CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 11032/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023Numero di raccolta generale 11032/2024Data pubblicazione 24/04/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoDEI * – * ** * Consigliere R G N 19579/2022* * Consigliere Ud 15/11/2023 – CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere relha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n 19579/2022promosso da* * elettivamente domiciliato in Roma via* * 41 presso lo studio dell avv * *rappresentato e difeso dall avv * * in virtù di procuraspeciale in atti ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in * piazza* 9 presso lo studio dell avv * * che la rappresentae difende in virtù di procura speciale in atti controricorrenteavverso la sentenza della Corte d appello di Bologna n 157/2022pubblicata in data 27/01/2022udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del15/11/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza n 845/2020 il Tribunale di Reggio * dopoaver pronunciato sentenza parziale di separazione personale deiconiugi * * e * * che avevano celebrato* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023Numero di raccolta generale 11032/2024il loro matrimonio nel 1981 dal quale erano nati due figli entrambiData pubblicazione 24/04/2024maggiorenni ed economicamente autosufficienti definiva ilgiudizio in primo grado rigettando le domande di addebito dellaseparazione reciprocamente proposte dalle parti e ponendo a caricodel * il pagamento di un contributo al mantenimento dellamoglie di € 500 00 mensili da rivalutarsi annualmente su base*Avverso tale pronuncia proponeva appello * *impugnando la statuizione di primo grado nella parte in cui avevarespinto la domanda di addebito della separazione alla moglie eprevisto il contributo al mantenimento in favore di quest ultimaNel contraddittorio delle parti l impugnazione veniva respintadalla Corte d appello di Bologna con sentenza n 157/2022pubblicata il 27/01/2022* * ha quindi proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi di impugnazioneL intimata si è difesa con controricorsoEntrambe le parti hanno depositato memorie difensiveRAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità dellasentenza ex art 360 n 4 c p c per avere la Corte d appello diBologna pronunciato ultrapetita in violazione dell art 112 c p caffermando l esistenza di una pregressa disaffezione di entrambi iconiugi in data antecedente all abbandono da parte di ** della casa coniugale senza che vi fosse una allegazione intal senso della difesa di quest ultimaCon il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/ofalsa applicazione degli artt 151 comma 1 e 158 c c inriferimento all art 360 comma 1 n 3 c p c per avere la Corted Appello ritenuto la disaffezione del marito nei confronti dellamoglie esistente prima che la stessa si allontanasse dall abitazionefamiliare dando rilievo all avvenuta sottoscrizione un accordo di2 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023Numero di raccolta generale 11032/2024separazione consensuale mai omologato e al fatto che il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]aveva atteso oltre un anno dall abbandono del tetto coniugale daparte della moglie prima di depositare il ricorso per separazionegiudiziale con addebitoCon il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt 143 146 e 151 c c in relazione all art360 comma 1 n 3 c p c per avere la Corte d Appello ritenutoche l allontanamento di * * dalla casa familiare in data11 giugno 2016 non avesse avuto nessuna efficienza causalerispetto alla frattura coniugale sul presupposto erroneo che fossegià preesistente una crisi della coppia provata dalla circostanzasecondo cui la * un mese prima di lasciare la casa avevacomunicato al marito a mezzo di lettera del proprio legale lapropria volontà di separarsi con ciò postulando una inammissibileinterpretazione abrogativa dell art 146 c cCon il quarto motivo di ricorso è dedotta la nullità dellasentenza ai sensi dell art 360 comma 1 n 4 c p c per violazionedell art 2697 c c in relazione agli artt 146 c c e 151 c c avendola Corte d Appello ritenuto che incombesse sul marito l onere diprovare l esistenza di un buon rapporto tra i coniugi per fare valerela violazione dell obbligo di convivenza da parte della moglie ai finidell addebito e non alla moglie l onere di provare che il suoallontanamento era privo di efficacia causale in forza di unapregressa crisi coniugale2 Il primo motivo di ricorso è infondato2 1 * è noto ai sensi dell art 151 c c «La separazione puòessere chiesta quando si verificano anche indipendentemente dallavolontà di uno o di entrambi i coniugi fatti tali da rendereintollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare gravepregiudizio alla educazione della prole Il giudice pronunziando laseparazione dichiara ove ne ricorrano le circostanze e ne siarichiesto a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in3 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023considerazione del suo comportamento contrario ai doveri cheNumero di raccolta generale 11032/2024derivano dal matrimonio » Data pubblicazione 24/04/2024In via generale questa Corte ha affermato che la pronunciadi addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazionedei doveri posti dall art 143 c c a carico dei coniugi essendoinvece necessario accertare che tale violazione lungi dall essereintervenuta quando era già maturata una situazione in cui laconvivenza non era più tollerabile abbia assunto efficacia causalenel determinare la situazione di intollerabilità [OSCURATO:PERSONA] 1Sentenza n 18074 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]L indagine sull intollerabilità della convivenza deve peraltroessere svolta sulla base della valutazione globale e sullacomparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi nonpotendo la condotta dell uno essere giudicata senza un raffrontocon quella dell altro consentendo solo tale comparazione diriscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato nel lororeciproco interferire nel verificarsi della crisi matrimoniale CassSez 1 Sentenza n 14162 del 14/11/2001L anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione ditali obblighi quale causa di esclusione del nesso causale integracomunque un eccezione in senso lato ed è pertanto rilevabiled ufficio purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fattiche ne suffragano l esistenza e i menzionati fatti risultino provatidal materiale probatorio comunque acquisito al processo CassSez 1 Ordinanza n 20866 del 21/07/2021Con specifico riferimento alla violazione dell obbligo dicoabitazione questa Corte ha ritenuto che il volontario abbandonodel domicilio familiare da parte di uno dei coniugi contiene di per diper sé tutti i requisiti per configurare l addebito della separazionepersonale tenuto conto che obiettivamente a seguito di talecondotta la convivenza non è più possibile fermo restando chel addebito deve essere escluso ove risulti che esso sia stato4 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023determinato dal comportamento dell altro coniuge o sia intervenutoNumero di raccolta generale 11032/2024in un momento in cui la prosecuzione della convivenzaD aeta rpaub blgicaiàzio ne 24/04/2024divenuta intollerabile e che anzi l allontanamento del coniugecostituisca una conseguenza di tale intollerabilità [OSCURATO:PERSONA] 6 1Ordinanza n 648 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]A prescindere da qualsivoglia elemento di addebito inapplicazione dell art 151 c c la separazione dei coniugi devecomunque trovare causa e giustificazione in una situazione diintollerabilità della convivenza intesa come fatto psicologicosquisitamente individuale riferibile alla formazione culturale allasensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi purchéoggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile A talfine non è necessario che sussista una situazione di conflittoriconducibile alla volontà di entrambi i coniugi ben potendo lafrattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimoniodi una sola delle parti che renda incompatibile la convivenza e chesia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi in giudizio CassSez 1 Sentenza n 8713 del 29/04/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanzan 16698 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]* l apprezzamento circa la responsabilità di uno odi entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità dellaconvivenza è un accertamento in fatto riservato al giudice dimerito e non può essere censurato in sede di legittimità inpresenza di una motivazione che non sia viziata [OSCURATO:PERSONA] 1Sentenza n 18074 del 20/08/20142 2 In tale quadro deve tenersi conto che il giudice di meritoincorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte unbene non richiesto perché non compreso neppure implicitamente ovirtualmente nelle deduzioni o allegazioni e non quando pone afondamento della decisione risultanze dell istruttoria chenaturalmente si offrono alla valutazione del giudice cfr Cass Sez1 Sentenza n 12014 del 07/05/20195 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023Numero di raccolta generale 11032/20242 3 Nel caso di specie la Corte d appello ha statuito comeData pubblicazione 24/04/2024segue «Il punto centrale sta nell impossibilità di ricondurrecausalmente la definitiva rottura dell unione coniugaleall allontanamento da casa della sig ra * * evidente chel affectio coniugalis almeno per quanto riguarda la moglie era giàcessata avendo ella manifestato al marito con l assistenza dellegale la volontà di separarsi Peraltro all invio dellacomunicazione e al successivo allontanamento non è seguita daparte del marito alcuna reazione fino alla proposizione del ricorsoper separazione Al contrario è agli atti la scrittura privatadenominata “separazione * * * del10 dicembre 2016 doc 12 allegato alla comparsa di costituzione inprimo grado * sottoscritta dai coniugi diversi mesi prima delladata in cui il marito ha presentato il ricorso introduttivo del giudiziodi separazione 6 luglio 2017 Con la scrittura in esame i coniugiprendono accordi in vista della separazione decidendo tra l altrodi vendere la casa coniugale cointestata dividendo il ricavatodonare il negozio cointestato alla figlia e soprattutto prevedonol impegno del marito di versare alla moglie la somma di € 300 00mensili a titolo di contributo al mantenimento È evidente che latesi di una responsabilità della moglie per la rottura dell unioneche avrebbe determinato la negazione di qualunque diritto ad uncontributo non era stata allora neppure presa in considerazione eche i coniugi ritenevano di addivenire ad una intesa per regolareconcordemente la “fine” già nei fatti avvenuta del matrimonio* in seguito il marito ha evidentemente cambiato ideapresentando ricorso con richiesta di addebito ma la condotta di unconiuge che attribuisce la rottura dell unione al comportamentodell altro non è quella tenuta dal * dopo l allontanamentodella * * ha atteso oltre un anno dall asserito improvvisoabbandono per lamentarsene solo con la proposizione del ricorsonel frattempo preparando accordi che non presupponevano affatto6 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023Numero di raccolta generale 11032/2024condotte di violazione dei doveri coniugali Il suo “ripensamento”Data pubblicazione 24/04/2024come sottolinea la * appare piuttosto come un tentativo disottrarsi al pagamento di un contributo piuttosto che la reazione diun marito improvvisamente abbandonato Peraltro la semplicelettura della memoria integrativa di primo grado del sig *chiarisce quali sarebbero le condotte della moglie che avrebberointegrato i presupposti dell addebito vi si legge che non avendomai il marito collaborato alle faccende domestiche perchéimpegnato fuori casa per lavoro si sarebbe trovato dopo ilricevimento della lettera preannunciante la separazione e ilsuccessivo allontanamento della moglie in una situazione didifficoltà nella gestione della quotidianità la moglie avrebbe in talmodo violato il dovere di coabitazione e di assistenza Non unaparola si legge sulle precedenti condizioni della vita matrimonialeche possa confermare la sussistenza di un buon rapporto tra iconiugi » p 7 e ss della sentenza impugnataIl giudice del gravame ha in sintesi ritenuto provata unacondizione di disaffezione quantomeno da parte della donna giàprima dell allontanamento di quest ultima dalla casa coniugaledato che la donna aveva già prima comunicato al marito la volontàdi separarsi per il tramite di un legale e poi aveva lasciato la casaconiugale aggiungendo che il marito sottoscrivendo la scrittura diseparazione risulta avere condiviso la decisione di separarsiregolando convenzionalmente le conseguenze della separazionecompresa l attribuzione di un assegno in favore della moglieperaltro senza rappresentare negli atti di causa una condizione divita matrimoniale in cui la comunione di vita fosse inveceesistenteSi tratta di un accertamento in fatto operato dal giudice dimerito insindacabile in sede di legittimità che in virtù di quantosopra evidenziato non può essere considerato frutto diextrapetizione7 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023Numero di raccolta generale 11032/2024Lo stesso * nel ricorso per cassazione ha riportato perData pubblicazione 24/04/2024esteso le allegazioni della moglie contenute nella memoria dicostituzione per l udienza presidenziale in Tribunale ove nelrichiedere l addebito della separazione al marito aveva allegatodell uomo nei suoi confronti oltre che condotte contrarie al doveredi assistenza morale durante la grave malattia della donna finoalla decisione di quest ultima di allontanarsi della casa coniugaledietro suggerimento dei familiari per timore di reazioni aggressivedel marito che ormai si era reso conto della volontà della moglie disepararsi p 14 del ricorso per cassazioneSi tratta di condotte precedenti all allontanamento della donnadalla casa coniugale da quest ultima avvertite e dedotte comecausa di una pregressa intollerabilità della convivenzaIl medesimo ricorrente ha inoltre evidenziato che in appellola moglie aveva dato rilievo alla missiva inviata dal suo legale concui aveva chiesto la separazione e alla scrittura di separazionesottoscritta da entrambi i coniugi il 10/12/2016 per affermare chein tale occasione i coniugi erano assolutamente consci della crisiconiugale e d accordo sulla necessità di addivenire ad una soluzionecondivisa entrambi consapevoli che il matrimonio era “finito” p16 del ricorso per cassazioneAnche tali allegazioni costituiscono argomenti che la donna haposto a supporto della intollerabilità della convivenza precedenteall allontanamento della donnaIl giudice di merito valutando in fatto le risultanze di causa haritenuto provata la obiettiva intollerabilità della convivenzaavvertita dalla donna prima dell allontanamento da casa e noncontrastata dal marito anche se non ha accertato i fatti che lastessa ha posto come causa della menzionata condizione didisaffezione8 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023Numero di raccolta generale 11032/2024In altre parole la Corte di merito ha fatto proprie solo in parteData pubblicazione 24/04/2024le allegazioni della donna che aveva dedotto la pregressaintollerabilità della convivenza per fatto imputabile al maritoritenendo provata per le ragioni in fatto sopra indicatesemplicemente la ritenuta impossibilità di vivere ancora insiemepercepita dalla moglie e non contrastata dal marito3 Il secondo motivo è inammissibile3 1 Parte ricorrente ha censurato la decisione impugnata nellaparte in cui la Corte di merito ha desunto il venire menodell affectio coniugalis anche in capo al * prima del 6 giugno2016 data in cui la * ra * ha lasciato la casa coniugale dadue sue condotte successiveIn primo luogo il ricorrente ha evidenziato che la Corted appello ha dato rilievo al fatto che il * aveva sottoscritto ildocumento con il quale i coniugi avevano concordato alcuni aspettidi una loro separazione consensuale prevedendo anche lacorresponsione da parte del marito di euro 300 00 mensili a titolodi contributo al mantenimento della moglie con ciò dimostrando dinon avere preso neppure in considerazione una eventualeresponsabilità di quest ultima per la fine della unione coniugale inquanto le aveva riconosciuto un diritto che se vi fossero stati ipresupposti per l addebito non le sarebbe spettatoIn secondo luogo il ricorrente ha rilevato che la Corte di meritoha stigmatizzato la circostanza che il * aveva atteso oltreun anno prima di instaurare la procedura di separazione giudizialecon ciò manifestando un palese disinteresse per l abbandono daparte della moglie3 2 Si tratta tuttavia di valutazioni in fatto di comportamentidella parte e non di valutazioni giuridiche dell efficacia degli attisicché la censura pur prospettata come violazione di legge sirisolve in una critica ad un giudizio che attiene al merito come talenon sindacabile in cassazione se non per assenza di motivazione9 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023 nelle diverse forme in cui i può manifestare nella specie nonNumero di raccolta generale 11032/2024formulata Data pubblicazione 24/04/20244 Il terzo motivo è infondato4 1 Come già evidenziato la condizione di intollerabilità dellaconvivenza può essere intesa anche in senso soggettivo nonessendo necessario che sussista una situazione di conflittoriconducibile alla volontà di entrambi i coniugi ben potendo lafrattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di unasola delle parti che sia verificabile in base a fatti obiettivi cosìCass Sez 1 Sentenza n 8713 del 29/04/2015 v anche vancora [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 16698 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]In tale ottica questa Corte ha di recente ritenuto dimostratatale preesistente intollerabilità della convivenza dalla presentazionestessa del ricorso per separazione e dal successivo comportamentoprocessuale con particolare riferimento alle risultanze negative deltentativo di conciliazione dovendosi ritenere venuto meno alricorrere di tali evenienze quel principio del consenso checaratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale v ancora CassSez 1 Ordinanza n 16698 del 05/08/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1Sentenza n 8713 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]Non si tratta di un interpretazione che abroga la previsionenormativa del dovere di coabitazione perché comunquel allontanamento presuppone l accertamento di una condizioneanche personale non necessariamente condivisa tra i coniugi cherisulti comunque da dati obiettivi e ovviamente non sia laconseguenza della violazione di un altro obbligo matrimoniale daparte di chi compia tale sceltaLa coabitazione infatti non è convivenza perché quest ultimasi connota per una condivisione di vita che non è richiesta nellaprimaLa coabitazione ove la convivenza sia divenuta intollerabileanche per una sola persona della coppia perde di significato10 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023Numero di raccolta generale 11032/2024coniugale per il declino dei diritti e doveri reciproci che connotanoData pubblicazione 24/04/2024il rapporto matrimoniale e non può essere imposta come meroartificio esteriore4 3 Nel caso di specie la Corte d appello ha dato applicazioneai principi enunciati dando rilievo alla missiva inviata dal legaledella moglie prima dell allontanamento della casa coniugale in cuiquest ultima ha manifestato la volontà di separarsi la qualecostituisce una obiettiva e inequivoca rappresentazionedell impossibilità per la donna di continuare a vivere con il maritoseguita dopo pochi mesi dall allontanamento dalla sottoscrizioneda parte di entrambi i coniugi di un accordo che regolava lecondizioni di separazione e prevedeva un assegno di mantenimentoin favore della donna cui si è aggiunta anche la constatazione daparte del giudice di appello che non una parola si leggeva negli attidifensivi del marito su eventuali condizioni della vita matrimonialeche avrebbero potuto rendere imprevedibile la scelta della donna v supra e p 7 e ss della sentenza impugnata5 Il quarto motivo è infondatoParte ricorrente ha dedotto che il coniuge che domandal addebito per violazione del dovere di coabitazione non è tenuto aprovare l incidenza causale dell altrui condotta di abbandono sullacrisi matrimoniale essendo piuttosto onere del coniuge che haposto in essere tale condotta dimostrare che essa è statadeterminata dal comportamento dell altro coniuge ovvero èintervenuta quando la prosecuzione della convivenza era giàdivenuta intollerabile ed in conseguenza di ciòParte ricorrente non ha tenuto conto che come sopraevidenziato anche nel caso di allontanamento dalla casa coniugalel anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione di taleobbligo quale causa di esclusione del nesso causale tra la condottaviolativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l intollerabilitàdella prosecuzione della convivenza integra un eccezione in senso11 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023lato ed è dunque rilevabile d ufficio purché sia allegata dalla parteNumero di raccolta generale 11032/2024a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acqDuatias piutbob licazlio ne 24/04/2024processo [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 20866 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]Nel caso di specie nello stesso ricorso per cassazione sonoriportate le allegazioni della * che hanno rappresentatosituazioni di estrema gravità verificatisi negli anni di matrimonioed anche prima della decisione di allontanarsi che hanno resoimpossibile per la donna la prosecuzione della convivenza e ilgiudice ha dato rilievo ad alcuni elementi per confermare taleobiettiva condizione* censura attiene alla valutazione di merito in questa sedenon sindacabile6 In conclusione il ricorso deve essere respinto7 Le spese di lite seguono la soccombenza8 In applicazione dell art 13 comma 1 quater d P R n 115del 2002 si deve dare atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto perl impugnazione proposta se dovuto9 In caso di diffusione devono essere omesse le generalitàdelle parti e dei soggetti menzionati nella decisione a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023Numero di raccolta generale 11032/2024Data pubblicazione 24/04/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoDEI * – * ** * Consigliere R G N 19579/2022* * Consigliere Ud 15/11/2023 – CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere relha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n 19579/2022promosso da* * elettivamente domiciliato in Roma via* * 41 presso lo studio dell avv * *rappresentato e difeso dall avv * * in virtù di procuraspeciale in atti ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in * piazza* 9 presso lo studio dell avv * * che la rappresentae difende in virtù di procura speciale in atti controricorrenteavverso la sentenza della Corte d appello di Bologna n 157/2022pubblicata in data 27/01/2022udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del15/11/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza n 845/2020 il Tribunale di Reggio * dopoaver pronunciato sentenza parziale di separazione personale deiconiugi * * e * * che avevano celebrato* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023Numero di raccolta generale 11032/2024il loro matrimonio nel 1981 dal quale erano nati due figli entrambiData pubblicazione 24/04/2024maggiorenni ed economicamente autosufficienti definiva ilgiudizio in primo grado rigettando le domande di addebito dellaseparazione reciprocamente proposte dalle parti e ponendo a caricodel * il pagamento di un contributo al mantenimento dellamoglie di € 500 00 mensili da rivalutarsi annualmente su base*Avverso tale pronuncia proponeva appello * *impugnando la statuizione di primo grado nella parte in cui avevarespinto la domanda di addebito della separazione alla moglie eprevisto il contributo al mantenimento in favore di quest ultimaNel contraddittorio delle parti l impugnazione veniva respintadalla Corte d appello di Bologna con sentenza n 157/2022pubblicata il 27/01/2022* * ha quindi proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi di impugnazioneL intimata si è difesa con controricorsoEntrambe le parti hanno depositato memorie difensiveRAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità dellasentenza ex art 360 n 4 c p c per avere la Corte d appello diBologna pronunciato ultrapetita in violazione dell art 112 c p caffermando l esistenza di una pregressa disaffezione di entrambi iconiugi in data antecedente all abbandono da parte di ** della casa coniugale senza che vi fosse una allegazione intal senso della difesa di quest ultimaCon il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/ofalsa applicazione degli artt 151 comma 1 e 158 c c inriferimento all art 360 comma 1 n 3 c p c per avere la Corted Appello ritenuto la disaffezione del marito nei confronti dellamoglie esistente prima che la stessa si allontanasse dall abitazionefamiliare dando rilievo all avvenuta sottoscrizione un accordo di2 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023Numero di raccolta generale 11032/2024separazione consensuale mai omologato e al fatto che il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]aveva atteso oltre un anno dall abbandono del tetto coniugale daparte della moglie prima di depositare il ricorso per separazionegiudiziale con addebitoCon il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt 143 146 e 151 c c in relazione all art360 comma 1 n 3 c p c per avere la Corte d Appello ritenutoche l allontanamento di * * dalla casa familiare in data11 giugno 2016 non avesse avuto nessuna efficienza causalerispetto alla frattura coniugale sul presupposto erroneo che fossegià preesistente una crisi della coppia provata dalla circostanzasecondo cui la * un mese prima di lasciare la casa avevacomunicato al marito a mezzo di lettera del proprio legale lapropria volontà di separarsi con ciò postulando una inammissibileinterpretazione abrogativa dell art 146 c cCon il quarto motivo di ricorso è dedotta la nullità dellasentenza ai sensi dell art 360 comma 1 n 4 c p c per violazionedell art 2697 c c in relazione agli artt 146 c c e 151 c c avendola Corte d Appello ritenuto che incombesse sul marito l onere diprovare l esistenza di un buon rapporto tra i coniugi per fare valerela violazione dell obbligo di convivenza da parte della moglie ai finidell addebito e non alla moglie l onere di provare che il suoallontanamento era privo di efficacia causale in forza di unapregressa crisi coniugale2 Il primo motivo di ricorso è infondato2 1 * è noto ai sensi dell art 151 c c «La separazione puòessere chiesta quando si verificano anche indipendentemente dallavolontà di uno o di entrambi i coniugi fatti tali da rendereintollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare gravepregiudizio alla educazione della prole Il giudice pronunziando laseparazione dichiara ove ne ricorrano le circostanze e ne siarichiesto a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in3 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023considerazione del suo comportamento contrario ai doveri cheNumero di raccolta generale 11032/2024derivano dal matrimonio » Data pubblicazione 24/04/2024In via generale questa Corte ha affermato che la pronunciadi addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazionedei doveri posti dall art 143 c c a carico dei coniugi essendoinvece necessario accertare che tale violazione lungi dall essereintervenuta quando era già maturata una situazione in cui laconvivenza non era più tollerabile abbia assunto efficacia causalenel determinare la situazione di intollerabilità [OSCURATO:PERSONA] 1Sentenza n 18074 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]L indagine sull intollerabilità della convivenza deve peraltroessere svolta sulla base della valutazione globale e sullacomparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi nonpotendo la condotta dell uno essere giudicata senza un raffrontocon quella dell altro consentendo solo tale comparazione diriscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato nel lororeciproco interferire nel verificarsi della crisi matrimoniale CassSez 1 Sentenza n 14162 del 14/11/2001L anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione ditali obblighi quale causa di esclusione del nesso causale integracomunque un eccezione in senso lato ed è pertanto rilevabiled ufficio purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fattiche ne suffragano l esistenza e i menzionati fatti risultino provatidal materiale probatorio comunque acquisito al processo CassSez 1 Ordinanza n 20866 del 21/07/2021Con specifico riferimento alla violazione dell obbligo dicoabitazione questa Corte ha ritenuto che il volontario abbandonodel domicilio familiare da parte di uno dei coniugi contiene di per diper sé tutti i requisiti per configurare l addebito della separazionepersonale tenuto conto che obiettivamente a seguito di talecondotta la convivenza non è più possibile fermo restando chel addebito deve essere escluso ove risulti che esso sia stato4 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023determinato dal comportamento dell altro coniuge o sia intervenutoNumero di raccolta generale 11032/2024in un momento in cui la prosecuzione della convivenzaD aeta rpaub blgicaiàzio ne 24/04/2024divenuta intollerabile e che anzi l allontanamento del coniugecostituisca una conseguenza di tale intollerabilità [OSCURATO:PERSONA] 6 1Ordinanza n 648 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]A prescindere da qualsivoglia elemento di addebito inapplicazione dell art 151 c c la separazione dei coniugi devecomunque trovare causa e giustificazione in una situazione diintollerabilità della convivenza intesa come fatto psicologicosquisitamente individuale riferibile alla formazione culturale allasensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi purchéoggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile A talfine non è necessario che sussista una situazione di conflittoriconducibile alla volontà di entrambi i coniugi ben potendo lafrattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimoniodi una sola delle parti che renda incompatibile la convivenza e chesia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi in giudizio CassSez 1 Sentenza n 8713 del 29/04/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanzan 16698 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]* l apprezzamento circa la responsabilità di uno odi entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità dellaconvivenza è un accertamento in fatto riservato al giudice dimerito e non può essere censurato in sede di legittimità inpresenza di una motivazione che non sia viziata [OSCURATO:PERSONA] 1Sentenza n 18074 del 20/08/20142 2 In tale quadro deve tenersi conto che il giudice di meritoincorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte unbene non richiesto perché non compreso neppure implicitamente ovirtualmente nelle deduzioni o allegazioni e non quando pone afondamento della decisione risultanze dell istruttoria chenaturalmente si offrono alla valutazione del giudice cfr Cass Sez1 Sentenza n 12014 del 07/05/20195 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023Numero di raccolta generale 11032/20242 3 Nel caso di specie la Corte d appello ha statuito comeData pubblicazione 24/04/2024segue «Il punto centrale sta nell impossibilità di ricondurrecausalmente la definitiva rottura dell unione coniugaleall allontanamento da casa della sig ra * * evidente chel affectio coniugalis almeno per quanto riguarda la moglie era giàcessata avendo ella manifestato al marito con l assistenza dellegale la volontà di separarsi Peraltro all invio dellacomunicazione e al successivo allontanamento non è seguita daparte del marito alcuna reazione fino alla proposizione del ricorsoper separazione Al contrario è agli atti la scrittura privatadenominata “separazione * * * del10 dicembre 2016 doc 12 allegato alla comparsa di costituzione inprimo grado * sottoscritta dai coniugi diversi mesi prima delladata in cui il marito ha presentato il ricorso introduttivo del giudiziodi separazione 6 luglio 2017 Con la scrittura in esame i coniugiprendono accordi in vista della separazione decidendo tra l altrodi vendere la casa coniugale cointestata dividendo il ricavatodonare il negozio cointestato alla figlia e soprattutto prevedonol impegno del marito di versare alla moglie la somma di € 300 00mensili a titolo di contributo al mantenimento È evidente che latesi di una responsabilità della moglie per la rottura dell unioneche avrebbe determinato la negazione di qualunque diritto ad uncontributo non era stata allora neppure presa in considerazione eche i coniugi ritenevano di addivenire ad una intesa per regolareconcordemente la “fine” già nei fatti avvenuta del matrimonio* in seguito il marito ha evidentemente cambiato ideapresentando ricorso con richiesta di addebito ma la condotta di unconiuge che attribuisce la rottura dell unione al comportamentodell altro non è quella tenuta dal * dopo l allontanamentodella * * ha atteso oltre un anno dall asserito improvvisoabbandono per lamentarsene solo con la proposizione del ricorsonel frattempo preparando accordi che non presupponevano affatto6 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023Numero di raccolta generale 11032/2024condotte di violazione dei doveri coniugali Il suo “ripensamento”Data pubblicazione 24/04/2024come sottolinea la * appare piuttosto come un tentativo disottrarsi al pagamento di un contributo piuttosto che la reazione diun marito improvvisamente abbandonato Peraltro la semplicelettura della memoria integrativa di primo grado del sig *chiarisce quali sarebbero le condotte della moglie che avrebberointegrato i presupposti dell addebito vi si legge che non avendomai il marito collaborato alle faccende domestiche perchéimpegnato fuori casa per lavoro si sarebbe trovato dopo ilricevimento della lettera preannunciante la separazione e ilsuccessivo allontanamento della moglie in una situazione didifficoltà nella gestione della quotidianità la moglie avrebbe in talmodo violato il dovere di coabitazione e di assistenza Non unaparola si legge sulle precedenti condizioni della vita matrimonialeche possa confermare la sussistenza di un buon rapporto tra iconiugi » p 7 e ss della sentenza impugnataIl giudice del gravame ha in sintesi ritenuto provata unacondizione di disaffezione quantomeno da parte della donna giàprima dell allontanamento di quest ultima dalla casa coniugaledato che la donna aveva già prima comunicato al marito la volontàdi separarsi per il tramite di un legale e poi aveva lasciato la casaconiugale aggiungendo che il marito sottoscrivendo la scrittura diseparazione risulta avere condiviso la decisione di separarsiregolando convenzionalmente le conseguenze della separazionecompresa l attribuzione di un assegno in favore della moglieperaltro senza rappresentare negli atti di causa una condizione divita matrimoniale in cui la comunione di vita fosse inveceesistenteSi tratta di un accertamento in fatto operato dal giudice dimerito insindacabile in sede di legittimità che in virtù di quantosopra evidenziato non può essere considerato frutto diextrapetizione7 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023Numero di raccolta generale 11032/2024Lo stesso * nel ricorso per cassazione ha riportato perData pubblicazione 24/04/2024esteso le allegazioni della moglie contenute nella memoria dicostituzione per l udienza presidenziale in Tribunale ove nelrichiedere l addebito della separazione al marito aveva allegatodell uomo nei suoi confronti oltre che condotte contrarie al doveredi assistenza morale durante la grave malattia della donna finoalla decisione di quest ultima di allontanarsi della casa coniugaledietro suggerimento dei familiari per timore di reazioni aggressivedel marito che ormai si era reso conto della volontà della moglie disepararsi p 14 del ricorso per cassazioneSi tratta di condotte precedenti all allontanamento della donnadalla casa coniugale da quest ultima avvertite e dedotte comecausa di una pregressa intollerabilità della convivenzaIl medesimo ricorrente ha inoltre evidenziato che in appellola moglie aveva dato rilievo alla missiva inviata dal suo legale concui aveva chiesto la separazione e alla scrittura di separazionesottoscritta da entrambi i coniugi il 10/12/2016 per affermare chein tale occasione i coniugi erano assolutamente consci della crisiconiugale e d accordo sulla necessità di addivenire ad una soluzionecondivisa entrambi consapevoli che il matrimonio era “finito” p16 del ricorso per cassazioneAnche tali allegazioni costituiscono argomenti che la donna haposto a supporto della intollerabilità della convivenza precedenteall allontanamento della donnaIl giudice di merito valutando in fatto le risultanze di causa haritenuto provata la obiettiva intollerabilità della convivenzaavvertita dalla donna prima dell allontanamento da casa e noncontrastata dal marito anche se non ha accertato i fatti che lastessa ha posto come causa della menzionata condizione didisaffezione8 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023Numero di raccolta generale 11032/2024In altre parole la Corte di merito ha fatto proprie solo in parteData pubblicazione 24/04/2024le allegazioni della donna che aveva dedotto la pregressaintollerabilità della convivenza per fatto imputabile al maritoritenendo provata per le ragioni in fatto sopra indicatesemplicemente la ritenuta impossibilità di vivere ancora insiemepercepita dalla moglie e non contrastata dal marito3 Il secondo motivo è inammissibile3 1 Parte ricorrente ha censurato la decisione impugnata nellaparte in cui la Corte di merito ha desunto il venire menodell affectio coniugalis anche in capo al * prima del 6 giugno2016 data in cui la * ra * ha lasciato la casa coniugale dadue sue condotte successiveIn primo luogo il ricorrente ha evidenziato che la Corted appello ha dato rilievo al fatto che il * aveva sottoscritto ildocumento con il quale i coniugi avevano concordato alcuni aspettidi una loro separazione consensuale prevedendo anche lacorresponsione da parte del marito di euro 300 00 mensili a titolodi contributo al mantenimento della moglie con ciò dimostrando dinon avere preso neppure in considerazione una eventualeresponsabilità di quest ultima per la fine della unione coniugale inquanto le aveva riconosciuto un diritto che se vi fossero stati ipresupposti per l addebito non le sarebbe spettatoIn secondo luogo il ricorrente ha rilevato che la Corte di meritoha stigmatizzato la circostanza che il * aveva atteso oltreun anno prima di instaurare la procedura di separazione giudizialecon ciò manifestando un palese disinteresse per l abbandono daparte della moglie3 2 Si tratta tuttavia di valutazioni in fatto di comportamentidella parte e non di valutazioni giuridiche dell efficacia degli attisicché la censura pur prospettata come violazione di legge sirisolve in una critica ad un giudizio che attiene al merito come talenon sindacabile in cassazione se non per assenza di motivazione9 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023 nelle diverse forme in cui i può manifestare nella specie nonNumero di raccolta generale 11032/2024formulata Data pubblicazione 24/04/20244 Il terzo motivo è infondato4 1 Come già evidenziato la condizione di intollerabilità dellaconvivenza può essere intesa anche in senso soggettivo nonessendo necessario che sussista una situazione di conflittoriconducibile alla volontà di entrambi i coniugi ben potendo lafrattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di unasola delle parti che sia verificabile in base a fatti obiettivi cosìCass Sez 1 Sentenza n 8713 del 29/04/2015 v anche vancora [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 16698 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]In tale ottica questa Corte ha di recente ritenuto dimostratatale preesistente intollerabilità della convivenza dalla presentazionestessa del ricorso per separazione e dal successivo comportamentoprocessuale con particolare riferimento alle risultanze negative deltentativo di conciliazione dovendosi ritenere venuto meno alricorrere di tali evenienze quel principio del consenso checaratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale v ancora CassSez 1 Ordinanza n 16698 del 05/08/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1Sentenza n 8713 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]Non si tratta di un interpretazione che abroga la previsionenormativa del dovere di coabitazione perché comunquel allontanamento presuppone l accertamento di una condizioneanche personale non necessariamente condivisa tra i coniugi cherisulti comunque da dati obiettivi e ovviamente non sia laconseguenza della violazione di un altro obbligo matrimoniale daparte di chi compia tale sceltaLa coabitazione infatti non è convivenza perché quest ultimasi connota per una condivisione di vita che non è richiesta nellaprimaLa coabitazione ove la convivenza sia divenuta intollerabileanche per una sola persona della coppia perde di significato10 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023Numero di raccolta generale 11032/2024coniugale per il declino dei diritti e doveri reciproci che connotanoData pubblicazione 24/04/2024il rapporto matrimoniale e non può essere imposta come meroartificio esteriore4 3 Nel caso di specie la Corte d appello ha dato applicazioneai principi enunciati dando rilievo alla missiva inviata dal legaledella moglie prima dell allontanamento della casa coniugale in cuiquest ultima ha manifestato la volontà di separarsi la qualecostituisce una obiettiva e inequivoca rappresentazionedell impossibilità per la donna di continuare a vivere con il maritoseguita dopo pochi mesi dall allontanamento dalla sottoscrizioneda parte di entrambi i coniugi di un accordo che regolava lecondizioni di separazione e prevedeva un assegno di mantenimentoin favore della donna cui si è aggiunta anche la constatazione daparte del giudice di appello che non una parola si leggeva negli attidifensivi del marito su eventuali condizioni della vita matrimonialeche avrebbero potuto rendere imprevedibile la scelta della donna v supra e p 7 e ss della sentenza impugnata5 Il quarto motivo è infondatoParte ricorrente ha dedotto che il coniuge che domandal addebito per violazione del dovere di coabitazione non è tenuto aprovare l incidenza causale dell altrui condotta di abbandono sullacrisi matrimoniale essendo piuttosto onere del coniuge che haposto in essere tale condotta dimostrare che essa è statadeterminata dal comportamento dell altro coniuge ovvero èintervenuta quando la prosecuzione della convivenza era giàdivenuta intollerabile ed in conseguenza di ciòParte ricorrente non ha tenuto conto che come sopraevidenziato anche nel caso di allontanamento dalla casa coniugalel anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione di taleobbligo quale causa di esclusione del nesso causale tra la condottaviolativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l intollerabilitàdella prosecuzione della convivenza integra un eccezione in senso11 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023lato ed è dunque rilevabile d ufficio purché sia allegata dalla parteNumero di raccolta generale 11032/2024a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acqDuatias piutbob licazlio ne 24/04/2024processo [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 20866 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]Nel caso di specie nello stesso ricorso per cassazione sonoriportate le allegazioni della * che hanno rappresentatosituazioni di estrema gravità verificatisi negli anni di matrimonioed anche prima della decisione di allontanarsi che hanno resoimpossibile per la donna la prosecuzione della convivenza e ilgiudice ha dato rilievo ad alcuni elementi per confermare taleobiettiva condizione* censura attiene alla valutazione di merito in questa sedenon sindacabile6 In conclusione il ricorso deve essere respinto7 Le spese di lite seguono la soccombenza8 In applicazione dell art 13 comma 1 quater d P R n 115del 2002 si deve dare atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto perl impugnazione proposta se dovuto9 In caso di diffusione devono essere omesse le generalitàdelle parti e dei soggetti menzionati nella decisione a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003 P Q MLa Corterigetta il ricorsocondanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenutedalla controricorrente che liquida in € 5 000 00 per compensooltre € 200 00 per esborsi ed accessori di leggedà atto in applicazione dell art 13 comma 1 quater d P R n 115del 2002 della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo12 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023di contributo unificato pari a quello richiesto per l impugnazioneNumero di raccolta generale 11032/2024proposta se dovuto Data pubblicazione 24/04/2024dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte suprema di Cassazione il 15 novembre 2023Il Presidente13 di 13* *P Q MLa Corterigetta il ricorsocondanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenutedalla controricorrente che liquida in € 5 000 00 per compensooltre € 200 00 per esborsi ed accessori di leggedà atto in applicazione dell art 13 comma 1 quater d P R n 115del 2002 della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo12 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 19579/2022Numero sezionale 5118/2023di contributo unificato pari a quello richiesto per l impugnazioneNumero di raccolta generale 11032/2024proposta se dovuto Data pubblicazione 24/04/2024dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte suprema di Cassazione il 15 novembre 2023Il Presidente13 di 13* *