CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 27571/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 110, 640, comma 1, e 497-bis, comma 2, cod. pen., tramite il difensore, ricorre, con un solo motivo, per ottenere l'annullamento della sentenza in data 11 ottobre 2022 con la quale la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza di primo grado, che gli aveva applicato la pena di anni due e mesi nove di reclusione. 2. Il motivo proposto denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cpv. cod. pen. dei fatti di cui alla regiudicanda con quelli oggetto della sentenza n. 3497/2018, avanzata in data 10 ottobre 2022, mediante conclusioni scritte ritualmente depositate, corredate dalla citata sentenza, munita di attestazione di passaggio in giudicato. 3. Con requisitoria in data 13 aprile 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Va, preliminarmente, rilevato che il giudizio di appello non è stato celebrato nella forma cartolare di cui all'art. 23-bis dl. n. 137 del 2020, ma nella forma dell'udienza pubblica di cui all'art. 602 cod. proc. pen.. Donde, le conclusioni rassegnate dal difensore di fiducia dell'appellante, trasmesse alla Cancelleria della Corte di appello di Milano in data 10 ottobre 2022, devono essere configurate alla stregua di presentazione di un motivo nuovo, giacché la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione non era stata avanzata con l'originario atto di appello: motivo, tuttavia, inammissibile, perché tardivamente proposto, ossia oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza di discussione del gravame (nel caso di specie tenutasi 1'11 ottobre 2022). 2. Nel caso di specie, infatti, non può trovare applicazione il principio di diritto secondo il quale è ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello, la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell'appello, con cui quindi non è stato possibile dedurla, non operando in siffatta situazione il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati, perché trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto a pplicabile in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 33098 del 01/07/2021, Rv. 281915; Sez. 2, n. 12068 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 263008), atteso che la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto ex art. 497-bis cod. pen., commesso in Gravina di Catania 27 luglio 2018, in relazione al quale era chiesta l'applicazione della disciplina della continuazione con i reati di cui alla regiudicanda, era divenuta esecutiva in data 26 febbraio 2020, quindi addirittura ben prima della pronuncia, in data 19 aprile 2021, della sentenza di condanna del Giordano per i fatti devoluti al giudizio della Corte di appello di Milano. 3. Del resto, pur a volere assegnare allo scritto difensivo il valore di memoria conclusiva, questa Corte si è già espressa sul tema affermando che il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello (Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Rv. 280424; Sez. 6, n. 614 del 22/12/1988, dep. 1990, Rv. 183055), di modo che è conforme all'effetto devolutivo dell'appello la sentenza che non si pronunci in ordine al nesso di continuazione, con altro reato già oggetto di condanna irrevocabile, per essere stata la questione prospettata non già con i motivi di appello ma soltanto con la formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 17077 del 08/02/2011, Rv. 250245; conf. Sez. 2, n. 10470 del 12/02/2016, Rv. 266655; Sez. 5, n. 3867 del 07/10/2014, dep. 2015, Rv. 262679). 4. Dato atto, per ragioni di completezza, che il sostituto processuale (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) del difensore di fiducia dell'imputato non ha neppure insistito, in sede di conclusioni rassegnate all'esito della discussione orale svoltasi nel giudizio di appello, per l'applicazione della continuazione nei termini illustrati nella memoria difensiva, va, comunque, ribadito il principio di diritto secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, non è deducibile quale violazione di legge il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con reato già giudicato quando la relativa questione non sia stata proposta con atto di appello, o non sia divenuta attuale dopo il termine per la proposizione di quest'ultimo, non comportando la stessa effetti sulla legalità della pena e potendo il predetto riconoscimento essere valutato d'ufficio nell'esercizio di una mera facoltà giudiziale (Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Rv. 277745). 5. S'impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00