CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24334/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, inproprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di2026Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli3315avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 262/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE,depositata il 05/04/2022 R.G.N. 328/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24382/2022Numero sezionale 3315/2026Numero di raccolta generale 24334/2026Data pubblicazione 31/07/2026RILEVATO CHELa Corte di Appello di Firenze confermava la pronuncia diprimo grado che aveva respinto l’opposizione propostadalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di EspositoEmanuela avverso un avviso di addebito emessodall’Inps e avente a oggetto il recupero di sgravi concessiin forza dell’art.1, co.178 l. n.208/15. A seguito diaccertamento ispettivo era risultato che il dipendenteassunto dalla ditta aveva lavorato “in nero” per unagiornata nei sei mesi precedenti; gli ispettori e anchel’Inps avevano qualificato il rapporto di lavoro comerapporto a tempo indeterminato e tale qualificazione nonera stata contestata dalla appellante;conseguentemente, lo sgravio non era dovuto, dovendoriconoscersi il relativo diritto sulla base del solo elementooggettivo della assenza di lavoro subordinato a tempoindeterminato nei sei mesi antecedenti l’assunzione,indipendentemente dalla consapevolezza o meno daparte del datore della pregressa sussistenza di unrapporto di lavoro.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] di EspositoEmanuela ricorre per tre motivi.L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi aconferire procura in calce al ricorso notificato.All’odierna udienza camerale, il collegio fissava il terminedi 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione degli artt.1, co.178 l. n.208/15 e 1,co.118 l. n.190/14, per avere la Corte d’appelloaffermato la pregressa sussistenza di un rapporto dilavoro a tempo indeterminato senza aver svolto alcunNumero registro generale 24382/2022Numero sezionale 3315/2026Numero di raccolta generale 24334/2026Data pubblicazione 31/07/2026accertamento in tal senso, risultando che il lavoratoreaveva prestato una sola giornata di attività. Il motivocontesta la sentenza anche laddove ha affermatol’irrilevanza della inconsapevolezza in capo alla dittadella pregressa assunzione: in tal modo verrebbero lesi iprincipi di certezza del diritto e di legittimo affidamento.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazionedegli artt.2697 c.c. e 210 c.p.c., per avere la Corted’appello attribuito fede privilegiata alle risultanze delverbale ispettivo, senza considerare altre provedocumentali e negando ingresso a istanze istruttorie.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione degliartt.115 e 116 c.p.c., per avere la Corte ritenuto noncontestata dall’odierna ricorrente la sussistenza di unrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, eper aver applicato il principio di non contestazione nonad un fatto storico, bensì ad una qualificazione giuridicadi tale fatto.Rilievo logico preliminare ha il terzo motivo.Esso è fondato.È pacifico il fatto storico per cui il lavoratore assuntolavorò in precedenza presso altro datore di lavoro un sologiorno; l’assunzione di tale lavoratore non fu maidenunciata e dunque si trattò di lavoro “in nero”.Secondo la Corte d’appello, gli ispettori e l’Inpsqualificarono il rapporto di lavoro come subordinato atempo indeterminato; inoltre, l’appellante, nel ricorsointroduttivo di primo grado, non aveva contestato che ilrapporto fosse qualificato come a tempo indeterminato.Sulla base di tali argomenti, la Corte ha concluso per lanon necessità di alcuna attività istruttoria, poiché “nonsussiste contestazione sul fatto che ebbe a trattarsi di unNumero registro generale 24382/2022Numero sezionale 3315/2026Numero di raccolta generale 24334/2026Data pubblicazione 31/07/2026rapporto di lavoro qualificato come a tempoindeterminato” e, ancora, “non vi è dubbio chel’assunzione presso altro datore di lavoro qualificata atempo indeterminato e avvenuta nei sei mesiantecedenti all’assunzione da parte dell’appellante siapreclusiva degli sgravi” di cui all’art., 1, co.178 l.n.208/15.Emerge dunque dalla sentenza che la Corte non accertòin fatto se le parti intesero concludere un rapporto dilavoro subordinato a tempo indeterminato, poi svoltosiper una sola giornata. L’unico dato di fatto acclarato èche si trattò di una giornata di lavoro non denunciata edunque irregolare. Che la prestazione di tale giornatalavorativa sia invece stata resa entro un contratto dilavoro subordinato a tempo indeterminato non è statooggetto di accertamento, ritenendolo la Corte superfluoalla luce della non contestazione ex art.115 c.p.c. delladitta ricorrente sulla qualificazione data dall’Ispettoratoe dall’Inps dell’attività lavorativa.Così facendo, la Corte è incorsa in violazione dell’art.115c.p.c., poiché il principio di non contestazione riguardafatti storici e non attività valutative (Cass.6172/20)basate su canoni giuridici, quale è la qualificazionegiuridica in contratto di lavoro subordinato a tempoindeterminato di un certo fatto storico, ovvero laprestazione di una giornata di lavoro irregolare. Laqualificazione operata dall’Ispettorato e dall’Inps risultairrilevante, competendo la qualificazione giuridica di uncerto fatto al giudice (Cass.15339/20). Dal canto suo, laCorte d’appello non ha compiuto tale qualificazione, nonha cioè affermato che il fatto storico - costituito dallasingola giornata di lavoro non denunciata - dovevaNumero registro generale 24382/2022Numero sezionale 3315/2026Numero di raccolta generale 24334/2026Data pubblicazione 31/07/2026necessariamente essere sussunto nel tipo negoziale delcontratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;la Corte d’appello ha invece ritenuto rilevante, ai finidella prova dei fatti costitutivi del diritto allo sgravio exart.1, co.178 l. n.208/15, la mancata contestazione suuna qualificazione giuridica della controparte; in ciòfalsamente applicando l’art.115 c.p.c.I restanti motivi sono assorbiti.La sentenza va in conclusione cassata e la causa rinviataalla Corte d’appello di Firenze per le determinazioniconseguenti ai principi sopra esposti, nonché per lastatuizione sulle spese di lite del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti irestanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Firenze, in diversa composizione, anche perle spese di lite del presente giudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 9.7.26La Presidente