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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 35581/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 10/2/2025, ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riqualificando il reato nella forma tentata e rideterminando la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in mesi 2 di reclusione ed euro 60,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624 cod.pen., con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. equivalente alla contestata recidiva.

2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo, mancanza di motivazione in ordine a specifico motivo di appello ed erronea applicazione della legge penale.

Il ricorrente censura l'omessa motivazione della Corte territoriale per asserita impossibilità di configurare il concorso nel reato, atteso che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato separatamente e che l'esito di quel giudizio non era stato acquisito.

Deduce altresì che il difetto di prova del reato presupposto avrebbe dovuto indurre la Corte d'Appello ad escludere il concorso, versandosi nell'ipotesi di reato impossibile di cui all'art. 49 c. 2 cod.pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Il motivo dedotto si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, estraneo al sindacato di legittimità, e non si confronta con la congrua motivazione resa dalla Corte territoriale.

I giudici d'appello hanno adeguatamente ricostruito la dinamica del fatto sulla base dell'istruttoria dibattimentale: sono puntualmente richiamate le risultanze sulla base delle quali è stato accertato che, il 10 luglio 2019, il [OSCURATO:PERSONA] pose in essere materialmente la condotta furtiva il furto presso la farmacia "[OSCURATO:PERSONA]", mentre il Salerno si era posizionato vicino al bancone per coprire l'azione repentina di impossessamento, cercando poi di uscire insieme ((pagina 3 della sentenza, 10 cpv.).

La condotta di Salerno, è stata logicamente ritenuta integrativa del concorso in quanto agevolatrice dell'esecuzione del reato, compiutamente accertato nella medesima sede.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. v P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 10/2/2025, ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riqualificando il reato nella forma tentata e rideterminando la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in mesi 2 di reclusione ed euro 60,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624 cod.pen., con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. equivalente alla contestata recidiva. 2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo, mancanza di motivazione in ordine a specifico motivo di appello ed erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente censura l'omessa motivazione della Corte territoriale per asserita impossibilità di configurare il concorso nel reato, atteso che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato separatamente e che l'esito di quel giudizio non era stato acquisito. Deduce altresì che il difetto di prova del reato presupposto avrebbe dovuto indurre la Corte d'Appello ad escludere il concorso, versandosi nell'ipotesi di reato impossibile di cui all'art. 49 c. 2 cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo dedotto si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, estraneo al sindacato di legittimità, e non si confronta con la congrua motivazione resa dalla Corte territoriale. I giudici d'appello hanno adeguatamente ricostruito la dinamica del fatto sulla base dell'istruttoria dibattimentale: sono puntualmente richiamate le risultanze sulla base delle quali è stato accertato che, il 10 luglio 2019, il [OSCURATO:PERSONA] pose in essere materialmente la condotta furtiva il furto presso la farmacia "[OSCURATO:PERSONA]", mentre il Salerno si era posizionato vicino al bancone per coprire l'azione repentina di impossessamento, cercando poi di uscire insieme ((pagina 3 della sentenza, 10 cpv.). La condotta di Salerno, è stata logicamente ritenuta integrativa del concorso in quanto agevolatrice dell'esecuzione del reato, compiutamente accertato nella medesima sede. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. v P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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