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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33375/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' RUGGERO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 16/11/2021 che ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città emessa in data 25/03/2019, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Al riguardo, il ricorrente deduce:

1.1. inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto contestatogli.

1.2. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 191 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relaziona alla ritenuta sussistenza degli elementi essenziali del reato contestato.

I due motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.

I motivi sono manifestamente infondati in quanto l'asserito vizio di motivazione in punto di colpevolezza risulta smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato argomentativo connotato da lineare e coerente logicità, sicché la censurata violazione delle norme processuali afferenti alla valutazione del materiale probatorio risulta palesemente smentita dalla disamina degli atti processuali richiamati in sentenza.

In particolare, la Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità penale del prevenuto sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, riportate nella denuncia e confermate in sede dibattimentale, previa verifica circa l'attendibilità oggettiva e soggettiva delle stesse.

Ebbene, giudici di seconde cure hanno ritenuto la credibilità della parte lesa alla luce della descrizione precisa e dettagliata che questa aveva reso circa le caratteristiche dell'animale, rilevando come una siffatta dovizia di particolari potesse essere fornita solo dal suo padrone (pag. 4 della sentenza impugnata).

In tal senso, la pronuncia della Corte d'appello risulta aver fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale le dichiarazioni della persona offesa, cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

Peraltro, la prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione è stata ricavata non dalle dichiarazioni fornite dal prevenuto ai Carabinieri e contenuta nelle annotazioni datate 17/12/2012, bensì dalla contraddittorietà delle dichiarazioni fornite dal ricorrente durante tutto l'iter procedimentale, da cui si è desunta la mancanza di qualsivoglia giustificazione logica e plausibile in ordine al possesso dell'animale.

In tal senso, la pronuncia impugnata risulta aver fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713).

Nel resto, le censure risultano non consentite in sede di legittimità in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto e volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' RUGGERO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 16/11/2021 che ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città emessa in data 25/03/2019, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto contestatogli. 1.2. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 191 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relaziona alla ritenuta sussistenza degli elementi essenziali del reato contestato. I due motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. I motivi sono manifestamente infondati in quanto l'asserito vizio di motivazione in punto di colpevolezza risulta smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato argomentativo connotato da lineare e coerente logicità, sicché la censurata violazione delle norme processuali afferenti alla valutazione del materiale probatorio risulta palesemente smentita dalla disamina degli atti processuali richiamati in sentenza. In particolare, la Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità penale del prevenuto sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, riportate nella denuncia e confermate in sede dibattimentale, previa verifica circa l'attendibilità oggettiva e soggettiva delle stesse. Ebbene, giudici di seconde cure hanno ritenuto la credibilità della parte lesa alla luce della descrizione precisa e dettagliata che questa aveva reso circa le caratteristiche dell'animale, rilevando come una siffatta dovizia di particolari potesse essere fornita solo dal suo padrone (pag. 4 della sentenza impugnata). In tal senso, la pronuncia della Corte d'appello risulta aver fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale le dichiarazioni della persona offesa, cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Peraltro, la prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione è stata ricavata non dalle dichiarazioni fornite dal prevenuto ai Carabinieri e contenuta nelle annotazioni datate 17/12/2012, bensì dalla contraddittorietà delle dichiarazioni fornite dal ricorrente durante tutto l'iter procedimentale, da cui si è desunta la mancanza di qualsivoglia giustificazione logica e plausibile in ordine al possesso dell'animale. In tal senso, la pronuncia impugnata risulta aver fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713). Nel resto, le censure risultano non consentite in sede di legittimità in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto e volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della
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