CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34410/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale partenopeo - Sezione Distaccata di Ischia, che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al delitto previsto dagli artt. 455 e 453 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione agli art. 455, 453 e 457 e violazione di legge per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione - è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto alcuna violazione delle citate norme processuali è intervenuta da parte della Corte di appello. In disparte la circostanza che la doglianza è inedita, nel senso che con i motivi di appello come ricapitolati in sentenza - non contestati dalla difesa - non vi è richiesta di riqualificazione della condotta in quella prevista dall'art.457 cod. pen., il presupposto della doglianza è la 'buona fede' del ricorrente. Ma la contestata qualificazione giuridica nell'ipotesi dell'art. 455 cod. pen. (e non ex art. 457 cod. pen.) viene con motivazione congrua e priva di vizio di manifesta illogicità argomentata dalla Corte di appello che - seppur indirettamente, difettando un motivo specifico sul punto - comunque esclude che la spendita sia avvenuta in buona fede, come invece ritiene il ricorrente, avendo il Collegio partenopeo evidenziato come l'imputato abbia approfittato invece della buona fede della persona offesa; [OSCURATO:PERSONA] che anche il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale dell'art. 455 e 453 cod. pen. in relazione all'art. 457 cod. pen. - è inammissibile perché inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; per altro, «se è vero che la lettura giuridica adeguata del fatto contestato è punto della decisione che può essere introdotto anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, tuttavia tale tardiva deduzione, pur in sé ammissibile, soffre inevitabilmente dei limiti di cognizione della Corte suprema, che non consentono alcun accesso e confronto con il contenuto probatorio degli atti e con la sua valutazione di merito. Quando infatti il tema della riqualificazione giuridica è introdotto come motivo nuovo, il fatto storico con cui è possibile il confronto deve necessariamente essere quello ricostruito dai giudici del merito, insuscettibile di letture alternative del fatto» (così Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013, Piacentini, Rv. 254543 - 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091 - 01; Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144 - 01). Nel caso in esame la valutazione del motivo - richiesta di riqualificazione della condotta nella ipotesi di cui all'art. 457 cod. pen. - implica accertamenti in fatto - tesi a verificare se l'imputato aveva consapevolezza della falsità della banconota al momento della ricezione (art. 455 cod. pen.) ovvero dopo la ricezione (art. 457 cod. pen.) - non consentiti a questa Corte di legittimità, tanto più che Sez. 5, n. 40994 del 19/05/2014, Zappia, Rv. 261246 - 01 ha chiarito come in tema di detenzione di monete contraffatte al fine di metterle in circolazione, di cui all'art. 455 cod. pen., la consapevolezza della falsità del denaro al momento della sua ricezione, che vale a distinguere il reato dalla diversa ipotesi di buona fede prevista dall'art. 457 cod. pen., può essere desunta sia dalla pluralità delle banconote contraffatte detenute sia anche dal difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, della provenienza del denaro che di un qualunque diverso e lecito fine della sua detenzione. Nel caso in esame alcuna spiegazione a riguardo risulta fornita dall'imputato. Entrambi i motivi di ricorso, comunque, sono inediti: secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del -tif ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lØ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso