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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28198/2026

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(CUI 06QSOIG) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 18 novembre 2025 di conferma della sentenza del Tribunale di Roma di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato.

Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez.

U, n.35738 del 27/5/2010, Rv. 247839; Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Rv. 249664; Sez.

U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044, Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, da ultimo Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319, in motivazione).

Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che, a fronte di precedenti specifici, il fatto in contestazione nelle sue modalità concrete valeva a comprovare la pervicacia del soggetto agente ed era dunque espressione di accresciuta pericolosità.

La censura della ricorrente è meramente avversativa e non contrappone a tale percorso argomentativo alcuna ragione tale da scardinarne la tenuta logica.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(CUI 06QSOIG) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 18 novembre 2025 di conferma della sentenza del Tribunale di Roma di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato. Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. U, n.35738 del 27/5/2010, Rv. 247839; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044, Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, da ultimo Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319, in motivazione). Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che, a fronte di precedenti specifici, il fatto in contestazione nelle sue modalità concrete valeva a comprovare la pervicacia del soggetto agente ed era dunque espressione di accresciuta pericolosità. La censura della ricorrente è meramente avversativa e non contrappone a tale percorso argomentativo alcuna ragione tale da scardinarne la tenuta logica. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28198/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris