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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 26947/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1218/2024r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 10/B, Roma presso A A studio legale, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lecci OGGETTO: CCNL -termine di durata –clausola di ultrattività - conseguenze Mirella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.tiin presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milanon. 669/2023 pubblicata in data 03/07/2023, n.r.g. 354/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/09/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] e gli controricorrenti indicat i in epigrafe sono dipendenti dell’Associazione “[OSCURATO:PERSONA]”, rientranti nel personale non medico.

Al loro rapporto di lavoro era stato applicato il CCNL per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione (c.d.

CCNL sanità privata) fino al 31/01/2020, quando la datrice di lavoro aveva comunicato alle organizzazioni sindacali e ai dipendenti la volontà di non applicare più il CCNL predetto, bensì quello per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) sottoscritto per la prima volta nell’anno 2012.

Deducevano che tale comportamento era arbitrario ed illegittimo.

Adìvano pertanto il Tribunale di Como per ottenere l’accertamento del loro diritto all’applicazione del CCNL sanità privata anche per il periodo successivo al 31/01/2020, ivi compreso il suo rinnovo in data 08/10/2020, e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive. 2.- Costituitasi in giudizio l’Associazione ”[OSCURATO:PERSONA]” e ccepiva che il CCNL sanità privata era scaduto in data 31/12/2005 e che quello per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) era stato sottoscritto nel 2012 da ARIS, ossia dall’associazione datoriale di sua appartenenza, con CISL-FP, UIL-FPL e UGL-Sanità per rispondere meglio alle esigenze delle strutture dedite all’attività extraospedaliera.

Inoltre deduceva in fatto di aver comunque sospeso l’applicazione del [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 2020; di essere receduta da ARIS in data 29/07/2020; di aver informato le organizzazioni sindacali e i dipendenti in data 10/12/2020 di aver disposto la revoca della sospensione dell’applicazione del [OSCURATO:PERSONA] e di aver stabilito che dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sarebbe stato applicato il CCNL sanità privata al personale non medico direttamente addetto all’attività di diagnosi e cura, mentre sarebbe stato applicato il [OSCURATO:PERSONA] al personale non medico addetto ai centri di riabilitazione (fra cui le ricorrenti). 3.-Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo quindi applicabile anche il CCNL sanità privata rinnovato in data 08/10/2020 e dichiarando illegittima la scelta datoriale di applicare il [OSCURATO:PERSONA] in luogo del CCNL sanità privata fino a quel momento applicato e non ancora scaduto, atteso che l’art. 4 del CCNL sanità privata prevedeva sì la scadenza per la parte normativa al 31/12/2005, ma al secondo comma stabiliva che il contratto collettivo avrebbe conservato validità fino alla sottoscrizione del nuovo. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado riteneva, infine, privo di effetto il recesso immediato per giusta causa dell’Associazione “[OSCURATO:PERSONA]” da ARIS, posto che questo recesso aveva comportato il venir meno dell’obbligo di applicare il CCNL successivamente stipulato da ARIS, ma lasciava fermo l’obbligo di applicare il precedente CCNL sanità privata stipulato da ARIS quando l’Associazione era affiliata e non ancora scaduto, vista la clausola di ultrattività fino al suo rinnovo. 4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dall’Associazione “[OSCURATO:PERSONA]”.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) va applicato il principio di diritto espresso da Cass. nn. 3671/2021, 3672/2021 (riferite proprio al CCNL sanità privata) e 40409/2021, secondo cui con la clausola di ultrattività il termine di efficacia del CCNL viene differito, sicché non è possibile il recesso fino alla scadenza del termine così differito; b) tale principio non si pone in contrasto con quello affermato da Cass. sez. un. n. 11325/2005, che si riferisce alla diversa ipotesi di un contratto collettivo a termine scaduto e privo di clausola di ultrattività;c) quindi è infondata la tesi dell’Associazione appellante, secondo cui con la clausola di ultrattività il CCNL si sarebbe trasformato in uno a tempo indeterminato, con conseguente libertà del datore di lavoro di recedere; d) si tratta di un termine di durata sebbene indeterminato nel quando ma non nell’an; e) il criterio discretivo fra termine e condizione va ravvisato nella certezza o incertezza del verificarsi dell’evento futuro che le parti hanno previsto, per cui ricorre l’ipotesi del termine quando detto evento futuro sia certo anche se privo di una precisa collocazione temporale, purché risulti connesso ad un fatto che si verificherà certamente (Cass. n. 4124/1991); f) nel caso in esame le parti hanno fatto riferimento alla sottoscrizione del nuovo CCNL, esprimendo la volontà di vincolarsi al contratto fino alla nuova negoziazione data per certa e quindi si tratta di un termine finale; g) il caso in esame dunque è diverso da quello in cui il CCNL non abbia l’indicazione di un termine di scadenza e quindi sia a tempo indeterminato, nel qual caso effettivamente vale il principio secondo cui le parti sono libere di recedere unilateralmente; h) ne deriva che il CCNL sanità privata deve essere ritenuto a tempo determinato con clausola di ultrattività; quindi l’Associazione appellante avrebbe potuto recedere solo nel momento in cui fosse venuto a scadenza, ovvero al momento della sottoscrizione del nuovo CCNL sanità privata 08/10/2020; invece l’Associazione a tale data ha continuato ad applicarlo, anche dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], come risulta dalle buste paga prodotte, con ciò obbligandosi altresì all’applicazione del nuovo CCNL sanità privata rinnovato; i) infondata è altresì la tesi subordinata avanzata dall’Associazione, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe un “accordo separato” che essa era libera di applicare, in quanto stipulato con il sindacato pure firmatario del CCNL sanità privata (CISL-FP) al quale erano iscritti le appellate, sicché era stato in tal modo consensualmente estinta fra le parti l’efficacia del CCNL sanità privata pure a volerlo considerare sottoposto a termine finale non ancora scaduto; j) va considerato infatti che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva la specifica finalità di sostituirsi, con effetto estintivo, all’altro CCNL sanità privata o di modificarne il contenuto; come emerge dalle premesse, il [OSCURATO:PERSONA] non è sostitutivo, ma costituisce soltanto un altro contratto che con il CCNL sanità privata ha solo un comune parziale ambito applicativo, ossia i centri di riabilitazione; k) il recesso dell’Associazione appellante da ARIS non poteva comportare il venir meno dell’obbligo di continuare ad applicare il CCNL in uso in quel momento (ossia il CCNL sanità privata), posto che il singolo datore di lavoro non può recedere da un CCNL in corso sino alla sua scadenza, poiché egli è estraneo alle parti stipulanti e quindi non può sottrarsi alle regole che dette parti sociali si sono date, fra cui quella relativa al termine di durata; l) ciò significa che l’appellante era comunque tenuta ad applicare il CCNL sanità privata fino alla sua scadenza naturale, ossia fino alla sottoscrizione del suo rinnovo avvenuta in data 08/10/2020; m)a tale data l’appellante non ha comunicato nulla, anzi ha continuato ad applicare il CCNL sanità ormai rinnovato, comunicando solo il 10/12/2020 di voler applicare il [OSCURATO:PERSONA] da febbraio 2020; n) trattasi di un comportamento concludente, protrattosi per oltre due mesi, di recepimento tacito del nuovo CCNL sanità privata, che pertanto vincola l’appellante; o) l’efficacia del nuovo CCNL sanità privata è stata stabilita come decorrente da luglio 2020, sicché sul punto il Tribunale ha ben deciso; p) nessuna rilevanza ha la questione dell’attività prevalente esercitata presso le sedi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], poiché i contratti collettivi di diritto comune sono atti negoziali privatistici, applicabili ai rapporti individuali intercorrenti fra i soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o, in mancanza di tale condizione, li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione (Cass. n. 42001/2021);q) dunque il datore di lavoro che ha per anni applicato il CCNL sanità privata non può pretendere di applicare un diverso CCNL solo perché quest’ultimo avrebbe un ambito applicativo più ristretto e meglio rispondente all’attività esercitata nelle citate sedi. 4.-Avverso tale sentenza Associazione "[OSCURATO:PERSONA]" ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] e gli altri hanno resistito con controricorso. 6.-L’Associazione ricorrente ha depositato memoria. 7.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 4, co. 2, ccnl sanità privata 19/01/2005, 1322, 1353, 1362, 1363, 1372, 1373, 1374 c.c., 39 e 41 Cost., nonché della dichiarazione congiunta n. 1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per avere la Corte territoriale qualificato la clausola di ultrattività del CCNL sanità privata del 19/01/2005 come relativa ad un termine di durata piuttosto che ad una condizione risolutiva, tale da trasformare il CCNL in uno a tempo indeterminato, con conseguente libera recedibilità di una delle parti dopo il 31/12/2005.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già affermato che icontratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti.

L'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo quanto prevede l'art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (Cass. sez. un. n. 11325/2005).

Ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta di stipulare un’eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma.

Ciò è quanto accaduto nella specie.

Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti citati dai giudici d’appello proprio con riferimento all’art. 4, co. 2, CCNL c.d. sanità privata, alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell’an, benché privo di una precisa collocazione cronologica ossia incerto soltanto nel quando(Cass.nn.3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021; Cass. n. 33892/2022).

Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia del CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa Corte (ex multisCass. n. 21537/2019) e riconosciuto anche dalla ricorrente, secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all’ambito del presente giudizio).

Peraltro, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta.

Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002).

Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato,seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso.

Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n. 25062/2013).

Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente – appunto – la scadenza del termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall’associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest’ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale.

Nel caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al 31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l’08ottobre 2020, e pertanto fino a quella data era certamente vincolante nei confronti dell’odierna ricorrente, con conseguente inefficacia della sua disdetta del gennaio 2020. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 4, co. 2, ccnl sanità privata 19/01/2005, 1346, 1373, 1418, 1422 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare la nullità della clausola di ultrattività pattizia del CCNL sanità privata del 19/01/2005 per la sua indeterminatezza, in violazione dell’art. 1346 c.c.

Il motivo è infondato.

La clausola non è di contenuto indeterminato, in quanto individua esattamente e specificamente l’evento (rinnovazione del CCNL) al quale è collegata la cessazione della durata (rectius dell’efficacia) del CCNL, che deve ritenersi certo nell’an– visto il si stema di relazioni industriali, nel quale la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo rappresentano i principali strumenti dell’attività svolta dai soggetti collettivi ex art. 39 Cost. – ed incerto solo nel quando, incertezza connaturata all’inesistenza di obblighi a contrarre nell’ambito dell’attività sindacale e, in generale, nel nostro ordinamento (salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore, nella specie insussistenti). 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà fra i principi enunciati in materia di recesso dal CCNL e la decisione, in violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

In particolare denunzia la contraddittorietà di quel passo della motivazione, in cui i giudici d’appello hanno affermato: “ANLF avrebbe potuto recedere da esso [il CCNL [OSCURATO:PERSONA]] solo ed esclusivamente nel momento in cui fosse venuto a scadenza (ovvero alla sottoscrizione del nuovo CCNL)”.

Il motivo è infondato, poiché vi è perfetta coerenza fra il principio postulato – conforme a consolidata giurisprudenza di legittimità – e la decisione assunta.

Quel passo della motivazione va soltanto corretto: come sopra si è detto, il recesso dal CCNL effettivamente non è necessario una volta che il termine finale sia scaduto.

Il recesso assumerebbe invece tutta la sua rilevanza soltanto nel caso in cui il CCNL avesse una durata indeterminata, ipotesi che tuttavia non ricorre nella specie.

Inoltre, la comunicazione dell’associazione ricorrente del 27/01/2020 – ossia che dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe variato il CCNL applicato ai rapporti di lavoro delle controricorrenti – ha perduto la sua rilevanza a fronte del comportamento delle medesima associazione, accertato in punto di fatto dalla Corte d’Appello in termini di prolungata applicazione del CCNL sanità privata (ossia quello rispetto al quale era stata intimata la “disdetta” in data 27/01/2020) anche dopo la sua scadenza rappresentata dal suo rinnovo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

La Corte territoriale, con un apprezzamento di fatto, ha ritenuto questo un vero e proprio comportamento concludente contrario a quella comunicazione del 27/01/2020, idoneo come tale a neutralizzarne ogni possibile rilevanza.

Dunque è esatto in via di principio, come afferma la ricorrente, che “quantomeno a decorrere dal 08.10.2020 ALNF era libera di applicare il [OSCURATO:PERSONA] o anche di non applicarne nessuno, attesa l’efficacia e la validità del recesso/disdetta … comunicati tempestivamente” (v. ricorso per cassazione, p. 35).

Ma la Corte d’appello ha accertato che questa libertà si è tradotta in una scelta ben precisa, effettuata mediante comportamento concludente, di continuare ad applicare proprio il CCNL sanità privata che era stato rinnovato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

In particolare il comportamento concludente è stato ravvisato nella continuata e prolungata applicazione di quel CCNL sanità privata anche dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e fino al 10/12/2020, quando intervenne la nuova dichiarazione dell’associazione di voler applicare il diverso [OSCURATO:PERSONA], dichiarazione a questo punto irrilevante, poiché ormai l’associazione “[OSCURATO:PERSONA]” – pur non essendo più iscritta ad ARIS, ossia ad una delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie anche del rinnovo del CCNL sanità privata, poi divenuto [OSCURATO:PERSONA] – mediante quel comportamento concludente si era vincolata all’applicazione di quel CCNL. 4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4) , c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà tra i fatti accertati e la sussistenza di un comportamento concludente, in violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp.att.10 c.p.c.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha compiuto l’accertamento in fatto assegnando significato logico ed univoco ad una pluralità di comportamenti, quali la “sospensione” della disdetta del CCNL sanità per il periodo 01/02/2020 – 08/10/2020 e la continuata applicazione di quel medesimo CCNL per un apprezzabile periodo successivo alla scadenza, cioè dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data del suo rinnovo, che integrava anche scadenza di quello precedente del 2005 e che quindi avrebbe legittimato la non applicazione di quel CCNL ormai scaduto) fino al 10/12/2020. 5.-Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1326, 1327, 1372 e 2069 c.c. per avere la Corte territoriale accertato un comportamento concludente invece inesistente, nonché degli artt. 1, 51 e 54 [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e relativa tabella 1 allegata.

