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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 11818/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 10/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628, commi secondo e terzo n. 1, cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso(le cui ragioni venivano ribadite con memoria), che censura la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio della motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 2 sull'attendibilità della perizia del consulente nominato dal Tribunale); Considerato che il secondo motivo di ricorso (le cui ragioni venivano ribadite con memoria), che contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato quale autore della rapina contestata, è manifestamente infondato in quanto la motivazione del provvedimento impugnato risulta connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, avendo il giudice valorizzato i numerosi riscontri alla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro conosceva personalmente l'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 10/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628, commi secondo e terzo n. 1, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso(le cui ragioni venivano ribadite con memoria), che censura la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio della motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 2 sull'attendibilità della perizia del consulente nominato dal Tribunale); Considerato che il secondo motivo di ricorso (le cui ragioni venivano ribadite con memoria), che contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato quale autore della rapina contestata, è manifestamente infondato in quanto la motivazione del provvedimento impugnato risulta connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, avendo il giudice valorizzato i numerosi riscontri alla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro conosceva personalmente l'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11818/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris