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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2026

Cassazione n. 23089/2026

Testo disponibile della fonte

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mpore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mocci, giusta procura in atti;- ricorrente -Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;- resistente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.1048/2019, depositata il 26/02/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.1048/2019 è stato rigettato l’appello, proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. di ManciniNumero registro generale 28060/2019Numero sezionale 5100/2026Numero di raccolta generale 23089/2026Data pubblicazione 13/07/2026Nello e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Commissione TributariaProvinciale di Viterbo n. 126/2017, con la quale era stato rigettato il ricorsoproposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento n.TKL02PF01476/2015.2.

La CTR, in particolare, ha ritenuto, in continuità con il giudice di primecure, che: a) la allegata nullità della notifica dell’avviso di accertamento erada ritenersi sanata in virtù della avvenuta impugnazione dell’atto da partedella società contribuente; b) non sussistevano i presupposti per ritenerenecessaria la partecipazione al giudizio, quali litisconsorti, dei soci; c)l’avviso di accertamento era stato ritualmente sottoscritto da un funzionariodella carriera direttiva.3.

La società ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenzad’appello, affidandolo a due motivi.4.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipareall’eventuale discussione.5.

In data 4.6.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione, in relazioneall’art. 360 cod. proc. civ., dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, evidenziandoche la relata di notifica dell’avviso di accertamento impugnato è daconsiderarsi nulla, sia in quanto priva dell’indicazione del nominativo delsoggetto cui era stato consegnato l’atto e della data di consegna, sia perl’illeggibilità della sottoscrizione del messo notificatore; deriverebbe da ciòche l’atto impugnato va ritenuto siccome conosciuto dalla contribuente soloal momento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,ossia l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data successiva a quella di scadenza del termine perl’esercizio del potere di accertamento, coincidente con il 31.12.2015, conconseguente decadenza dell’Amministrazione dalla potestà accertativa.Numero registro generale 28060/2019Numero sezionale 5100/2026Numero di raccolta generale 23089/2026Data pubblicazione 13/07/20262.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione, in relazioneall’art. 360 cod. proc. civ., dell’art. 14 del d. lgs. n. 546/1992, evidenziandodi aver fatto presente, fin dal primo grado, la necessità di integrare ilcontraddittorio nei confronti dei soci, trattandosi di accertamento emessonei confronti di una società di persone, e censurando il reiterato rigetto ditale istanza da parte della CTP e della CTR.1.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione, in relazioneall’art. 360 cod. proc. civ., dell’art. 42, commi 1 e 2, del d.P.R. 600/73, inrelazione alla mancata declaratoria di nullità dell’atto impositivo perchésottoscritto da soggetto privo di poteri dirigenziali.2.

Il secondo motivo evoca una questione di carattere processuale,fondato sul presupposto che la ricorrente è una società in nome collettivo.Per tale tipologia societaria, in caso di accertamento che riguardi le impostedirette - con conseguente attribuzione del reddito, per trasparenza, ai soci- questa Corte ha affermato (Sez. 5, ordinanza n. 28060 del 30/10/2024,Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018; S.U. nn. 1052/2007 e14815/08; conf., ex multis, Cass., sez.

V, nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13,13073/12, 23096/12; ancora Cass. n. 17549 del 02/09/2016) che, in temadi contenzioso tributario, l’unitarietà dell'accertamento che è alla base dellarettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle deisingoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di unlitisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investitodal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedereall'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 546 del1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d’ufficio- in ogni stato e grado del processo.3.

Deriva da quanto sopra che la questione sollevata con il secondomotivo non si risolve nella mera prospettazione di una diversainterpretazione della norma processuale, ma implica la necessità diNumero registro generale 28060/2019Numero sezionale 5100/2026Numero di raccolta generale 23089/2026Data pubblicazione 13/07/2026accertare se l’avviso di accertamento, nei confronti della società, sia statoemesso anche per il recupero delle imposte dirette, oltre che dell’IVA.4.

Secondo i principi elaborati da questa Corte, ove vengano dedotti viziprescrizioni processuali la cui verifica dipende dal contenuto degli atti, laCorte di cassazione è giudice del fatto processuale ed è pertanto legittimataa procedere all’esame diretto del fascicolo del merito (Sez. 1, Sentenza n.16164 del 30/07/2015; Sez. 1, Sentenza n. 17653 del 15/10/2012; Sez. 6- 5, Ordinanza n. 5971 del 12/03/2018).5.

In fattispecie analoghe è stato ritenuto necessario disporrel’acquisizione dei fascicoli di primo e secondo grado al fine di verificarel’effettiva sussistenza della dedotta causa estintiva, con rinvio della causa anuovo ruolo.6.

Ciò posto, e alla luce di quanto osservato sin qui, il collegio ritienenecessario procedere, ai fini della decisione, all'acquisizione del fascicolod'ufficio del doppio grado del giudizio di merito, con rinvio della causa anuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l'adempimento.

P.Q.MLa Corte dispone l'acquisizione del fascicolo d’ufficio del doppio grado delgiudizio di merito e rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mocci, giusta procura in atti;- ricorrente -Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;- resistente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.1048/2019, depositata il 26/02/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.1048/2019 è stato rigettato l’appello, proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. di ManciniNumero registro generale 28060/2019Numero sezionale 5100/2026Numero di raccolta generale 23089/2026Data pubblicazione 13/07/2026Nello e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Commissione TributariaProvinciale di Viterbo n. 126/2017, con la quale era stato rigettato il ricorsoproposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento n.TKL02PF01476/2015.2. La CTR, in particolare, ha ritenuto, in continuità con il giudice di primecure, che: a) la allegata nullità della notifica dell’avviso di accertamento erada ritenersi sanata in virtù della avvenuta impugnazione dell’atto da partedella società contribuente; b) non sussistevano i presupposti per ritenerenecessaria la partecipazione al giudizio, quali litisconsorti, dei soci; c)l’avviso di accertamento era stato ritualmente sottoscritto da un funzionariodella carriera direttiva.3. La società ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenzad’appello, affidandolo a due motivi.4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipareall’eventuale discussione.5. In data 4.6.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione, in relazioneall’art. 360 cod. proc. civ., dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, evidenziandoche la relata di notifica dell’avviso di accertamento impugnato è daconsiderarsi nulla, sia in quanto priva dell’indicazione del nominativo delsoggetto cui era stato consegnato l’atto e della data di consegna, sia perl’illeggibilità della sottoscrizione del messo notificatore; deriverebbe da ciòche l’atto impugnato va ritenuto siccome conosciuto dalla contribuente soloal momento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,ossia l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data successiva a quella di scadenza del termine perl’esercizio del potere di accertamento, coincidente con il 31.12.2015, conconseguente decadenza dell’Amministrazione dalla potestà accertativa.Numero registro generale 28060/2019Numero sezionale 5100/2026Numero di raccolta generale 23089/2026Data pubblicazione 13/07/20262. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione, in relazioneall’art. 360 cod. proc. civ., dell’art. 14 del d. lgs. n. 546/1992, evidenziandodi aver fatto presente, fin dal primo grado, la necessità di integrare ilcontraddittorio nei confronti dei soci, trattandosi di accertamento emessonei confronti di una società di persone, e censurando il reiterato rigetto ditale istanza da parte della CTP e della CTR.1. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione, in relazioneall’art. 360 cod. proc. civ., dell’art. 42, commi 1 e 2, del d.P.R. 600/73, inrelazione alla mancata declaratoria di nullità dell’atto impositivo perchésottoscritto da soggetto privo di poteri dirigenziali.2. Il secondo motivo evoca una questione di carattere processuale,fondato sul presupposto che la ricorrente è una società in nome collettivo.Per tale tipologia societaria, in caso di accertamento che riguardi le impostedirette - con conseguente attribuzione del reddito, per trasparenza, ai soci- questa Corte ha affermato (Sez. 5, ordinanza n. 28060 del 30/10/2024,Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018; S.U. nn. 1052/2007 e14815/08; conf., ex multis, Cass., sez. V, nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13,13073/12, 23096/12; ancora Cass. n. 17549 del 02/09/2016) che, in temadi contenzioso tributario, l’unitarietà dell'accertamento che è alla base dellarettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle deisingoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di unlitisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investitodal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedereall'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 546 del1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d’ufficio- in ogni stato e grado del processo.3. Deriva da quanto sopra che la questione sollevata con il secondomotivo non si risolve nella mera prospettazione di una diversainterpretazione della norma processuale, ma implica la necessità diNumero registro generale 28060/2019Numero sezionale 5100/2026Numero di raccolta generale 23089/2026Data pubblicazione 13/07/2026accertare se l’avviso di accertamento, nei confronti della società, sia statoemesso anche per il recupero delle imposte dirette, oltre che dell’IVA.4. Secondo i principi elaborati da questa Corte, ove vengano dedotti viziprescrizioni processuali la cui verifica dipende dal contenuto degli atti, laCorte di cassazione è giudice del fatto processuale ed è pertanto legittimataa procedere all’esame diretto del fascicolo del merito (Sez. 1, Sentenza n.16164 del 30/07/2015; Sez. 1, Sentenza n. 17653 del 15/10/2012; Sez. 6- 5, Ordinanza n. 5971 del 12/03/2018).5. In fattispecie analoghe è stato ritenuto necessario disporrel’acquisizione dei fascicoli di primo e secondo grado al fine di verificarel’effettiva sussistenza della dedotta causa estintiva, con rinvio della causa anuovo ruolo.6. Ciò posto, e alla luce di quanto osservato sin qui, il collegio ritienenecessario procedere, ai fini della decisione, all'acquisizione del fascicolod'ufficio del doppio grado del giudizio di merito, con rinvio della causa anuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l'adempimento. P.Q.MLa Corte dispone l'acquisizione del fascicolo d’ufficio del doppio grado delgiudizio di merito e rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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