CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 settembre 2025
Cassazione n. 09779/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza emessa in data 4 settembre 2025 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Monza rigettava le istanze presentate, a mezzo del difensore di fiducia, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. L'incidente di esecuzione riguardava il titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 8 aprile 2025, con la quale veniva confermata la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Monza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 367 cod. pen., divenuta irrevocabile in data 24.05.2025. A seguito della irrevocabilità della sentenza della Corte di Appello di Milano, in data 21 luglio 2025 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza emetteva l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione dello stesso. 2. Il ricorrente, quindi, chiedeva al giudice dell'esecuzione di dichiarare, innanzitutto, la insussistenza o inefficacia del titolo esecutivo, derivante dalla mancata notifica al difensore e all'imputato del dispositivo della sentenza emesso dalla Corte di Appello all'esito dell'udienza in camera di consiglio dell'8 aprile 2025, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 23-bis, comma 3, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; in secondo luogo, il ricorrente chiedeva la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen, al fine di proporre il ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di appello. 2.1 Con la sopra indicata ordinanza il giudice, dopo aver ricostruito la normativa applicabile al caso di specie, affermava che correttamente non si era provveduto ad effettuare la notifica del dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 08 aprile 2025 al difensore e all'imputato, dovendo trovare applicazione la disciplina dell'art. 598-bis cod. proc. pen. (e non quella prevista dall'art. 23-bis d.l. 137/2020), considerato che l'appello era stato presentato in una data successiva al 30 giugno 2024 e, precisamente il 15 luglio 2024. 3. Avverso l'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, articolando sei motivi di impugnazione. 3.1 Con il primo motivo il difensore lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione per contraddittorietà dell'ordinanza rispetto al verbale di udienza dell'8 aprile 2025. La difesa rileva che il giudice dell'esecuzione non ha ritenuto applicabile la disciplina emergenziale di cui all'art. 23-bis del d.l. 137/2020 sul rilievo che l'appello era stato proposto in data successiva al 30 giugno 2024; ebbene, nella prospettiva difensiva, tale affermazione è in contraddizione con il verbale dell'8 aprile 2024 (rectius 2025), nel quale si dava atto del deposito della sentenza "anche ai fini dell'art. 23-bis d.l. 137/2020". L'ordinanza, quindi, è viziata perché ha escluso l'applicabilità di una norma espressamente richiamata nel verbale di udienza, ponendosi in conflitto con un atto processuale ufficiale. 3.2. Con il secondo motivo la difesa si duole che l'ordinanza impugnata, nell'ancorare la disciplina applicabile al procedimento di appello alla data di proposizione dell'atto di gravame, si pone in contrasto con il principio espresso da Sez. U., n. 27614 del 29 marzo 2007, Lista, secondo il quale, in caso di successione di discipline diverse ed in assenza di regolamentazione transitoria, il regime delle impugnazioni va individuato facendo riferimento non al momento della presentazione dell'impugnazione ma al momento della emissione del provvedimento. Applicando tale principio al caso concreto, poiché la sentenza di primo grado è stata emessa in data 16 aprile 2024 (quindi in data anteriore al 30 giugno 2024), la disciplina applicabile deve essere necessariamente l'art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020, norma che impone la comunicazione del dispositivo della sentenza. Inoltre, la difesa sottolinea che la norma transitoria di cui all'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, disciplina il rito e non la notifica del dispositivo.Versandosi, pertanto, in una ipotesi di incertezza normativa, si deve far riferimento alle conclusioni sopra riportate della citata sentenza delle Sezioni Unite. 3.3 Con il terzo motivo la difesa denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione per erronea interpretazione dell'art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen. Il difensore rileva che il citato art. 167-bis prevede l'obbligo per la cancelleria di comunicare l'avviso di deposito del provvedimento emesso dalla Corte di Appello in seguito alla camera di consiglio di cui all'art. 598-bis cod. proc. pen. A rafforzare tale affermazione, sostiene il difensore, va letto l'art. 585, comma 2, lett a), cod. proc. pen., il quale prevede che i termini per l'impugnazione dei provvedimenti emessi in camera di consiglio decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito, circostanza che impone di ritenere che tale avviso costituisce un presupposto necessario per la decorrenza del citato termine. Pertanto, secondo la difesa, svuotare l'art. 167-bis della sua funzione obbligatoria, come ritenuto dal giudice nel provvedimento impugnato, contrasta con gli artt. 2, 4 e 111 Cost e con l'art. 6 CEDU. Inoltre, sottolinea che la ratio legis che ha imposto l'introduzione dell'art. 167-bis citato va ricercata proprio nella necessità di garantire l'avviso agli interessati a seguito della introduzione dell'art. 598-bis cod. proc. pen., che prevede la possibilità di definire l'appello in camera di consiglio senza la presenza delle parti. Deve concludersi, pertanto, nel senso che l'avviso di cui al citato art. 167-bis, non costituisce un adempimento di mera "cortesia", come ritenuto dal giudice dell'esecuzione, ma un obbligo giuridico, la cui osservanza è imposta al cancelliere anche in virtù del disposto dell'art. 124 cod. proc. pen. 3.4. Con il quarto motivo la difesa denuncia il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, il quale ha omesso di pronunciarsi sull'istanza di restituzione nel termine. La difesa rappresenta che, in sede di incidente di esecuzione, il [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto, in via subordinata, la rimessione nel termine ai sensi dell'art 175 cod. proc. pen., al fine di poter proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa nei suoi confronti. A fronte di tale richiesta, l'ordinanza ha concentrato la motivazione unicamente sulla inapplicabilità al caso di specie dell'art. 23-bis d.l. 137/2020, limitandosi a rigettare genericamente tutte le istanze, senza affrontare il tema della restituzione nel termine. Il difensore rammenta, quindi, di aver ampiamente illustrato le cause di sussistenza del caso fortuito e della forza maggiore che giustificano la rimessione nel termine, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., derivante dalla mancata comunicazione dell'avviso previsto dall'art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen., il quale costituisce un adempimento doveroso della cancelleria, sul quale ha fatto affidamento la parte ricorrente.Del resto, il comportamento di [OSCURATO:PERSONA], che si è sempre interfacciato con il difensore, non può ritenersi colpevole, in quanto la mancata comunicazione costituisce un fattore esterno, non dipendente dall'imputato, il quale ha fatto pieno affidamento anche sul contenuto del verbale di udienza della Corte di Appello di Milano dell'8 aprile 2024, in cui si legge che il deposito avviene "anche ai fini dell'art 23-bis d.l. 137/2020". E ciò anche in considerazione del fatto che, nel momento della pronuncia della sentenza di primo grado (16 aprile 2024), era ancora in vigore della disciplina emergenziale (prorogata fino al 30 giugno 2024). La difesa, quindi sottolinea, a riprova di tale incolpevole affidamento, che l'imputato è venuto a conoscenza della condanna solo attraverso la notifica dell'ordine di esecuzione e di carcerazione, a distanza di oltre un ano da deposito della sentenza di appello. 3.5. Con il quinto motivo la difesa reitera la censura relativa alla omessa motivazione della ordinanza in ordine alla istanza di restituzione del termine, sottolineando la diligenza avuta del [OSCURATO:PERSONA], attraverso l'elencazione di una serie di elementi fattuali posti a fondamento della istanza, quali l'affidamento sulla comunicazione della cancelleria, i contatti costanti avuti dal [OSCURATO:PERSONA] con il difensore, l'assenza di strumenti alternativi di conoscenza, l'immediata reazione alla conoscenza effettiva del provvedimento, il comportamento attivo avuto in tutte le fasi del procedimento. 3.6 Con il sesto motivo la difesa sollecita la Corte a rimettere alla Corte Costituzione la questione di legittimità dell'art. 598-bis cod. proc. peri., nella parte in cui dispone che il deposito del provvedimento equivale a lettura in udienza "ad ogni effetto di legge", senza prevedere che tale equivalenza riguardi solo i procedimenti di appello relativi a sentenza di primo grado pronunciati dopo il 30 giugno 2024, in tal modo omettendo di prevedere, per i giudizi pendenti in relazione a sentenze anteriori a tale data, un meccanismo di conoscenza legale della decisione, idoneo ad attivare la decorrenza dei termini per la impugnazione. 4. Con memoria conclusiva del 05/01/2026, il difensore del ricorrente, reiterando le ragioni poste a fondamento dei descritti motivi di ricorso, replica alle conclusioni scritte rese in data 12/12/2025 dal Procuratore Generale, il quale deduce la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1 La norma di cui all'art. 598-bis cod. proc. pen., inserita dall'art. 34, comma 1, lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "[OSCURATO:PERSONA]"), stabilisce, al comma 1, che: «La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545» L'entrata in vigore della norma suddetta è stata disciplinata dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha subito nel tempo numerose modificazioni. Per quel che interessa in questa sede, il d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 (segnatamente, con l'art. 11, comma 7) ha previsto che: «Per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza de/termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo». Tanto premesso, l'appello è stato proposto dal difensore dell'imputato in data 15 luglio 2024 (e, quindi, in una data successiva al 30 giugno 2024) e, di conseguenza, il procedimento cartolare, come correttamente affermato nella ordinanza impugnata, doveva necessariamente essere disciplinato dall'art. 598-bis cod. proc. pen., nella formulazione attuale (vigente dal 10 luglio 2024) e non, come sostenuto dal ricorrente, dalla "disciplina emergenziale pandemica" delineata dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 dicembre 2020, n. 176. Si è anche anticipato che la difesa lamenta che nel verbale dell'8 aprile 2025 si è dato atto del deposito della sentenza "anche ai fini dell'art. 23-bis d.l. 137/2020". Sul punto deve rilevarsi che tale riferimento, il quale costituisce verosimilmente un refuso, non può considerarsi certamente idoneo a modificare o rendere non applicabile la disciplina normativamente applicabile al caso concreto, che, per le ragioni sopra descritte, è dettata dall'art. 598-bis cod. proc. pen., nel quale si legge che "il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'art. 545". Alla luce di tali argomentazioni, il motivo di ricorso è infondato. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La difesa richiama Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, secondo la quale "Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione".Come correttamente affermato dal giudice nell'ordinanza impugnata, il principio appena riportato concerne le ipotesi in cui il regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline, non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie. Si è sopra descritto, tuttavia, che il legislatore ha previsto espressamente la disciplina transitoria applicabile a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 598-bis cod. proc. pen., determinando con chiarezza i termini e gli ambiti di applicazione nella fase di applicazione delle nuove norme. 3. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso. L'art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 41, comma 1 lett. ee) d.lgs 150/2022, con riferimento agli «adempimenti connessi all'udienza di cui all'articolo 598-bis del codice», sancisce che «l'avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla' camera di consiglio di cui all'articolo 598- bis del codice, contenente l'indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti». Ebbene, la Relazione al decreto legislativo ("riforma [OSCURATO:PERSONA]"), ha precisato, con riferimento a tale disposizione, che «si tratta di mera comunicazione "di cortesia", senza alcun valore costitutivo della conoscenza del provvedimento, che resta connessa al deposito del provvedimento in udienza. A tale riguardo, è espressamente previsto, nel nuovo art. 598-bis c.p.p., che il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'art. 545 c.p.p., con disposizione che consente anche di individuare inequivocabilmente il dies a quo per il computo dei termini per impugnare, ai sensi dell'art. 585, comma 2, c.p.p.». Ne consegue che la comunicazione prevista dal citato art. 167-bis non possiede valore costitutivo della conoscenza del provvedimento, che resta connessa, come affermato nella stessa Relazione, al deposito del provvedimento in udienza ai sensi dell'art. 598-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] che il deposito del provvedimento emesso a seguito della udienza camerale di cui all'art. 598-bis cod. proc. pen., equivale alla lettura in udienza alle parti ai fini di cui all'art. 545 cod. proc. pen., il meccanismo processuale rende evidente che, in tale ipotesi, l'imputato e il suo difensore hanno certezza in ordine all'onere loro spettante di attivarsi per conoscere immediatamente la decisione, al fine di determinare la decorrenza del termine per l'impugnazione indicati dall'art. 585 cod. proc. pen. Tanto premesso, va detto che la sentenza di secondo grado è stata depositata, ai sensi dell'art. 544, comma 2, cod. proc. pen., entro il quindicesimo giorno da quello della pronuncia e, pertanto, il termine per impugnare decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della stessa, pari a quindici giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c). cod. proc. pen.Più problematica potrebbe risultare l'ipotesi, non ricorrente nel caso oggetto del ricorso, in cui il deposito della motivazione del provvedimento emesso all'esito dell'udienza camerale avvenga in ritardo, successivamente allo scadere dei termini indicati dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. In questo caso, pur a seguito della celebrazione dell'udienza camerale di cui all'art. 598-bis cod. proc. pen., deve ritenersi applicabile la disciplina generale di cui al comma 2 dell'art. 548 cod. proc. pen., che prevede la comunicazione dell'avviso di deposito al pubblico ministero e la notificazione dello stesso alle parti private cui spetta il diritto all'impugnazione. E ciò anche in considerazione del fatto che l'art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen., intitolato "Adempimenti connessi all'udienza di cui all'art. 598-bis del codice" prevede l'avviso "di cortesia" in relazione al deposito del dispositivo del provvedimento e non al deposito della motivazione dello stesso (se non contestuale). Argomentando diversamente, considerata anche la descritta non obbligatorietà degli adempimenti di cui all'art. 167-bis, in assenza della comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza (avvenuto fuori termine), la parte interessata alla impugnazione del provvedimento avrebbe il gravoso onere di informarsi giornalmente, presso la cancelleria del giudice, circa il momento in cui tale deposito avviene. Si tratta di uno scenario non esigibile, idoneo a violare il diritto delle parti di poter avere il tempo necessario a conoscere il provvedimento e procedere eventualmente alla sua impugnazione, che verrebbe frustrato laddove si ritenesse di non applicare, nel caso di provvedimento emesso all'esito dell'udienza camerale di cui all'art. 598-bis cod. proc. pen., il dettato dell'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. 4. Il quarto e quinto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente. La difesa lamenta che il provvedimento impugnato omette di motivare sulla istanza di restituzione nel termine. In effetti, il giudice dell'esecuzione, al termine della trattazione della richiesta di inefficacia del titolo esecutivo, si limita ad affermare che "le istanze avanzate dal condannato con il presente incidente di esecuzione non possono trovare accoglimento" e, pertanto, "rigetta le istanze avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]". Va detto che la previsione di cui all'art. 670 cod. proc. pen., che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo, si distingue dall'istituto della restituzione nel termine, previsto dall'art. 175 cod. proc. pen., il quale presuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato. (Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, Rv. 251927-01). E' stato chiarito che, in tema di restituzione nel termine ex art. 175, comma quarto, cod. proc. pen., competente a decidere, in via generale, è il giudice che sarebbe competente a decidere sull'impugnazione; si è precisato, tuttavia, che nelle 7 (c) ipotesi in cui l'istanza di restituzione nel termine sia proposta al giudice dell'esecuzione, la competenza a decidere sulla restituzione, ai sensi dell'art. 670, comma terzo, cod. proc. pen., appartiene a quest'ultimo (Sez. 1, n. 14412 del 25/01/2001, Rv. 219099-01; conf. Sez. 1, n. 7900 del 31/01/2007, Rv. 236245-01), solo allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all'accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamente rientrando l'istanza nella competenza del giudice dell'impugnazione (Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, Rv. 277017-01). Ne consegue che il giudice dell'esecuzione, dinanzi al quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddetto titolo e, accertata l'esecutività, deve passare ad esaminare autonomamente l'istanza presentata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, Rv. 268251-01), perché la restituzione nel termine presuppone la ritualità dell'atto a cui è legato il termine scaduto (Sez. 4 n. 50571 del 14/11/2019, Rv. 278441-01). Ebbene, ricorrendo nel caso oggetto di ricorso l'ipotesi da ultimo descritta, il giudice dell'esecuzione era tenuto ad esaminare nel merito la istanza di restituzione nel termine avanzata dal ricorrente. Come anticipato, il provvedimento impugnato non contiene alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali l'istanza di restituzione nel termine avanzata da [OSCURATO:PERSONA], pur ampiamente illustrata dalla difesa di quest'ultimo, sia stata rigettata. Si tratta di una mancanza assoluta di motivazione che impone l'annullamento del provvedimento, con rinvio per un nuovo giudizio, limitato alla istanza di restituzione nel termine, al competente tribunale. 5. Per quanto riguarda il sesto motivo di ricorso, non sussistono nella disciplina richiamata i profili di illegittimità costituzionale prospettati dall'istante. Deve ritenersi, infatti, che rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta di ancorare il decorso dei termini di impugnazione al deposito della sentenza, piuttosto che alla sua comunicazione ad opera della cancelleria, al fine di contemperare le esigenze di conoscenza dell'imputato con le esigenze di celerità del processo e di gestione delle risorse amministrative. Del resto, deve escludersi che la norma censurata dalla difesa sia idonea a produrre una irragionevole disparità di trattamento e, soprattutto, che possa violare i diritti della difesa, in quanto la conoscibilità dei termini utili per impugnare viene ad essere comunque assicurata, sebbene con un onere maggiore da parte dell'imputato, dall'articolato sistema di cui al combinato disposto degli artt. 585 e 548 cod. proc. pen., che modula tali termini in rapporto a quelli che il giudice si riserva per il deposito delle motivazioni della sentenza, assicurando una specifica disciplina, come visto, anche per il caso di ritardo nel 8 Q-, deposito della stessa. Va aggiunto che la previsione di una norma transitoria, che ancora l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 598-bis cod. proc. perì. al momento della presentazione dell'atto di appello risulta essere del tutto coerente con il sistema e non idonea a creare difficoltà interpretative e disparità di trattamento tra imputati. La questione sollevata, quindi, è manifestamente infondata. 6. Tenuto conto di quanto sin qui rappresentato, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al punto relativo alla istanza di restituzione nel termine, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Monza, e