Il motivo è inammissibile perché sollecita a questa Corte una diversa valutazione dei comportamenti concreti tenuti e delle dichiarazioni rese dall’associazione nel corso del tempo, interdetta in sede di legittimità in quanto riservata al giudice di merito. 6.-Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 4, co. 2, ccnl sanità privata 19/01/2005, 1 e 4 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 1373, 1704, 1722 e 2069 c.c. per avere la Corte territoriale negato rilevanza all’avvenuto recesso di essa associazione da ARIS, quale associazione datoriale di rappresentanza della categoria, comunicato in data 29/07/2020 e quindi prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente inapplicabilità almeno del [OSCURATO:PERSONA] stipulato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il motivo è infondato.

E’ vero che alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ARIS, che aveva sottoscritto il [OSCURATO:PERSONA] (sostitutivo del CCNL sanità privata del 2005), non rappresentava più l’odierna ricorrente, in quanto quest’ultima era receduta dal vincolo associativo sin da luglio 2020.

Ma è altresì vero che la Corte d’Appello ha ravvisato la ragione dell’applicabilità del nuovo [OSCURATO:PERSONA] non nel meccanismo della rappresentanza sindacale, bensì nel fatto dell’applicazione integrale di quel CCNL continuata anche dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e fino al 10/12/2020, ritenuta – con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità – integrante gli estremi del comportamento concludente in termini di recezione tacita o implicita di quella determinata “fonte” collettiva e anche del suo rinnovo (v. sentenza impugnata, p. 11).

Tanto è sufficiente a ritenere sussistente il vincolo ad applicare il [OSCURATO:PERSONA] in virtù, appunto, di quella recezione tacita o implicita. 7.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4) , c.p.c. la ricorrente lamenta l’omessa statuizione circa il motivo di impugnazione sulla qualificazione del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in termini di “accordo separato”, in violazione degli artt. 112, 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.

Il motivo è infondato.

Come ammette la stessa ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 45), la Corte territoriale ha preso in esame quel motivo di appello alle pagine 10 e 11 della sentenza, escludendo la natura di “accordo separato” in considerazione del non coincidente ambito applicativo, se non in parte.

Che poi questa sia stata un’interpretazione errata del [OSCURATO:PERSONA] del 2012 – di cui non sarebbero stati considerati alcuni articoli, che secondo la tesi della ricorrente disciplinavano proprio il passaggio dal CCNL sanità privata al [OSCURATO:PERSONA] –è questione del tutto diversa, che la ricorrente avrebbe semmai dovuto prospettare e far valere sotto il diverso profilo della violazione diretta di “norme di diritto” contenute nel CCNL cit.

Infine l’esatta qualificazione giuridica di quel [OSCURATO:PERSONA] del 2012 in termini di “accordo separato” rappresenta una questione priva di rilievo a fronte dell’accertamento – compiuto dalla Corte territoriale in punto di fatto –dell’avvenuta continuata applicazione del CCNL sanità privata 2005 anche per il periodo dal 2012 in poi e fino al 10/12/2020, dunque per un periodo più che apprezzabile, ritenuto concludente in quanto significativo della volontà dell’Associazione “[OSCURATO:PERSONA]” di mantenere ferma la disciplina collettiva contenuta in quel CCNL sanità privata e, quindi, di non applicare il [OSCURATO:PERSONA] quand’anche “accordo separato”. 8.-Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa pronunzia sul motivo di impugnazione relativo agli effetti dell’iscrizione delle lavoratrici alla [OSCURATO:PERSONA] che aveva stipulato anche il [OSCURATO:PERSONA], vincolando quindi le sue iscritte, in violazione degli artt. 112, 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.

Il motivo è infondato.

Contrariamente all’assunto della ricorrente, alle pagine 10 e 11 della sentenza impugnata la Corte territoriale ha preso in esame la tesi dell’associazione, secondo cui la non applicazione del CCNL sanità privata e l’applicazione del [OSCURATO:PERSONA] si imporrebbe “quantomeno nei confronti dei lavoratori aderenti alla sigla sindacale firmataria dell’accordo separato”, ossia alla [OSCURATO:PERSONA] che aveva stipulato anche il [OSCURATO:PERSONA], considerato dall’odierna ricorrente “accordo separato”.

Ed ha espressamente respinto questa tesi, escludendo che il [OSCURATO:PERSONA], pur stipulato dalla stessa sigla sindacale dei lavoratori ([OSCURATO:PERSONA]) che a suo tempo nel 2005 aveva stipulato il CCNL sanità privata, avesse la specifica finalità di sostituirsi con effetto estintivo all’altro contratto collettivo o di modificarne il contenuto.

A ciò si aggiunga la rilevanza riconosciuta comunque al comportamento concludente più volte sopra ricordato, manifestatosi in termini di applicazione continuativa del CCNL sanità privata anche negli anni dal 2012 in poi e fino al 10/12/2020, ad onta della dichiarazione di “disdetta” del 27/01/2020.

Tanto è ampiamente sufficiente ad esprimere ed a motivare la decisione anche su quel motivo di appello. 9.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della pluralità delle controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 16.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e acc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1218/2024r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 10/B, Roma presso A A studio legale, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lecci OGGETTO: CCNL -termine di durata –clausola di ultrattività - conseguenze Mirella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.tiin presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milanon. 669/2023 pubblicata in data 03/07/2023, n.r.g. 354/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/09/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] e gli controricorrenti indicat i in epigrafe sono dipendenti dell’Associazione “[OSCURATO:PERSONA]”, rientranti nel personale non medico. Al loro rapporto di lavoro era stato applicato il CCNL per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione (c.d. CCNL sanità privata) fino al 31/01/2020, quando la datrice di lavoro aveva comunicato alle organizzazioni sindacali e ai dipendenti la volontà di non applicare più il CCNL predetto, bensì quello per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) sottoscritto per la prima volta nell’anno 2012. Deducevano che tale comportamento era arbitrario ed illegittimo. Adìvano pertanto il Tribunale di Como per ottenere l’accertamento del loro diritto all’applicazione del CCNL sanità privata anche per il periodo successivo al 31/01/2020, ivi compreso il suo rinnovo in data 08/10/2020, e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive. 2.- Costituitasi in giudizio l’Associazione ”[OSCURATO:PERSONA]” e ccepiva che il CCNL sanità privata era scaduto in data 31/12/2005 e che quello per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) era stato sottoscritto nel 2012 da ARIS, ossia dall’associazione datoriale di sua appartenenza, con CISL-FP, UIL-FPL e UGL-Sanità per rispondere meglio alle esigenze delle strutture dedite all’attività extraospedaliera. Inoltre deduceva in fatto di aver comunque sospeso l’applicazione del [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 2020; di essere receduta da ARIS in data 29/07/2020; di aver informato le organizzazioni sindacali e i dipendenti in data 10/12/2020 di aver disposto la revoca della sospensione dell’applicazione del [OSCURATO:PERSONA] e di aver stabilito che dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sarebbe stato applicato il CCNL sanità privata al personale non medico direttamente addetto all’attività di diagnosi e cura, mentre sarebbe stato applicato il [OSCURATO:PERSONA] al personale non medico addetto ai centri di riabilitazione (fra cui le ricorrenti). 3.-Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo quindi applicabile anche il CCNL sanità privata rinnovato in data 08/10/2020 e dichiarando illegittima la scelta datoriale di applicare il [OSCURATO:PERSONA] in luogo del CCNL sanità privata fino a quel momento applicato e non ancora scaduto, atteso che l’art. 4 del CCNL sanità privata prevedeva sì la scadenza per la parte normativa al 31/12/2005, ma al secondo comma stabiliva che il contratto collettivo avrebbe conservato validità fino alla sottoscrizione del nuovo. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado riteneva, infine, privo di effetto il recesso immediato per giusta causa dell’Associazione “[OSCURATO:PERSONA]” da ARIS, posto che questo recesso aveva comportato il venir meno dell’obbligo di applicare il CCNL successivamente stipulato da ARIS, ma lasciava fermo l’obbligo di applicare il precedente CCNL sanità privata stipulato da ARIS quando l’Associazione era affiliata e non ancora scaduto, vista la clausola di ultrattività fino al suo rinnovo. 4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dall’Associazione “[OSCURATO:PERSONA]”. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) va applicato il principio di diritto espresso da Cass. nn. 3671/2021, 3672/2021 (riferite proprio al CCNL sanità privata) e 40409/2021, secondo cui con la clausola di ultrattività il termine di efficacia del CCNL viene differito, sicché non è possibile il recesso fino alla scadenza del termine così differito; b) tale principio non si pone in contrasto con quello affermato da Cass. sez. un. n. 11325/2005, che si riferisce alla diversa ipotesi di un contratto collettivo a termine scaduto e privo di clausola di ultrattività;c) quindi è infondata la tesi dell’Associazione appellante, secondo cui con la clausola di ultrattività il CCNL si sarebbe trasformato in uno a tempo indeterminato, con conseguente libertà del datore di lavoro di recedere; d) si tratta di un termine di durata sebbene indeterminato nel quando ma non nell’an; e) il criterio discretivo fra termine e condizione va ravvisato nella certezza o incertezza del verificarsi dell’evento futuro che le parti hanno previsto, per cui ricorre l’ipotesi del termine quando detto evento futuro sia certo anche se privo di una precisa collocazione temporale, purché risulti connesso ad un fatto che si verificherà certamente (Cass. n. 4124/1991); f) nel caso in esame le parti hanno fatto riferimento alla sottoscrizione del nuovo CCNL, esprimendo la volontà di vincolarsi al contratto fino alla nuova negoziazione data per certa e quindi si tratta di un termine finale; g) il caso in esame dunque è diverso da quello in cui il CCNL non abbia l’indicazione di un termine di scadenza e quindi sia a tempo indeterminato, nel qual