867/2020 camera di consiglio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 30.987,41 oltre interessi legali sulla scorta di un assegno bancario emesso dal debitore ingiunto all’ordine del creditore ingiungente che ne lamentava l’omesso pagamento. A sostegno dell’opposizione il sig. [OSCURATO:PERSONA] asseriva di aver emesso l’assegno non per far fronte ad un debito personale, ma a titolo di garanzia per i crediti che le ditte individuali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vantavano nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di cui [OSCURATO:PERSONA] era socio.A tal riguardo,l’opponente eccepiva l’estinzione della garanzia per pagamento del debito da parte del debitore principale, nonché ex art 1957 c.c. per mancata azione tempestiva del creditore nei confronti del debitore principale. Inoltre,veniva eccepita la prescrizione del credito e la validità del titolo di credito, anche sotto il profilo della apocrifia della sottoscrizione. Si costituiva il creditore ingiungente rilevando che l’assegno era stato emesso per un credito personale del [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Venezia con sentenza n. 2142/2014 confermava il decreto ingiuntivo 1565/2010 opposto, condannando il [OSCURATO:PERSONA] anche al pagamento delle spese di lite e della espletata consulenza tecnicagrafologica. Ad avviso del Tribunale, l’eventuale accordo tra traente e beneficiario sulla mera funzione di garanzia dell’assegno bancario “..non induce di per sé la nullità dell’assegno, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative... Pertanto, l’assegno conserva la funzione sua propria di mezzo di pagamento idoneo a divenire titolo esecutivo” e come tale … ” in ipotesi di sopravvenuta Sez. I–RG 15867/2020 camera di consiglio impossibilità di esercitare l’azione cartolare”.. ha la funzione “..di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., che in quanto tale dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale”. 2. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello insistendo nelle domande formulate in primo grado cui si opponeva il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedendoneil rigetto. La Corte di Appello di Venezia rigetta va integralmente l’appello confermando la nullità dell’accordo di garanzia sottostante al titolo di credito azionato con il richiamo all’orientamento di questa Corte (Cass. n . 10710/2016) secondo cui “L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia -nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore, qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.”. Conseguentemente, la corte territoriale ha confermato quanto affermato in primo grado in ordine alla funzione di pagamento dell’assegno. Inoltre, ha respintola eccezione di prescrizione del credito. Sez. I–RG 15867/2020 camera di consiglio La sentenza, notificata, è stata impugnata daBressan Luciano, con ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 co. 6 Costituzione e 132 comma 2, n. 4 C.P.C. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 C.P.C., nonché la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 co. 6 Costituzione e 132 co. 2 n. 4 C.P.C. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 C.P.C.. Il ricorrente , particolare, eccepisce la sostanziale inesistenza della motivazione dovendo la stessa equipararsi alla motivazione meramente apparente “ rispetto al punto decisivo della controversia, relativo alla qualificazione del rapporto sottostante la dazione dell’assegno azionato”. 2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 e 111 co. 6 Costituzione, nonché degli artt. 115 e 116 C.P.C., 2729, 2730, 2731, 2733 e 2735 C.C. in una con l’art.132 co. 2 n. 4 C.P.C. e 111 co. 6 Costituzione in relazione sia all’art. 360 co. 1 n. 3 sia all’art. 360 co.1 n. 4 C.P.C.. Sostiene il ricorrente che la Corte lagunare avrebbe travisato le emergenze probatorie del primo grado avendo dichiarato che l’assegno azionato in via monitoria non era stato emesso a garanzia del credito della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; in particolare non sarebbe stato considerato che il documento prodotto sub. 4 dall’appellante avrebbe avuto valore di confessione stragiudiziale, né la Corte avrebbe motivato l’esclusione delle prove testimoniali e per interpello richieste. 3. Con il terzo motivo si contesta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736/1933,1988, 1957 Sez. I–RG 15867/2020 camera di consiglio e 2697 C.C. in relazione all’art. 360 comma I n. 3 C.P.C. Secondo l’odierno ricorrente la Corte avrebbe errato nel ritenere il titolo azionato (ormai privo di forza cartolare propria) una mera promessa dipagamento; in realtà avrebbe dovuto accertare che il rapporto sottostante la promessa di pagamento era la fideiussione per il debito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma che il creditore garantito, sig. [OSCURATO:PERSONA],sarebbe decaduto dall’azione per non averla promossa entro sei mesi dalla scadenza delcredito, così come previsto dall’art. 1957 C.C.. 4. Con il quarto motivo ci si duole dell’o messo esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ( art. 360 co. 1 n. 5 C.P.C.).Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non avrebbe considerato l’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] di aver consegnato l’assegno in garanzia, né avrebbe tenuto conto del fatto, risultante dall’istruttoria, che i creditori Pesce e Gallo non avevano azionato tempestivamente i loro crediti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 5. Con il quinto ed ultimo motivo si denuncia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2948 n. 4 C.C. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 C.P.C. nella misura in cui la Corte non avrebbe dichiarato prescritti gl’interessi nel termine quinquennale, come previsto dall’art. 2948 n. 4 C.C.. 6. In primo luogo, è da ritenersi infondata la censura di nullità della sentenza per omessa motivazione, considerato che la corte territoriale ha fornito espressa motivazione in ordine all’accordo fideiussorio asseritamente intercorrente fra le parti e consacrato nella emissione dell’assegno di cui è causa. Al riguardo, il giudice di appello ha ritenuto con adeguata motivazione nullo il patto di garanzia e sussistente la Sez. I–RG 15867/2020 camera di consiglio promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c. per contrarietà a norme imperative dell’emissione dell’assegno consegnato a garanzia di un debito, come dedotto ed allegato dall’odierno ricorrente. 7. Ciò posto, i motivi nn. 2 e 3 possono essere trattati congiuntamente avendo quale presupposto la qualificazione del rapporto sottostante al titolo di credito azionato, quale rapporto di garanzia, piuttosto che di rapporto obbligatorio diretto fra le parti. Ritiene la Corte i medesimi inammissibili in quanto il ricorrente richiede una nuova e non consentita valutazione dei fatti accertati in esito al giudizio. A) Ed invero, il ricorrente contesta alla Corte di Appello la mancata valutazione dei documenti dai quali emergerebbe la causa della dazione dell’assegno che non era stato dato in pagamento,ma a garanzia del rapporto sottostante di natura fideiussoria. Orbene, è evidente che tali censure sono mirate a richiedere una nuova e soprattutto diversa valutazione di merito dei fatti di causa al fine di provare la esistenza di un rapporto di garanzia, nel caso di specie caratterizzato dalla emissione di un assegno senza data. A tal riguardo la Corte ha risposto esaurientemente con la affermazione della “degradazione” del titolo cartolare a promessa di pagamento direttamente esercitabile nei confronti dell’emittente il titolo medesimo. B) Al riguardo, è da osservarsi che la Corte di Appello, ha accertato che l’assegno è stato emesso per pagamento, condividendo quanto accertato in prime cure. Ha motivato nel senso di ritenere nullo l’eventuale accordo fideiussorio con conseguente qualificazione dell’assegno bancario azionato quale promessa di pagamento dell’emittente in favore del Sez. I–RG 15867/2020 camera di consiglio prenditore. Tale accertamento suffragato dalla giurisprudenza di questa Corte comporta che l’ accordo fideiussorio concretantesi nella emissione di un assegno in bianco o postdatato consegnato a garanzia di un debito da restituirsial debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento - , è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c..”. In sostanza,il giudice del merito ha motivato, in relazione a tale assegno, dichiarando nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.. Conseguentemente, è contraria alla ratio decidendi del giudice territoriale ritenere ammissibile l’accertamento della funzione di garanzia con le conseguenze ulteriori indicate dal ricorrente attesa la nullità di un eventuale accordo in tal senso. 8. Il quarto motivo di ricorso è altresì inammissibile. L’art. 348 ter c.p.c. applicabile ratione temporis (l’appello e del 2016) dispone al quinto comma che il ricorso per cassazione non è proponibile per il motivo di cui al n. 5 dell’art.360 c.p.c. nel caso di pronuncia di appello conforme a quella di primo grado in quanto fondata sulle stesse ragioni, inerenti a questioni di fatto, poste alla base delladecisione impugnata. La corte territoriale ha pacificamente fondato la sua pronuncia sulle medesime ragioni concernenti le questioni di fatto svolte dal giudice di prime cure, nella misura in cui ha espressamente affermato di condividerne la motivazione. Sez. I–RG 15867/2020 camera di consiglio 9. Anche il quinto motivo di ricorso è i nammissibile , atteso che la asserita violazione dell’art. 2948 c.c. non è esplicata nella censura dedotta in ricorso. In sintesi, la difesa del ricorrente si disinteressa completamente di quanto affermato nella sentenza impugnata riproponendola tesi dell’accordo fideiussorio senza specifica critica della sentenzad’appello. In conclusione, per i motivi di cui sopra ne consegueil rigetto integrale del ricorso. 10.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussis
Decreto Cassazione n. 25599/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris