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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26921/2026

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ella Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione dilegge e il vizio di motivazione in relazione al diniego del vincolo di continuazioneesterna tra il reato di ricettazione oggetto del presente procedimento e il reato difurto in abitazione giudicato con sentenza del 6 aprile 2019, è manifestamenteinfondato avendo la Corte di merito, con corretti argomenti logici e giuridici,evidenziato la disomogeneità dei fatti in questione e, pertanto, l’assenzadell’unicità del disegno criminoso richiesta per il riconoscimento dell’invocatovincolo (si veda pag. 3);ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione dilegge e il vizio di motivazione in relazione al diniego del vincolo di continuazioneesterna tra il reato di ricettazione oggetto del presente procedimento e il reato difurto in abitazione giudicato con sentenza del 6 aprile 2019, è manifestamenteinfondato avendo la Corte di merito, con corretti argomenti logici e giuridici,evidenziato la disomogeneità dei fatti in questione e, pertanto, l’assenzadell’unicità del disegno criminoso richiesta per il riconoscimento dell’invocatovincolo (si veda pag. 3);ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Sentenza Cassazione n. 26921/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris