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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 35302/2023

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27899-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 403/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/05/2021 R.G.N. 190/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per il rigetto dei ricorsi principale e incidentale; Oggetto R.G.N.27899/2021 Cron.

Rep.

Ud.10/10/2023 PU udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 403 del 2021, ha accolto in parte l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Interno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva integralmente accolto la domanda proposta dal medesimo Moccia, tesa ad ottenere l’accertamento della condizione di vittima del dovere con il riconoscimento del diritto a fruire della speciale elargizione di cui all’art. 5 l. n. 206/2004 ed art. 1 l. n. 302 del 1990 nella misura dell’invalidità accertata ( pari al 7%), dell’assegno vitalizio mensile di cui all’art. 5,terzo comma, l. n. 206/2004 e, dell’assegno vitalizio mensile di cui all’art. 2, comma 1, l. n. 407 del 1998, nonché all’esenzione dal pagamento del ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria.

Ad avviso della Corte territoriale, era infondato il motivo d’appello con cui il Ministero aveva insistito per l’insussistenza del presupposto dell’essersi l’evento verificato in presenza di un rischio ulteriore rispetto a quello ordinario di servizio, come richiesto dal comma 563 dell’art. 1 della l. n. 266 del 2005; ciò il Ministero aveva sostenuto in quanto l’intervento del Moccia (agente della polizia di Stato addetto a compiti d’ufficio immigrazione, non implicanti il confronto con il pubblico) era corso in aiuto di una collega addetta al front office, trovatasi a doverfronteggiare la condotta violenta e minacciosa di un utente.

In particolare, la Corte ha richiamato precedenti di legittimità che hanno ritenuto sufficiente, per l’applicazione del citato comma, che l’evento si verifichi nel contrasto con ogni tipo di criminalità.

Diversamente da quanto richiesto dal successivo comma 564, di cui comunque l’appellato, con impugnazione incidentale condizionata, aveva chiesto l’applicazione.

La Corte territoriale ha invece accolto l’ulteriore motivo d’appello con il quale era stata impugnata la sentenza di primo grado che aveva acco lto integral mente la domanda , pur in presenza di un accertamento sanitario pari al solo 7% di invalidità,mentre la legge richiedeva una inabilità almeno di un quarto derivata dall’evento.

La Corte d’appello ha rilevato che sia l’art. 5, comma tre, l. n. 206/2004 che l’art. 2, comma 1, l. n. 407/1998 non indicavano che il parametro di inabilità si riferisse alla capacità di lavoro specifica e non a quella generica; in ogni caso, non si sarebbe fornita alcuna prova, né allegazione, di una capacità di lavorospecifica del tutto assente che avrebbe comportato la dispensa dal servizio.

La sentenza ha quindi concluso rilevando che la c.t.u. aveva accertato un grado di inabilità permanente pari al 7%, sul quale si era formato il giudicato interno, per cui non poteva ritenersi integrato il requisito biologico minimo rappresentato da una riduzione della capacità di lavoro pari almeno al 25%.

Avverso tale sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi e successiva memoria.

Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso e ricorso incidentale basato su un motivo.

Il P.G. ha rassegnato anche conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n. 407/1998, 5 l. n. 206/2004 ai fini dell’ottenimento degli assegni vitalizi ivi previsti.

Si evidenzia l’errore interpretativo commesso dalla sentenza impugnata nell’aver ritenuto il rinvio alla nozione di capacità lavorativa quale capacità lavorativa generica e non specifica; a causa di tale errore , era stata negata rilevanza alla circostanza che il danno subito alla mano aveva determinato la definitiva inabilità rispetto all’uso delle armi.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione di norme di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5) c.p.c., quanto al la avvenuta produzione in giudizio in primo grado (documento 8) dell’atto con il quale era stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio, con ogni consequenziale effetto anche in ordine agli assegni de quibus.

Con il terzo motivo del ricorso principale , si deduce la violazione degli artt. 115 c.p.c. e/o 416 c.p.c. ed in generale del principio di non contestazione, in relazione alla circostanza, mai contestata dal Ministero, che il ricorrente aveva subito una grave menomazione della propria capacità lavorativa specifica.

Con il quarto motivo, proposto in caso di rigetto del primo motivo, si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 1-11 del decreto del Ministero della n. 55 del 2014 come modificato del decreto n. 37 del 2018, in punto di liquidazione delle spese che la sentenza aveva compensato per metà, liquidandole nell’intero in euro 2400,00, sia per il primo che per il secondo grado.

Si denuncia la violazione dei minimi tabellariin quanto il valore della controversia era indeterminato, corrispondente al valore economico massimo, con individuazione del minimo in euro 5565,00.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale, il Ministero dell’Internodeduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 563, l. n. 266 del 2005, reiterando la tesi della necessità di accertare che l’evento derivi dall’inverarsi di un rischio specifico ulteriore, rispetto a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali.

Il ricorso incidentale, da trattare in via prioritaria perché il suo eventuale accoglimento determinerebbe l’integrale rigetto delle domande originariamente proposte da [OSCURATO:PERSONA], è infondato giacché, come ha osservato il P.G., la sentenza impugnata ha accertato che le lesioni subite dal Moccia de vono ritenersi eziologicamente riferibili alla colluttazione con un cittadino extracomunitario, all’esito della richiesta di intervento presso il cd. front office della Questura di Modena in data 7.6.2012 ed al fine di impedire la commissione di illeciti.

Tale circostanza, neanche contestata dal Ministero, è certamente sussumibile all’interno della previsione di cui al comma 563 dell’art. 1 l. n. 266 del 2005 che, nella interpretazione che ne ha dato questa Corte di legittimità, richiede solo che l’evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l’esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ("il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali" (Cass., S.U., 4 maggio 2017, n. 10791, punto

2.2. dei "Motivi della decisione"; Cass. 17892 del 2023).

E' sufficiente, dunque, che si configuri un'operazione di soccorso e non è richiesta la dimostrazione di particolari condizioni ambientali oppure operative, requisito concernente la diversa fattispecie della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564.

Quanto al ricorso principale, relativamente ai primi tre motivi, va osservato che i medesimi tendono ad incrinare il capo della sentenza che ha accolto il secondo motivo d’appello proposto dal Ministero che, specificamente, impugnava l’avvenuto riconoscimento del diritto agli speciali assegni previsti dagli artt. 5, comma 3, l. n. 206/2004 e 2, l. n. 407 del 1988 in presenza di un pacifico accertamento del 7% di menomazione della capacità di lavoro,laddove le citate disposizioni rilevanti richiedono una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.

Possono quindi essere trattati congiuntamente e sono da respingere.

In primo luogo, può dirsi che, come rileva il P.G., per molti aspetti essi siano inammissibili in quanto danno per accertata una situazione in fatto (perdita totale della capacità di lavoro specifica) che invece la sentenza ha escluso.Tale esclusione è avvenuta, in primo luogo, in quanto si è ritenuto che il parametro applicabile avesse ad oggetto l’incapacità lavorativa generica, ed inoltre, in quanto la Corte territoriale ha esplicitamente ritenuto formatosi il giudicato interno in ordine all’accertamento del 7% di inabilità complessiva, posto che tale capo della sentenza di primo grado non era stato impugnato né dal Ministero, né dall’odierno ricorrente.

Questo specifico capo della decisionedella Corte d’appello , relativo alla sussistenza del giudicato interno, non è stato in alcun modo impugnato dall’odierno ricorrente e ciò determina l’intangibilità tra le parti della questione relativa alla entità, in applicazione del parametro adottato in quel giudizio, dell’inabilità residua, accertata sindal primo grado di giudizio, con la consequenziale irrilevanza della questio ne di diritto posta con imotivi in esame.

In particolare, ciò che ha rilevato la Corte d’appello è che nessuna delle parti aveva impugnato l’accertamento dell’inabilità permanente nella misura del 7% e non vi è dubbio che tale capo era idoneo a determinare il giudicato interno sul punto, trattandosi di una "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno".

Essaindividua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che solo la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione(ex plurimis Cass. n. 32683 del 07/11/2022 ; Cass. n. 30728 del 2022).

La mancata impugnazione (da parte di entrambe le parti) di tale capo della pronunciadi primo grado, per la sentenza ora impugnata,ha determinato il formarsi del giudicato interno sul relativo capo della sentenza del Tribunale.

Su tale capo della pronuncia d’appello , esplicit o, non vi è stata stat a impugnazione in sede di legittimità e da ciò discende l’inammissibilità dei motiv i del ricorso per cassazione che pretendono sotto diversi profili di scardinare talegiudicato, come se fosse in questa sede contesta bile il parametro giuridico che ha condotto il primo giudice a quantificare nel 7% il grado di inabilità permanente.

L'accertamento del giudice di secondo grado sull'esistenza di un giudicato interno non puòinfatti essere rimosso se non per effetto di espressa impugnazione, restando altrimenti preclusa ogni questione al riguardo (Cass . n . 15603 del 11/08/2004).

Anche il quarto motivo del ricorso principa le, relativo alla liquidazione delle spese relative ai gradi di merito è infondato.

Contrariamente all’assunto della parte, non può ritenersi che il valore della causa sia indeterminabile nel tetto più alto, giacchési tratta di prestazioni che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha definito di natura prevalentemente assistenziale (Cass.

SS.UU. n. 23300 del 2016; Cass. n. 8982 del 2018)e tale natura rende applicabile il principio secondo il qualeesse sono valutabili nei termini previsti dall’art. 13 , comma 1,c.p.c.

In particolare, ( Cass. n. 19020 del 17/07/2018) si è affermato che le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, perché fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.

Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

Tale disciplina diverge da quellaindicata dal ricorrente principale e ciò rende infondato il motivo,in quanto basato su erronea ricostruzione normativa.Il rigetto di entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, stante la reciproca soccombenza, determina la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

AlMinistero dell’Interno, ammesso alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27899-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 403/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/05/2021 R.G.N. 190/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per il rigetto dei ricorsi principale e incidentale; Oggetto R.G.N.27899/2021 Cron. Rep. Ud.10/10/2023 PU udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 403 del 2021, ha accolto in parte l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Interno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva integralmente accolto la domanda proposta dal medesimo Moccia, tesa ad ottenere l’accertamento della condizione di vittima del dovere con il riconoscimento del diritto a fruire della speciale elargizione di cui all’art. 5 l. n. 206/2004 ed art. 1 l. n. 302 del 1990 nella misura dell’invalidità accertata ( pari al 7%), dell’assegno vitalizio mensile di cui all’art. 5,terzo comma, l. n. 206/2004 e, dell’assegno vitalizio mensile di cui all’art. 2, comma 1, l. n. 407 del 1998, nonché all’esenzione dal pagamento del ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria. Ad avviso della Corte territoriale, era infondato il motivo d’appello con cui il Ministero aveva insistito per l’insussistenza del presupposto dell’essersi l’evento verificato in presenza di un rischio ulteriore rispetto a quello ordinario di servizio, come richiesto dal comma 563 dell’art. 1 della l. n. 266 del 2005; ciò il Ministero aveva sostenuto in quanto l’intervento del Moccia (agente della polizia di Stato addetto a compiti d’ufficio immigrazione, non implicanti il confronto con il pubblico) era corso in aiuto di una collega addetta al front office, trovatasi a doverfronteggiare la condotta violenta e minacciosa di un utente. In particolare, la Corte ha richiamato precedenti di legittimità che hanno ritenuto sufficiente, per l’applicazione del citato comma, che l’evento si verifichi nel contrasto con ogni tipo di criminalità. Diversamente da quanto richiesto dal successivo comma 564, di cui comunque l’appellato, con impugnazione incidentale condizionata, aveva chiesto l’applicazione. La Corte territoriale ha invece accolto l’ulteriore motivo d’appello con il quale era stata impugnata la sentenza di primo grado che aveva acco lto integral mente la domanda , pur in presenza di un accertamento sanitario pari al solo 7% di invalidità,mentre la legge richiedeva una inabilità almeno di un quarto derivata dall’evento. La Corte d’appello ha rilevato che sia l’art. 5, comma tre, l. n. 206/2004 che l’art. 2, comma 1, l. n. 407/1998 non indicavano che il parametro di inabilità si riferisse alla capacità di lavoro specifica e non a quella generica; in ogni caso, non si sarebbe fornita alcuna prova, né allegazione, di una capacità di lavorospecifica del tutto assente che avrebbe comportato la dispensa dal servizio. La sentenza ha quindi concluso rilevando che la c.t.u. aveva accertato un grado di inabilità permanente pari al 7%, sul quale si era formato il giudicato interno, per cui non poteva ritenersi integrato il requisito biologico minimo rappresentato da una riduzione della capacità di lavoro pari almeno al 25%. Avverso tale sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi e successiva memoria. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso e ricorso incidentale basato su un motivo. Il P.G. ha rassegnato anche conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n. 407/1998, 5 l. n. 206/2004 ai fini dell’ottenimento degli assegni vitalizi ivi previsti. Si evidenzia l’errore interpretativo commesso dalla sentenza impugnata nell’aver ritenuto il rinvio alla nozione di capacità lavorativa quale capacità lavorativa generica e non specifica; a causa di tale errore , era stata negata rilevanza alla circostanza che il danno subito alla mano aveva determinato la definitiva inabilità rispetto all’uso delle armi. Con il secondo motivo, si deduce la violazione di norme di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5) c.p.c., quanto al la avvenuta produzione in giudizio in primo grado (documento 8) dell’atto con il quale era stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio, con ogni consequenziale effetto anche in ordine agli assegni de quibus. Con il terzo motivo del ricorso principale , si deduce la violazione degli artt. 115 c.p.c. e/o 416 c.p.c. ed in generale del principio di non contestazione, in relazione alla circostanza, mai contestata dal Ministero, che il ricorrente aveva subito una grave menomazione della propria capacità lavorativa specifica. Con il quarto motivo, proposto in caso di rigetto del primo motivo, si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 1-11 del decreto del Ministero della n. 55 del 2014 come modificato del decreto n. 37 del 2018, in punto di liquidazione delle spese che la sentenza aveva compensato per metà, liquidandole nell’intero in euro 2400,00, sia per il primo che per il secondo grado. Si denuncia la violazione dei minimi tabellariin quanto il valore della controversia era indeterminato, corrispondente al valore economico massimo, con individuazione del minimo in euro 5565,00. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, il Ministero dell’Internodeduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 563, l. n. 266 del 2005, reiterando la tesi della necessità di accertare che l’evento derivi dall’inverarsi di un rischio specifico ulteriore, rispetto a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali. Il ricorso incidentale, da trattare in via prioritaria perché il suo eventuale accoglimento determinerebbe l’integrale rigetto delle domande originariamente proposte da [OSCURATO:PERSONA], è infondato giacché, come ha osservato il P.G., la sentenza impugnata ha accertato che le lesioni subite dal Moccia de vono ritenersi eziologicamente riferibili alla colluttazione con un cittadino extracomunitario, all’esito della richiesta di intervento presso il cd. front office della Questura di Modena in data 7.6.2012 ed al fine di impedire la commissione di illeciti. Tale circostanza, neanche contestata dal Ministero, è certamente sussumibile all’interno della previsione di cui al comma 563 dell’art. 1 l. n. 266 del 2005 che, nella interpretazione che ne ha dato questa Corte di legittimità, richiede solo che l’evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l’esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ("il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali" (Cass., S.U., 4 maggio 2017, n. 10791, punto 2.2. dei "Motivi della decisione"; Cass. 17892 del 2023). E' sufficiente, dunque, che si configuri un'operazione di soccorso e non è richiesta la dimostrazione di particolari condizioni ambientali oppure operative, requisito concernente la diversa fattispecie della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564. Quanto al ricorso principale, relativamente ai primi tre motivi, va osservato che i medesimi tendono ad incrinare il capo della sentenza che ha accolto il secondo motivo d’appello proposto dal Ministero che, specificamente, impugnava l’avvenuto riconoscimento del diritto agli speciali assegni previsti dagli artt. 5, comma 3, l. n. 206/2004 e 2, l. n. 407 del 1988 in presenza di un pacifico accertamento del 7% di menomazione della capacità di lavoro,laddove le citate disposizioni rilevanti richiedono una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa. Possono quindi essere trattati congiuntamente e sono da respingere. In primo luogo, può dirsi che, come rileva il P.G., per molti aspetti essi siano inammissibili in quanto danno per accertata una situazione in fatto (perdita totale della capacità di lavoro specifica) che invece la sentenza ha escluso.Tale esclusione è avvenuta, in primo luogo, in quanto si è ritenuto che il parametro applicabile avesse ad oggetto l’incapacità lavorativa generica, ed inoltre, in quanto la Corte territoriale ha esplicitamente ritenuto formatosi il giudicato interno in ordine all’accertamento del 7% di inabilità complessiva, posto che tale capo della sentenza di primo grado non era stato impugnato né dal Ministero, né dall’odierno ricorrente. Questo specifico capo della decisionedella Corte d’appello , relativo alla sussistenza del giudicato interno, non è stato in alcun modo impugnato dall’odierno ricorrente e ciò determina l’intangibilità tra le parti della questione relativa alla entità, in applicazione del parametro adottato in quel giudizio, dell’inabilità residua, accertata sindal primo grado di giudizio, con la consequenziale irrilevanza della questio ne di diritto posta con imotivi in esame. In particolare, ciò che ha rilevato la Corte d’appello è che nessuna delle parti aveva impugnato l’accertamento dell’inabilità permanente nella misura del 7% e non vi è dubbio che tale capo era idoneo a determinare il giudicato interno sul punto, trattandosi di una "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno". Essaindividua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che solo la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione(ex plurimis Cass. n. 32683 del 07/11/2022 ; Cass. n. 30728 del 2022). La mancata impugnazione (da parte di entrambe le parti) di tale capo della pronunciadi primo grado, per la sentenza ora impugnata,ha determinato il formarsi del giudicato interno sul relativo capo della sentenza del Tribunale. Su tale capo della pronuncia d’appello , esplicit o, non vi è stata stat a impugnazione in sede di legittimità e da ciò discende l’inammissibilità dei motiv i del ricorso per cassazione che pretendono sotto diversi profili di scardinare talegiudicato, come se fosse in questa sede contesta bile il parametro giuridico che ha condotto il primo giudice a quantificare nel 7% il grado di inabilità permanente. L'accertamento del giudice di secondo grado sull'esistenza di un giudicato interno non puòinfatti essere rimosso se non per effetto di espressa impugnazione, restando altrimenti preclusa ogni questione al riguardo (Cass . n . 15603 del 11/08/2004). Anche il quarto motivo del ricorso principa le, relativo alla liquidazione delle spese relative ai gradi di merito è infondato. Contrariamente all’assunto della parte, non può ritenersi che il valore della causa sia indeterminabile nel tetto più alto, giacchési tratta di prestazioni che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha definito di natura prevalentemente assistenziale (Cass. SS.UU. n. 23300 del 2016; Cass. n. 8982 del 2018)e tale natura rende applicabile il principio secondo il qualeesse sono valutabili nei termini previsti dall’art. 13 , comma 1,c.p.c. In particolare, ( Cass. n. 19020 del 17/07/2018) si è affermato che le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, perché fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni. Tale disciplina diverge da quellaindicata dal ricorrente principale e ciò rende infondato il motivo,in quanto basato su erronea ricostruzione normativa.Il rigetto di entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, stante la reciproca soccombenza, determina la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. AlMinistero dell’Interno, ammesso alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M. Rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell
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