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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 ottobre 2021

Cassazione n. 16619/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Isernia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Isernia rigettava il ricorso presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto di sequestro probatorio emesso il 9/10/2021 dal Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società, indagato per i reati di cui agli artt. 147, comma 2, d.

Igs. 24 aprile 2006, n. 219 e 112, comma 2, d.

Igs. 6 settembre 2005, n. 206.

2. Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 125, 253 e 325 cod. proc. pen.

Premesso che oggetto della misura sarebbero prodotti semilavorati e finiti a base di cannabidiolo (CBD), in particolare olii, si lamenta che il relativo provvedimento sarebbe sostenuto da motivazione apparente, che non darebbe conto di alcuna esigenza probatoria, né di accertamenti da disporre sul prodotto per appurarne la reale consistenza; anzi, dal verbale di sequestro risulterebbe il "disinteresse" ad eseguire analisi, dato che la polizia giudiziaria sarebbe già certa della loro illiceità, peraltro in forza dell'interpretazione fornita di documenti sconosciuti, quali un report dell'[OSCURATO:PERSONA] della Santità del 2017 ed un parere dell'[OSCURATO:PERSONA] di Sanità.

Anche l'ordinanza del Tribunale, poi, sarebbe viziata negli stessi termini, motivando per relationem al di fuori dei casi consentiti e senza alcun vaglio autonomo della tesi sostenuta dall'accusa, specie con riguardo alla possibilità di iscrivere nel delitto contestato la produzione di olio a base di CBD in assenza di indicazioni terapeutiche; - violazione delle stesse norme, nonché degli artt. 34 e 36 TFUE in rapporto alla libera circolazione dei prodotti in esame nell'Unione europea.

Il ricorso premette che la materia non sarebbe disciplinata da norme o da giurisprudenza, ad esclusione del decreto del Ministero della Salute del 1°/10/2020, che aveva inserito il CBD nella tabella dei medicinali allegata al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e del successivo dello stesso Ministero del 28/10/2020, che aveva disposto la sospensione del precedente.

Di seguito, è riportata per ampi stralci una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (caso Kanavape), dalla cui lettura emergerebbe che: a) le autorità francesi non riterrebbero il CBD nocivo per la salute umana; b) il principio di precauzione che uno Stato membro può invocare in caso di probabilità di un danno reale per la salute pubblica, al fine di adottare misure restrittive alla libera circolazione delle merci, deve basarsi su risultati scientifici sufficientemente dimostrati; c) la valutazione degli stessi rischi non può basarsi su considerazioni meramente ipotetiche; d) i prodotti a base di CBD estratto dalla pianta di cannabis (anche dalle inflorescenze) possono essere liberamente venduti all'interno dell'Unione, in ossequio agli artt. 34 e 36 TFUE.

Mosse queste premesse, il ricorso ribadisce che il fumus del reato si fonderebbe sull'opinione espressa dalla polizia giudiziaria su "sconosciuti, fantomatici" documenti redatti dall'ISS, come dall'Agenzia italiana del farmaco, dai quali anche il Tribunale avrebbe tratto il "dubbio" circa la natura medicinale del prodotto, tale da legittimare l'applicazione dell'art. 147, comma 2, contestato; ne deriva che il vincolo si fonderebbe non sulla necessità di eseguire accertamenti sulla res in sequestro, ma di attendere gli esiti di valutazioni scientifiche di ben più ampia scala, delle quali, peraltro, non vi sarebbe alcuna certezza neppure nell'an.

Allo stato, dunque, nessun elemento congruo confermerebbe il fumus del reato contestato, così imponendosi l'annullamento dell'ordinanza e del decreto di convalida o, in subordine, l'annullamento di questi con riguardo al sequestro su prodotti ritenuti pericolosi ai sensi dell'art. 112, comma 2, d.

Igs. n. 206 del 2005, difettando ogni motivazione sulle esigenze probatorie. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta fondato.

5. Con riguardo, in primo luogo, al fumus del reato di cui all'art. 147, comma 2, d.

Igs. n. 219 del 2006 (che sanziona, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque mette in commercio medicinali per i quali l'autorizzazione di cui all'articolo 6 non è stata rilasciata o confermata ovvero è stata sospesa o revocata, o medicinali aventi una composizione diversa da quella autorizzata), lo stesso non appare sostenuto da adeguata motivazione.

6. Il Tribunale, oltre a richiamare una nota del [OSCURATO:PERSONA] per la tutela della salute-Nucleo antisofisticazioni e Sanità di Campobasso, non meglio precisata nel suo contenuto, fonda la decisione sul presupposto che l'olio di cannabidiolo, in concentrazioni pari o superiori al 10%, sarebbe sostanza farmacologicamente attiva.

Ebbene, la stessa - rectius: composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis - è stata in effetti classificata come medicinale con un decreto del Ministero della Salute del 1°/10/2020 (erroneamente indicato come 2021 nell'ordinanza), con inserimento nella relativa tabella, sezione B, del d.P.R. n. 309 del 1990; l'entrata in vigore di questo decreto, tuttavia, è stata sospesa con il successivo del 28/10/2020, sul presupposto che l'inserimento nella tabella citata "è questione che necessita di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-scientifica, richiesti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), n. 2 del DPR 309/90, all'Istituto superiore di sanità e al Consiglio superiore di sanità".

7. A giudizio del Tribunale, tuttavia, quest'ultima circostanza non escluderebbe il fumus del reato e, in particolare, non renderebbe libera la commercializzazione del prodotto, che - in attesa degli approfondimenti indicati - sarebbe comunque assoggettata alle autorizzazioni previste per il commercio dei medicinali, in applicazione dell'art. 2, comma 2, d.

Igs. n. 219 del 2006; norma in forza della quale, "in caso di dubbio se un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di "medicinale" e nella definizione di un prodotto da un'altra normativa comunitaria, si applicano le disposizioni del presente decreto", compreso, dunque, l'art. 147, comma 2, in rubrica.

7. Tanto premesso, la Corte ritiene che questo argomento in punto di fumus debba essere censurato, perché meramente apparente.

7.1. In particolare, il Tribunale, pur prendendo atto del decreto del Ministero della Salute del 28/10/2020 e, dunque, del fatto che - allo stato - le composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis non sono inserite nella tabella dei medicinali, sezione B, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha ritenuto che le stesse, in ogni caso, "possono rientrare" tanto nella definizione di medicinale che in quella di prodotto disciplinato da altra normativa comunitaria.

Con questa affermazione, tuttavia, il Collegio non ha specificato in forza di quali elementi si perverrebbe a tale duplice, contestuale classificazione e, in particolare, all'inserimento del CBD comunque nella categoria di "medicinale", presupposto imprescindibile per la contestazione di cui all'art. 147, comma 2, d.

Igs. n. 219 del 2006, a fondamento del sequestro.

Nessun accenno, inoltre, si riscontra nell'ordinanza quanto alla "altra normativa comunitaria" che, parimenti, offrirebbe una definizione al prodotto in esame (oltre a quella di "medicinale", appena censurata), risultando così la motivazione ulteriormente assente con riguardo alla astratta configurabilità del reato.

8. Sotto diverso profilo, peraltro dirimente, il Collegio osserva poi che il provvedimento impugnato difetta di qualunque richiamo alle esigenze probatorie che reggerebbero il vincolo in corso.

Il Tribunale, sul punto, ha validato la "pur stringata" motivazione del decreto genetico, sul presupposto che dalla stessa emergerebbe comunque la "necessità di compiere ulteriori accertamenti sui prodotti attinti al fine di analizzare gli stessi e stabilire il loro effettivo contenuto"; il testo del decreto del pubblico ministero, tuttavia, è ben più sintetico, limitandosi ad evocare - con formula generica - "corpi di reato necessari per l'accertamento dei fatti", senza alcuna specificazione ulteriore o rinvio ad altri elementi di indagine dai quali poter ricavare - con argomento concreto ed effettivo - quali accertamenti o verifiche renderebbero necessario il mantenimento della misura probatoria.

L'assoluta carenza motivazionale sul punto, dunque, risulta evidente, così da comportare l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di convalida del pubblico ministero, con restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di convalida del P.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Isernia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Isernia rigettava il ricorso presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto di sequestro probatorio emesso il 9/10/2021 dal Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società, indagato per i reati di cui agli artt. 147, comma 2, d. Igs. 24 aprile 2006, n. 219 e 112, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2005, n. 206. 2. Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 125, 253 e 325 cod. proc. pen. Premesso che oggetto della misura sarebbero prodotti semilavorati e finiti a base di cannabidiolo (CBD), in particolare olii, si lamenta che il relativo provvedimento sarebbe sostenuto da motivazione apparente, che non darebbe conto di alcuna esigenza probatoria, né di accertamenti da disporre sul prodotto per appurarne la reale consistenza; anzi, dal verbale di sequestro risulterebbe il "disinteresse" ad eseguire analisi, dato che la polizia giudiziaria sarebbe già certa della loro illiceità, peraltro in forza dell'interpretazione fornita di documenti sconosciuti, quali un report dell'[OSCURATO:PERSONA] della Santità del 2017 ed un parere dell'[OSCURATO:PERSONA] di Sanità. Anche l'ordinanza del Tribunale, poi, sarebbe viziata negli stessi termini, motivando per relationem al di fuori dei casi consentiti e senza alcun vaglio autonomo della tesi sostenuta dall'accusa, specie con riguardo alla possibilità di iscrivere nel delitto contestato la produzione di olio a base di CBD in assenza di indicazioni terapeutiche; - violazione delle stesse norme, nonché degli artt. 34 e 36 TFUE in rapporto alla libera circolazione dei prodotti in esame nell'Unione europea. Il ricorso premette che la materia non sarebbe disciplinata da norme o da giurisprudenza, ad esclusione del decreto del Ministero della Salute del 1°/10/2020, che aveva inserito il CBD nella tabella dei medicinali allegata al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e del successivo dello stesso Ministero del 28/10/2020, che aveva disposto la sospensione del precedente. Di seguito, è riportata per ampi stralci una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (caso Kanavape), dalla cui lettura emergerebbe che: a) le autorità francesi non riterrebbero il CBD nocivo per la salute umana; b) il principio di precauzione che uno Stato membro può invocare in caso di probabilità di un danno reale per la salute pubblica, al fine di adottare misure restrittive alla libera circolazione delle merci, deve basarsi su risultati scientifici sufficientemente dimostrati; c) la valutazione degli stessi rischi non può basarsi su considerazioni meramente ipotetiche; d) i prodotti a base di CBD estratto dalla pianta di cannabis (anche dalle inflorescenze) possono essere liberamente venduti all'interno dell'Unione, in ossequio agli artt. 34 e 36 TFUE. Mosse queste premesse, il ricorso ribadisce che il fumus del reato si fonderebbe sull'opinione espressa dalla polizia giudiziaria su "sconosciuti, fantomatici" documenti redatti dall'ISS, come dall'Agenzia italiana del farmaco, dai quali anche il Tribunale avrebbe tratto il "dubbio" circa la natura medicinale del prodotto, tale da legittimare l'applicazione dell'art. 147, comma 2, contestato; ne deriva che il vincolo si fonderebbe non sulla necessità di eseguire accertamenti sulla res in sequestro, ma di attendere gli esiti di valutazioni scientifiche di ben più ampia scala, delle quali, peraltro, non vi sarebbe alcuna certezza neppure nell'an. Allo stato, dunque, nessun elemento congruo confermerebbe il fumus del reato contestato, così imponendosi l'annullamento dell'ordinanza e del decreto di convalida o, in subordine, l'annullamento di questi con riguardo al sequestro su prodotti ritenuti pericolosi ai sensi dell'art. 112, comma 2, d. Igs. n. 206 del 2005, difettando ogni motivazione sulle esigenze probatorie. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta fondato. 5. Con riguardo, in primo luogo, al fumus del reato di cui all'art. 147, comma 2, d. Igs. n. 219 del 2006 (che sanziona, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque mette in commercio medicinali per i quali l'autorizzazione di cui all'articolo 6 non è stata rilasciata o confermata ovvero è stata sospesa o revocata, o medicinali aventi una composizione diversa da quella autorizzata), lo stesso non appare sostenuto da adeguata motivazione. 6. Il Tribunale, oltre a richiamare una nota del [OSCURATO:PERSONA] per la tutela della salute-Nucleo antisofisticazioni e Sanità di Campobasso, non meglio precisata nel suo contenuto, fonda la decisione sul presupposto che l'olio di cannabidiolo, in concentrazioni pari o superiori al 10%, sarebbe sostanza farmacologicamente attiva. Ebbene, la stessa - rectius: composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis - è stata in effetti classificata come medicinale con un decreto del Ministero della Salute del 1°/10/2020 (erroneamente indicato come 2021 nell'ordinanza), con inserimento nella relativa tabella, sezione B, del d.P.R. n. 309 del 1990; l'entrata in vigore di questo decreto, tuttavia, è stata sospesa con il successivo del 28/10/2020, sul presupposto che l'inserimento nella tabella citata "è questione che necessita di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-scientifica, richiesti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), n. 2 del DPR 309/90, all'Istituto superiore di sanità e al Consiglio superiore di sanità". 7. A giudizio del Tribunale, tuttavia, quest'ultima circostanza non escluderebbe il fumus del reato e, in particolare, non renderebbe libera la commercializzazione del prodotto, che - in attesa degli approfondimenti indicati - sarebbe comunque assoggettata alle autorizzazioni previste per il commercio dei medicinali, in applicazione dell'art. 2, comma 2, d. Igs. n. 219 del 2006; norma in forza della quale, "in caso di dubbio se un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di "medicinale" e nella definizione di un prodotto da un'altra normativa comunitaria, si applicano le disposizioni del presente decreto", compreso, dunque, l'art. 147, comma 2, in rubrica. 7. Tanto premesso, la Corte ritiene che questo argomento in punto di fumus debba essere censurato, perché meramente apparente. 7.1. In particolare, il Tribunale, pur prendendo atto del decreto del Ministero della Salute del 28/10/2020 e, dunque, del fatto che - allo stato - le composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis non sono inserite nella tabella dei medicinali, sezione B, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha ritenuto che le stesse, in ogni caso, "possono rientrare" tanto nella definizione di medicinale che in quella di prodotto disciplinato da altra normativa comunitaria. Con questa affermazione, tuttavia, il Collegio non ha specificato in forza di quali elementi si perverrebbe a tale duplice, contestuale classificazione e, in particolare, all'inserimento del CBD comunque nella categoria di "medicinale", presupposto imprescindibile per la contestazione di cui all'art. 147, comma 2, d. Igs. n. 219 del 2006, a fondamento del sequestro. Nessun accenno, inoltre, si riscontra nell'ordinanza quanto alla "altra normativa comunitaria" che, parimenti, offrirebbe una definizione al prodotto in esame (oltre a quella di "medicinale", appena censurata), risultando così la motivazione ulteriormente assente con riguardo alla astratta configurabilità del reato. 8. Sotto diverso profilo, peraltro dirimente, il Collegio osserva poi che il provvedimento impugnato difetta di qualunque richiamo alle esigenze probatorie che reggerebbero il vincolo in corso. Il Tribunale, sul punto, ha validato la "pur stringata" motivazione del decreto genetico, sul presupposto che dalla stessa emergerebbe comunque la "necessità di compiere ulteriori accertamenti sui prodotti attinti al fine di analizzare gli stessi e stabilire il loro effettivo contenuto"; il testo del decreto del pubblico ministero, tuttavia, è ben più sintetico, limitandosi ad evocare - con formula generica - "corpi di reato necessari per l'accertamento dei fatti", senza alcuna specificazione ulteriore o rinvio ad altri elementi di indagine dai quali poter ricavare - con argomento concreto ed effettivo - quali accertamenti o verifiche renderebbero necessario il mantenimento della misura probatoria. L'assoluta carenza motivazionale sul punto, dunque, risulta evidente, così da comportare l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di convalida del pubblico ministero, con restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di convalida del P.M.