CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11120/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15.54-9Vtglt avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 15.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riconosciuto - tra gli altri - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui ai capi b) e c) e, ritenute in favore della sola Allegretta le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato il primo alla pena di anni 3 di reclusione e la seconda a quella di anni 2 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali e, per il Beflorte, la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, 2. ricorrono per cassazione sia il Belforte che l'Allegretta con due diversi ricorsi a mezzo di diversi difensori: 2.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che deduce: 2.1.1 per Belforte: inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 7 del DL 152 del 1991, oggi art. 416-bis.1 cod. pen.: rileva che la Corte di appello ha motivato sulla applicabilità della aggravante mafiosa in quanto la sottrazione dell'immobile ad una eventuale esecuzione da parte di Equitalia avrebbe rappresentato uno sfoggio di forza del gruppo criminale in quell'ambito territoriale; osserva che la motivazione è forzata, trattandosi di un immobile destinato ad uso familiare, parte di esso già di proprietà della madre dell'imputato, utilizzato dal ricorrente e dal fratello; aggiunge che l'aggravante deve comunque essere sorretta dall'elemento soggettivo del dolo specifico di voler favorire l'associazione non rilevando possibili vantaggi indiretti ovvero quello di favorire il capo o l'esponente di vertice del sodalizio; 2.1.2 per Allegretta: inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 12 -quinquies I. 356 del 1992: segnala che la Corte di appello, come aveva fatto il Tribunale, ha collegato l'evento del reato alla data di accatastamento piuttosto che a quella della sua intestazione che risale, invece, al 17.12.2004, data dell'atto di donazione; sottolinea che l'accatastamento dell'immobile si risolve nella mera regolarizzazione amministrativa del bene; inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 DL 152 del 1991: segnala che la Corte di appello ha sul punto confermato la sentenza di primo grado rilevando che l'immobile era stato la sede operativa della [OSCURATO:SOCIETA] e perciò strategico per la organizzazione criminale; sottolinea, anche per la predetta ricorrente, la necessità che l'aggravante sia assistita dal dolo specifico laddove la Allegretta si è limitata a favorire il marito non rilevando i riflessi sul clan;2.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che deduce: 2.2.1 art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 416.bis.1 cod. pen.; art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 187 e 238-bis cod. proc. pen.; art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà con atti del procedimento, con particolare riferimento alla sentenza resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato con rito abbreviato: rileva che la aggravante della finalità agevolativa è stata oggetto di una verifica inidonea da parte dei giudici di merito sia con riguardo al capo b) che al capo c), in difetto della acquisizione di alcun elemento concreto di prova dello scopo perseguito dagli odierni ricorrenti, non soccorrendo, sul punto, le intercettazioni ovvero le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; sottolinea, con riguardo alla motivazione spesa a pag. 15 della sentenza impugnata, come la Corte non abbia considerato che [OSCURATO:PERSONA] era all'epoca del tutto disinteressato alle sorti del clan, come riconosciuto dallo stesso Tribunale a pag. 72; richiama, sul punto, le SS.UU. Chioccini e la necessità che la prova dell'elemento soggettivo sia fondata su elementi oggettivi non rilevando, secondo qualche decisione, né la ignoranza colposa né la mera accettazione della portata agevolatrice della condotta; rileva, ancora, che la aggravante è stata contestata sul presupposto per cui [OSCURATO:PERSONA], in favore del quale la intestazione fittizia sarebbe intervenuta, era esponente di vertice del sodalizio laddove, giudicato separatamente, costui è stato ritenuto invece mero partecipe; segnala che, esclusa la aggravante, il reato sarebbe prescritto; 2.2.2 sulla intestazione fittizia dell'immobile sito in via Pisa a Marcianise: art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 12quinquies I. 356 del 1992; art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omissione, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione con atti del processo, in particolare la consulenza a firma del dr. Gogliettino: richiama gli elementi acquisiti e riportati anche nelle sentenze di merito circa le problematiche connesse ad alcune cartelle esattoriali gravanti sui coeredi e sul rischio che l'immobile potesse essere oggetto di una procedura esecutiva e rileva che la Corte di appello ha ciò non di meno ritenuto l'elemento soggettivo del delitto in esame in quanto [OSCURATO:PERSONA] poteva temere un imminente arresto ovvero di essere attenzionato dagli inquirenti; sottolinea che la intestazione era intervenuta nel 2008 laddove tali timori sarebbero insorti soltanto due anni dopo denunziando perciò la incongruità della motivazione con cui la Corte territoriale ha confermato la configurabilità del reato; sottolinea, per altro verso, che [OSCURATO:PERSONA] risultava anche procuratore speciale della madre non potendo nel contempo "schermarsi" e comparire direttamente per conto di costei; rileva, ancora, come la Corte, con motivazione congetturale, abbia affermato la provenienza illecita del denaro utilizzato per l'acquisto che, invece, proveniva da mutuo regolarmente acceso da [OSCURATO:PERSONA]; né, segnala, la sostanziale riconducibilità dell'immobile a [OSCURATO:PERSONA] poteva essere sostenuta con la sporadica attività di manutenzione da costui svolta, circostanza legata al fatto che si trattava pur sempre di un immobile di famiglia; rileva, ancora, come alla Corte sia sfuggito che l'aiuto di Camillo al fratello Salvatore per il pagamento di ratei del muto era stato sporadico e non significativo; 2.2.3 sulla intestazione fittizia dell'immobile sito in Marcianise, via Rimini n. 7; art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 12quinquies I. 356 del 1992; art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omissione, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione: rileva che, in tal caso, la finalità elusiva è esclusa, in radice, dal rapporto di coniugio tra [OSCURATO:PERSONA] e la odierna ricorrente, sposati in regime di comunione di beni, circostanza che rende il reato impossibile; aggiunge che la Corte non si è confrontata con le risultanze dibattimentali che avevano consentito di accertare la capacità patrimoniale della Allegretta, con l'aiuto del genitore, per reperire, lecitamente, la somma di 25.000 euro necessaria per l'acquisto del terreno; sottolinea, ancora, che sia il terreno che il modesto immobile erano già di proprietà dell'Allegretta prima ancora che [OSCURATO:PERSONA] si attivasse per mettere al sicuro i propri beni da iniziative giudiziarie; richiama la contestazione che attiene alla intestazione dell'immobile realizzato sul terreno e la non pertinenza della motivazione relativa alla somma necessaria per la realizzazione dell'immobile e la illegittima traslazione del fatto al 2007; 2.2.4 art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62- bis e 133 cod. pen.; art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per motivazione contraddittoria e manifestamente illogica: rileva la incongruità della motivazione con cui la Corte di appello ha escluso di poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], incensurato ed all'epoca giovanissimo, dando rilievo ad un suo presunto crescente coinvolgimento nelle attività della organizzazione; richiama, al contrario, la incensuratezza dell'imputato, mai attinto da misure di prevenzione e che avrebbe meritato una pena parametrata nel minimo edittale e condizionalmente sospesa; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi: quanto al primo motivo del primo ricorso, concernente la aggravante "mafiosa" per la intestazione fittizia ascritta a [OSCURATO:PERSONA], rileva che si tratta di una doglianza reiterativa di quanto già dedotto in appello e su cui la Corte ha motivato in termini non contrastati; richiama, inoltre, le SS.UU. "Chioccini" in ordine ai presupposti soggettivi per la estensione della aggravante al correo; quanto al motivo concernente l'Allegretta, di cui al primo ricorso, segnala che la questione della qualificazione dell'atto di accatastamento è stata ampiamente dibattuta in appello ed è stata risolta dalla Corte con motivazione corretta in diritto; aggiunge che, per quanto concerne la aggravante speciale, valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento all'altro ricorrente; relativamente al ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], segnala che i primi tre motivi articolano questioni sovrapponibili a quelle già trattate con il primo ricorso; quanto al quarto motivo, osserva che la motivazione della Corte di appello è pienamente appagante ben potendo le ragioni del diniego della attenuanti generiche essere fondate non solo sui precedenti penali ma anche sui precedenti giudiziari. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. in quanto avrebbe acquisito fittiziamente la proprietà dell'immobile sito in Marcianise, via Pisa, nella sostanziale disponibilità del fratello Camillo, al fine di consentire a quest'ultimo di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., con la aggravante di avere agito al fine di agevolare la associazione camorristica di cui [OSCURATO:PERSONA] era esponente di vertice. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, era stata tratta a giudizio ed anch'essa riconosciuta responsabile, nei due gradi di merito, del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. per avere acquisito fittiziamente la proprietà dell'immobile sito in Marcianise, via Rimini n. 7, nella sostanziale disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], con la medesima finalità di consentire a quest'ultimo di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. e la aggravante di avere agito al fine di agevolare la associazione camorristica di cui [OSCURATO:PERSONA] era esponente di vertice. 2.1 I motivi di ricorso sulla vicenda di cui al capo B) Con l'atto di appello a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la difesa aveva contestato che fosse stata raggiunta la prova della consapevolezza, in capo all'odierno ricorrente, della finalità elusiva che avrebbe animato la condotta del fratello Camillo; in secondo luogo, aveva ritenuto insussistente la prova della sussistenza, anche sotto l'aspetto della sua condivisione soggettiva, della aggravante della finalità di agevolazione della compagine camorristica di cui, secondo la imputazione, recepita dal giudice di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato esponente di vertice. Rileva il collegio che le censure articolate in questa sede con i due ricorsi, siano sostanzialmente infondate quanto al primo aspetto e, invece, fondate sul secondo. Con l'atto di appello, invero, la difesa non aveva contestato la (in)sussistenza di circostanze tali da indurre [OSCURATO:PERSONA] a "schermare" la proprietà dell'immobile intestandola fittiziamente al fratello Salvatore; soltanto in questa sede, e perciò, in termini ormai preclusi, si è affermato che nel 2008, quando l'operazione era stata perfezionata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non vi erano indagini o procedimenti in corso e, pertanto, non vi era motivo, per costui, di pensare o immaginare di tutelarsi dalla adozione di misure di prevenzione patrimoniale. Va detto che, in ogni caso, sul punto la Corte di appello ha congruamente motivato sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] era stato attinto da indagini in materia di traffico illecito di rifiuti tra il 2009 ed il 2010, condotte con il ricorso ad intercettazioni telefoniche ed ambientali da cui era emerso il suo coinvolgimento nel sodalizio criminale ed una intensa attività di intestazione fittizia di attività e beni; ha fatto inoltre presente che il medesimo [OSCURATO:PERSONA] era stato indagato e tratto in arresto nel 2007 e poi condannato per aver prodotto falsi certificati medici per favorire la madre detenuta, reato su cui era stata inizialmente contestata la aggravante "mafiosa". D'altra parte, e quanto al profilo dell'elemento soggettivo che deve animare la condotta di intestazione fittizia perché essa sia penalmente rilevante, si è affermato che il dolo specifico - costituito dal fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali - non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione (cfr., Sez. 2 - , n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598 - 01). Per altro verso, si è chiarito che il delitto in esame richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, sicché è imprescindibile, ai fini della sua punibilità, che l'intestatario fittizio sia a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione con il dolo specifico di aggirarle (cfr., Sez. 2 - , n. 45080 del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437 01; Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, Arduino, Rv. 267705 - 01). Ebbene, ritiene il collegio che, con riguardo alla vicenda tratteggiata al capo B), la Corte di appello abbia congruamente motivato su tutti gli elementi costitutivi del delitto in questione: in particolare, ha richiamato le intercettazioni già valorizzate dal giudice di primo grado e che avevano dato conto di come [OSCURATO:PERSONA] avesse curato in prima persona l'operazione di compravendita dell'immobile avendo fatto ottenere al fratello il mutuo di cui si era assunto l'onere del pagamento delle rate che aveva in effetti onorato con "regolarità" e non, come opinato dalla difesa, sporadicamente ed occasionalmente (cfr., in particolare, la intercettazione n. 2721 del 14.9.2010, richiamata a pag. 10). Vero che si trattava di un immobile "di famiglia" ma, come pure evidenziato dai giudici di appello, era Camillo che si occupava non soltanto della sua manutenzione ma, anche, delle spese di gestione (cfr., la intercettazione con la cugina Gelsomina). Per altro verso (cfr., pagg. 13-14), la Corte ha motivato, in termini non censurabili in questa sede perché immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, sulla consapevolezza, in capo all'odierno ricorrente, della caratura criminale del fratello e della conseguente finalità elusiva che aveva motivato la operazione di intestazione cui egli si era comunque e volontariamente prestato. Il ricorso è invece fondato quanto alla conferma della aggravante "mafiosa" contestata, e già ritenuta dal primo giudice, sotto il profilo della agevolazione del clan Belforte. Ed in effetti, la sentenza impugnata ha motivato sul punto invocando, in primo luogo, l'arresto delle SS.UU. Chioccini (secondo cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe) e sottolineando come il ricorrente non potesse ignorare la attività del fratello ed il suo coinvolgimento in dinamiche criminali associative.Per altro verso, però, con motivazione incongrua e congetturale, ha fatto presente, in primo luogo, come fosse irrilevante la circostanza, pur segnalata dalla difesa, che, diversamente da quanto riportato nella contestazione, [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto (in altra sede) non già come elemento di vertice ma solo come mero partecipe del sodalizio; ciò, secondo la Corte "... essendo chiaro che l'aggravante in parola possa sussistere quando il concorrente nel reato - e, quindi, prescindendo dal ruolo rivestito da questi - agisca al fine di agevolare l'organizzazione, come appunto, avvenuto nel caso di specie" (cfr., pag. 16 della sentenza impugnata). È stata, dunque, la stessa sentenza impugnata che ha recepito la deduzione difensiva circa la assenza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di una posizione di vertice che, secondo un (non del tutto univoco) orientamento della giurisprudenza, avrebbe consentito di ritenere sostanzialmente coincidenti gli interessi del "capo" rispetto a quelli del sodalizio (cfr., tuttavia, Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Ferrante, Rv. 270590 - 01, in cui la Corte, in maniera peraltro non certo isolata, ha invece affermato che la circostanza aggravante prevista dall'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, ha natura soggettiva e richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi di un esponente del capomafia con quelli dell'organizzazione; cfr., anche, con una posizione "intermedia", Sez. 5, n. 36842 del 10/06/2016, Arecchi, Rv. 268018 - 01, che ha ritenuto integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, la condotta di agevolazione del vertice di un'associazione mafiosa che, in ragione della coincidenza tra interessi del capo, beneficiario della condotta, e quelli dell'associazione, si traduca in un ausilio al sodalizio criminale nel suo complesso, con riferimento alla intestazione fittizia di un immobile che veniva utilizzato dal sodalizio come base logistica delle proprie attività). La Corte di appello ha ritenuto anche irrilevante che l'immobile in questione avesse una provenienza "familiare" e che rischiava di essere oggetto di una procedura esecutiva da parte di Equitalia: ha infatti affermato che "... in un periodo particolarmente delicato per le sorti del clan - in cui entrambi i reggenti e le rispettive mogli ... erano detenuti in carcere - appare estremamente significativo di una nuova affermazione di forza dell'associazione sul territorio dalla stessa controllato" (cfr., ivi, pag. 16); in definitiva, la finalità "agevolativa" è stata individuata nel fatto che, sottraendo il bene alle mire di Equitalia, il clan avrebbe in tal modo ribadito la sua esistenza e la sua forza sul territorio "... con l'obiettivo di testimoniare la potenza del clan, con l'effetto di preservare e rafforzare il dominio del gruppo criminale in quell'ambito territoriale" (cfr., ivi). Ebbene, rileva il collegio che le stesse SS.UU. "Chioccini", nell'affermare la natura soggettiva dell'aggravante, hanno nel contempo e correttamente evidenziato che "... è necessario.., affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416- bis cod. pen. ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione"; hanno spiegato che "... trattandosi invero di un'aggravante che colpisce la maggiore pericolosità di una condotta, ove finalizzata all'agevolazione, è necessario che la volizione che la caratterizza possa assumere un minimo di concretezza, anche attraverso una mera valutazione autonoma dell'agente, che non impone un raccordo o un coordinamento con i rappresentanti del gruppo e, soprattutto, non prevede che il fine rappresentato sia poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti gli elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo". In altri termini, ferma restando la natura soggettiva dell'aggravante, si è voluto chiarire che l'agente deve rappresentarsi, da un lato, l'esistenza di un sodalizio alla cui agevolazione la sua condotta sia finalizzata e, per altro verso, che siffatta condotta abbia connotazioni tali da poter ragionevolmente ingenerare un convincimento, sia pure soggettivo, ma ragionevole, circa la sua idoneità, pur potenziale, ad agevolare il sodalizio; con la conseguenza di dover escludere dal perimetro di operatività della aggravante, quelle condotte che, sia dal punto di vista "obiettivo" che nella soggettiva rappresentazione dell'agente, non possano tuttavia ritenersi nemmeno astrattamente funzionali agli scopi ed alla operatività del sodalizio. Nel caso di specie, così come argomentata nella sentenza impugnata, la aggravante "agevolativa" si risolve in una mera congettura, in cui la finalità di favorire il clan è stata affermata dai giudici di merito quale senza una idonea base probatoria ed alcun reale riscontro fattuale anche in punto di "efficacia" della condotta e, invero, nonostante la emergenza di elementi dissonanti quali, come accennato, la qualifica di (mero) partecipe di [OSCURATO:PERSONA] e lo stato di detenzione dei "reggenti" del clan.La sentenza impugnata va dunque annullata sul punto specifico con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte di appello di Napoli, che procederà ad un nuovo giudizio uniformandosi ai principi sopra richiamati e, in particolare, motivando sulla scorta di elementi fattuali che diano conto della finalità perseguita (o condivisa) dal ricorrente e dell 9 - sia pure soggettiva - rappresentazione della idoneità della condotta rispetto4. fine propostosi dall'agente. 2.2 I motivi di ricorso sulla vicenda di cui al capo C) Richiamata la imputazione elevata a carico della Allegretta, moglie di [OSCURATO:PERSONA], rileva il collegio che costei aveva impugnato la sentenza di primo grado sia sotto il profilo del difetto di prova circa la consapevolezza della finalità elusiva perseguita dal coniuge che, sotto altro profilo, della artificiosa individuazione del momento costitutivo del reato nella variazione catastale intervenuta nel 2007. E' pacifico ed incontroverso, nella ricostruzione fattuale restituita dalle due sentenze di merito, che l'immobile di cui si discute insiste su un terreno che era stato acquistato in data 17.12.2004 per la somma di 25.000 Euro dal padre della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], cui era stato contestualmente donato e sul quale era stato realizzato il manufatto del valore stimato di oltre 300.000 Euro oggetto della variazione catastale del 10.5.2007 e successivamente divenuto sede operativa della [OSCURATO:SOCIETA] di cui li Belforte era amministratore e socio, unitamente alla coniuge. La Corte di appello ha ribadito che la condotta penalmente rilevante si doveva identificare nella variazione catastale eseguita in favore di [OSCURATO:PERSONA] in cui era stata "ufficializzata" l'esistenza dell'immobile realizzato sul terreno e che coinciderebbe, per l'appunto, con il fatto di intestazione fittizia dell'immobile alla odierna ricorrente. Più volte questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che la nozione di "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 15781 del 26/03/2015, Arrichiello, Rv. 263531 01; Sez. 2, n. 52616 del 30/09/2014, Salvi, Rv. 261613 01; Sez. 2, n. 52614 del 30/09/2014, Mazzini, Rv. 261544 01; Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237595 - 01).Se non ché, in tutte le fattispecie esaminate nelle decisioni sopra richiamate, vi è pur sempre un atto "traslativo" che, come si è precisato, non necessariamente deve avere ad oggetto la proprietà ma, come è stato chiarito, ben può risolversi nell'attribuzione di un diritto di natura personale, qualora esso sia comunque idoneo a creare una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale "dominus". Nel caso in esame, tuttavia, la Corte di appello doveva senza dubbio porsi il problema - direttamente emergente dalla ricostruzione della vicenda - dell'esistenza o meno di un atto di disposizione patrimoniale, ovvero di attribuzione della titolarità dell'immobile in favore della Allegretta, dal momento che costei, pacificamente, era proprietaria del terreno su cui esso è stato nel tempo realizzato e che, di conseguenza, le apparteneva, ab origine, per accessione, indipendentemente da ogni atto formale e di cui era stata data evidenza con la variazione catastale. La giurisprudenza delle Sezioni Civili di questa Corte ha da sempre ribadito che anche in regime di comunione legale, la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a quest'ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e pertanto non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell'art. 177 primo comma lett. b) cod. civ.; ne consegue che la tutela del coniuge non proprietario del suolo, opera non sul piano del diritto reale (nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficiaria, sulla costruzione), ma, semmai, sul piano obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione (cfr., in primo luogo, Sez. U, n. 651 del 27/01/1996, Rv. 495599 - 01; conf., Sez. 2, n. 4273 del 08/05/1996, Rv. 497470 - 01; Sez. 2, n. 8585 del 11/08/1999, Rv. 529295 01; Sez. 1, n. 7060 del 14/04/2004, Rv. 572043 01; Sez. 1, n. 20508 del 30/09/2010, Rv. 614312 01; Sez. 1 - , n. 28258 del 04/11/2019, Rv. 655630 - 01). La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli che procederà ad un nuovo giudizio verificando, alla luce dei principi sopra richiamati, se e quale sia stato l'atto di (fittizia) attribuzione patrimoniale in favore della Allegretta. 3. E' naturalmente precluso l'esame delle ulteriori questioni, poste nell'interesse di entrambi i ricorrenti, attinenti, per il Belforte,C11 diniego delle circostanze attenuanti generiche e, per la Allegretta, ella sussistenza della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.. Al giudice del rinvio competerà, infine, la valutazione sulla eventuale estinzione dei reati per intervenuta prescrizione: si è chiarito, infatti, che in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, comma secondo, cod. pen. il tempo necessario a prescrivere il reato, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione dello stesso reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento (cfr., in tal senso, da ultimo, Sez. 5 - , Sentenza n. 22781 del 30/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281316; Sez. 4, Sentenza n. 5478 del 14/12/2017, V., Rv. 271934; conf., tra le