caso effettivamente vale il principio secondo cui le parti sono libere di recedere unilateralmente; h) ne deriva che il CCNL sanità privata deve essere ritenuto a tempo determinato con clausola di ultrattività; quindi l’Associazione appellante avrebbe potuto recedere solo nel momento in cui fosse venuto a scadenza, ovvero al momento della sottoscrizione del nuovo CCNL sanità privata 08/10/2020; invece l’Associazione a tale data ha continuato ad applicarlo, anche dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], come risulta dalle buste paga prodotte, con ciò obbligandosi altresì all’applicazione del nuovo CCNL sanità privata rinnovato; i) infondata è altresì la tesi subordinata avanzata dall’Associazione, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe un “accordo separato” che essa era libera di applicare, in quanto stipulato con il sindacato pure firmatario del CCNL sanità privata (CISL-FP) al quale erano iscritti le appellate, sicché era stato in tal modo consensualmente estinta fra le parti l’efficacia del CCNL sanità privata pure a volerlo considerare sottoposto a termine finale non ancora scaduto; j) va considerato infatti che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva la specifica finalità di sostituirsi, con effetto estintivo, all’altro CCNL sanità privata o di modificarne il contenuto; come emerge dalle premesse, il [OSCURATO:PERSONA] non è sostitutivo, ma costituisce soltanto un altro contratto che con il CCNL sanità privata ha solo un comune parziale ambito applicativo, ossia i centri di riabilitazione; k) il recesso dell’Associazione appellante da ARIS non poteva comportare il venir meno dell’obbligo di continuare ad applicare il CCNL in uso in quel momento (ossia il CCNL sanità privata), posto che il singolo datore di lavoro non può recedere da un CCNL in corso sino alla sua scadenza, poiché egli è estraneo alle parti stipulanti e quindi non può sottrarsi alle regole che dette parti sociali si sono date, fra cui quella relativa al termine di durata; l) ciò significa che l’appellante era comunque tenuta ad applicare il CCNL sanità privata fino alla sua scadenza naturale, ossia fino alla sottoscrizione del suo rinnovo avvenuta in data 08/10/2020; m)a tale data l’appellante non ha comunicato nulla, anzi ha continuato ad applicare il CCNL sanità ormai rinnovato, comunicando solo il 10/12/2020 di voler applicare il [OSCURATO:PERSONA] da febbraio 2020; n) trattasi di un comportamento concludente, protrattosi per oltre due mesi, di recepimento tacito del nuovo CCNL sanità privata, che pertanto vincola l’appellante; o) l’efficacia del nuovo CCNL sanità privata è stata stabilita come decorrente da luglio 2020, sicché sul punto il Tribunale ha ben deciso; p) nessuna rilevanza ha la questione dell’attività prevalente esercitata presso le sedi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], poiché i contratti collettivi di diritto comune sono atti negoziali privatistici, applicabili ai rapporti individuali intercorrenti fra i soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o, in mancanza di tale condizione, li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione (Cass. n. 42001/2021);q) dunque il datore di lavoro che ha per anni applicato il CCNL sanità privata non può pretendere di applicare un diverso CCNL solo perché quest’ultimo avrebbe un ambito applicativo più ristretto e meglio rispondente all’attività esercitata nelle citate sedi. 4.-Avverso tale sentenza Associazione "[OSCURATO:PERSONA]" ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] e gli altri hanno resistito con controricorso. 6.-L’Associazione ricorrente ha depositato memoria. 7.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 4, co. 2, ccnl sanità privata 19/01/2005, 1322, 1353, 1362, 1363, 1372, 1373, 1374 c.c., 39 e 41 Cost., nonché della dichiarazione congiunta n. 1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per avere la Corte territoriale qualificato la clausola di ultrattività del CCNL sanità privata del 19/01/2005 come relativa ad un termine di durata piuttosto che ad una condizione risolutiva, tale da trasformare il CCNL in uno a tempo indeterminato, con conseguente libera recedibilità di una delle parti dopo il 31/12/2005. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già affermato che icontratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti. L'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo quanto prevede l'art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (Cass. sez. un. n. 11325/2005). Ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta di stipulare un’eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma. Ciò è quanto accaduto nella specie. Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti citati dai giudici d’appello proprio con riferimento all’art. 4, co. 2, CCNL c.d. sanità privata, alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell’an, benché privo di una precisa collocazione cronologica ossia incerto soltanto nel quando(Cass.nn.3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021; Cass. n. 33892/2022). Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia del CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa Corte (ex multisCass. n. 21537/2019) e riconosciuto anche dalla ricorrente, secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all’ambito del presente giudizio). Peraltro, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002). Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato,seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n. 25062/2013). Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente – appunto – la scadenza del termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall’associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest’ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale. Nel caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al 31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l’08ottobre 2020, e pertanto fino a quella data era certamente vincolante nei confronti dell’odierna ricorrente, con conseguente inefficacia della sua disdetta del gennaio 2020. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 4, co. 2, ccnl sanità privata 19/01/2005, 1346, 1373, 1418, 1422 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare la nullità della clausola di ultrattività pattizia del CCNL sanità privata del 19/01/2005 per la sua indeterminatezza, in violazione dell’art. 1346 c.c. Il motivo è infondato. La clausola non è di contenuto indeterminato, in quanto individua esattamente e specificamente l’evento (rinnovazione del CCNL) al quale è collegata la cessazione della durata (rectius dell’efficacia) del CCNL, che deve ritenersi certo nell’an– visto il si stema di relazioni industriali, nel quale la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo rappresentano i principali strumenti dell’attività svolta dai soggetti collettivi ex art. 39 Cost. – ed incerto solo nel quando, incertezza connaturata all’inesistenza di obblighi a contrarre nell’ambito dell’attività sindacale e, in generale, nel nostro ordinamento (salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore, nella specie insussistenti). 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà fra i principi enunciati in materia di recesso dal CCNL e la decisione, in violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. In particolare denunzia la contraddittorietà di quel passo della motivazione, in cui i giudici d’appello hanno affermato: “ANLF avrebbe potuto recedere da esso [il CCNL [OSCURATO:PERSONA]] solo ed esclusivamente nel momento in cui fosse venuto a scadenza (ovvero alla sottoscrizione del nuovo CCNL)”. Il motivo è infondato, poiché vi è perfetta coerenza fra il principio postulato – conforme a consolidata giurisprudenza di legittimità – e la decisione assunta. Quel passo della motivazione va soltanto corretto: come sopra si è detto, il recesso dal CCNL effettivamente non è necessario una volta che il termine finale sia scaduto. Il recesso assumerebbe invece tutta la sua rilevanza soltanto nel caso in cui il CCNL avesse una durata indeterminata, ipotesi che tuttavia non ricorre nella specie. Inoltre, la comunicazione dell’associazione ricorrente del 27/01/2020 – ossia che dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe variato il CCNL applicato ai rapporti di lavoro delle controricorrenti – ha perduto la sua rilevanza a fronte del comportamento delle medesima associazione, accertato in punto di fatto dalla Corte d’Appello in termini di prolungata applicazione del CCNL sanità privata (ossia quello rispetto al quale era stata intimata la “disdetta” in data 27/01/2020) anche dopo la sua scadenza rappresentata dal suo rinnovo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte territoriale, con un apprezzamento di fatto, ha ritenuto questo un vero e proprio comportamento concludente contrario a quella comunicazione del 27/01/2020, idoneo come tale a neutralizzarne ogni possibile rilevanza. Dunque è esatto in via di principio, come afferma la ricorrente, che “quantomeno a decorrere dal 08.10.2020 ALNF era libera di applicare il [OSCURATO:PERSONA] o anche di non applicarne nessuno, attesa l’efficacia e la validità del recesso/disdetta … comunicati tempestivamente” (v. ricorso per cassazione, p. 35). Ma la Corte d’appello ha accertato che questa libertà si è tradotta in una scelta ben precisa, effettuata mediante comportamento concludente, di continuare ad applicare proprio il CCNL sanità privata che era stato rinnovato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. In particolare il comportamento concludente è stato ravvisato nella continuata e prolungata applicazione di quel CCNL sanità privata anche dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e fino al 10/12/2020, quando intervenne la nuova dichiarazione dell’associazione di voler applicare il diverso [OSCURATO:PERSONA], dichiarazione a questo punto irrilevante, poiché ormai l’associazione “[OSCURATO:PERSONA]” – pur non essendo più iscritta ad ARIS, ossia ad una delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie anche del rinnovo del CCNL sanità privata, poi divenuto [OSCURATO:PERSONA] – mediante quel comportamento concludente si era vincolata all’applicazione di quel CCNL. 4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4) , c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà tra i fatti accertati e la sussistenza di un comportamento concludente, in violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp.att.10 c.p.c. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha compiuto l’accertamento in fatto assegnando significato logico ed univoco ad una pluralità di comportamenti, quali la “sospensione” della disdetta del CCNL sanità per il periodo 01/02/2020 – 08/10/2020 e la continuata applicazione di quel medesimo CCNL per un apprezzabile periodo successivo alla scadenza, cioè dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data del suo rinnovo, che integrava anche scadenza di quello precedente del 2005 e che quindi avrebbe legittimato la non applicazione di quel CCNL ormai scaduto) fino al 10/12/2020. 5.-Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1326, 1327, 1372 e 2069 c.c. per avere la Corte territoriale accertato un comportamento concludente invece inesistente, nonché degli artt. 1, 51 e 54 [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e relativa tabella 1 allegata. Il motivo è inammissibile perché sollecita a questa Corte una diversa valutazione dei comportamenti concreti tenuti e delle dichiarazioni rese dall’associazione nel corso del tempo, interdetta in sede di legittimità in quanto riservata al giudice di merito. 6.-Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 4, co. 2, ccnl sanità privata 19/01/2005, 1 e 4 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 1373, 1704, 1722 e 2069 c.c. per avere la Corte territoriale negato rilevanza all’avvenuto recesso di essa associazione da ARIS, quale associazione datoriale di rappresentanza della categoria, comunicato in data 29/07/2020 e quindi prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente inapplicabilità almeno del [OSCURATO:PERSONA] stipulato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il motivo è infondato. E’ vero che alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ARIS, che aveva sottoscritto il [OSCURATO:PERSONA] (sostitutivo del CCNL sanità privata del 2005), non rappresentava più l’odierna ricorrente, in quanto quest’ultima era receduta dal vincolo associativo sin da luglio 2020. Ma è altresì vero che la Corte d’Appello ha ravvisato la ragione dell’applicabilità del nuovo [OSCURATO:PERSONA] non nel meccanismo della rappresentanza sindacale, bensì nel fatto dell’applicazione integrale di quel CCNL continuata anche dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e fino al 10/12/2020, ritenuta – con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità – integrante gli estremi del comportamento concludente in termini di recezione tacita o implicita di quella determinata “fonte” collettiva e anche del suo rinnovo (v. sentenza impugnata, p. 11). Tanto è sufficiente a ritenere sussistente il vincolo ad applicare il [OSCURATO:PERSONA] in virtù, appunto, di quella recezione tacita o implicita. 7.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4) , c.p.c. la ricorrente lamenta l’omessa statuizione circa il motivo di impugnazione sulla qualificazione del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in termini di “accordo separato”, in violazione degli artt. 112, 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c. Il motivo è infondato. Come ammette la stessa ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 45), la Corte territoriale ha preso in esame quel motivo di appello alle pagine 10 e 11 della sentenza, escludendo la natura di “accordo separato” in considerazione del non coincidente ambito applicativo, se non in parte. Che poi questa sia stata un’interpretazione errata del [OSCURATO:PERSONA] del 2012 – di cui non sarebbero stati considerati alcuni articoli, che secondo la tesi della ricorrente disciplinavano proprio il passaggio dal CCNL sanità privata al [OSCURATO:PERSONA] –è questione del tutto diversa, che la ricorrente avrebbe semmai dovuto prospettare e far valere sotto il diverso profilo della violazione diretta di “norme di diritto” contenute nel CCNL cit. Infine l’esatta qualificazione giuridica di quel [OSCURATO:PERSONA] del 2012 in termini di “accordo separato” rappresenta una questione priva di rilievo a fronte dell’accertamento – compiuto dalla Corte territoriale in punto di fatto –dell’avvenuta continuata applicazione del CCNL sanità privata 2005 anche per il periodo dal 2012 in poi e fino al 10/12/2020, dunque per un periodo più che apprezzabile, ritenuto concludente in quanto significativo della volontà dell’Associazione “[OSCURATO:PERSONA]” di mantenere ferma la disciplina collettiva contenuta in quel CCNL sanità privata e, quindi, di non applicare il [OSCURATO:PERSONA] quand’anche “accordo separato”. 8.-Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa pronunzia sul motivo di impugnazione relativo agli effetti dell’iscrizione delle lavoratrici alla [OSCURATO:PERSONA] che aveva stipulato anche il [OSCURATO:PERSONA], vincolando quindi le sue iscritte, in violazione degli artt. 112, 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c. Il motivo è infondato. Contrariamente all’assunto della ricorrente, alle pagine 10 e 11 della sentenza impugnata la Corte territoriale ha preso in esame la tesi dell’associazione, secondo cui la non applicazione del CCNL sanità privata e l’applicazione del [OSCURATO:PERSONA] si imporrebbe “quantomeno nei confronti dei lavoratori aderenti alla sigla sindacale firmataria dell’accordo separato”, ossia alla [OSCURATO:PERSONA] che aveva stipulato anche il [OSCURATO:PERSONA], considerato dall’odierna ricorrente “accordo separato”. Ed ha espressamente respinto questa tesi, escludendo che il [OSCURATO:PERSONA], pur stipulato dalla stessa sigla sindacale dei lavoratori ([OSCURATO:PERSONA]) che a suo tempo nel 2005 aveva stipulato il CCNL sanità privata, avesse la specifica finalità di sostituirsi con effetto estintivo all’altro contratto collettivo o di modificarne il contenuto. A ciò si aggiunga la rilevanza riconosciuta comunque al comportamento concludente più volte sopra ricordato, manifestatosi in termini di applicazione continuativa del CCNL sanità privata anche negli anni dal 2012 in poi e fino al 10/12/2020, ad onta della dichiarazione di “disdetta” del 27/01/2020. Tanto è ampiamente sufficiente ad esprimere ed a motivare la decisione anche su quel motivo di appello. 9.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della pluralità delle controricorrenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 16.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e acc
Sentenza Cassazione n. 26947/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris