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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24279/2023

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A sulricorso iscritt o a l numer o 14853 del ruolo generale dell’anno 2019,proposto da [OSCURATO:PERSONA] de’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Andrea, presso lo studio del quale in Roma, alla via della Giuliana, n. 101, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] - Istituto agricolo immobiliare di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, r appresentat o e difes o, giusta procura speciale su foglio separato congiunto al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nello studio del quale in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della corte d’appello diRoma, depositata in data 7 novembre 2018 ; Oggetto: Società-Delibera di abolizione di clausola di prelazione interna-Abuso di maggioranza.RG n. 14853/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 27 giugno 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e, in seguito a riconvocazione, in quella del 10 luglio 2023.

Rilevato che: -emerge dalla sentenza impugnata che la [OSCURATO:SOCIETA], la compagine della quale era composta, per un terzo ciascuno, dai soci Star traders, [OSCURATO:PERSONA] de’ Foscarini e [OSCURATO:PERSONA] de’ Foscarini, deliberò a maggioranza, con la modifica dell’art. 9.2 dello statuto sociale, l’abolizione della clausola di prelazione interna nel caso di trasferimento di quote tra i soci.

A seguito di questa deliberazione [OSCURATO:PERSONA] de’ Foscarini trasferì parte della propria quota alla [OSCURATO:PERSONA], che così raggiunse il 5 8,3% del capitale sociale; -per quanto ancora d’interesse, [OSCURATO:PERSONA] de’ Foscarini reagì impugnando la delibera di abolizione della clausola di prelazione, che fu dichiarata invalida dal tribunale di Roma, il quale la ritenne viziata da abuso della maggioranza.

Secondo l’attore, difatti, la prospettazione del quale è stata seguita dal tribunale, per un verso lo scopo dei soci di maggioranza consisteva nel trasferimento delle quote a una società estera costituente mero schermo d’interposizione della partecipazione al capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] de’ Foscarini e, per altro verso, il pagamento del corrispettivo del trasferimento delle quote di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto utilizzando risorse ottenute da [OSCURATO:PERSONA] in virtù di una precedente deliberazione assembleare di approvazione della distribuzione ai soci di una rilevante somma, corrispondente a utili accantonati; - d i contro , la corte d’appello di Roma ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., escludendo che fosse stata raggiunta la prova della sussistenza dell’interesse personale di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] all’adozione della delibera, nonché che la delibera fosse dannosa per la società;RG n. 14853/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore - i n particolare, ha sottolineato il giudice d’appello, quanto al primo profilo, [OSCURATO:PERSONA], già in minoranza, in questa condizione sarebbe rimasto anche se la clausola di prelazione non fosse stata abolita; - q uanto al secondo, la delibera di distribuzione degli utili era stata approvata all’unanimità, dunque anche col voto di [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva in alcun modo evidenziato quale fosse il danno per la società derivante dall’impiego della provvista così resa disponibile da parte di [OSCURATO:PERSONA], né perché fosse pregiudizievole il fatto che il socio divenuto di maggioranza fosse una società estera; - c ontro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] de’ Foscarini propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivie illustra con memoria, cui la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] agricolo di [OSCURATO:SOCIETA] replica con controricorso, pure corredato di memoria.

Considerato che: 1.- c on i quattro motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché connessi, il ricorrente lamenta: - la violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che la società aveva calibrato il proprio appello sul solo difetto di prova dell’abuso di maggioranza per la soppressione della clausola di prelazione, mentre la corte d’appello ha fondato la propria decisione sull’insussistenza di qualsivoglia peggioramento della situazione di socio dovuta a quella soppressione (primo motivo); - la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., là dove la corte d’appello ha trascurato che, ai fini della domanda proposta, per l’attore, poi appellato, sufficiente era la prova della perdita, dovuta alla soppressione della clausola in questione, dei diritti conferitigli dallo statuto, palesata dal consolidamento ormai definitivo della propria condizione di minoranza (secondo motivo); -la violazione o falsa applicazione degli artt. 2479, comma 2, n. 4, 2479-ter, commi 3 e 4, 1175 e 1375 c.c. , perché la corte Pagina 4di 4 RG n. 14853/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore d’appello non ha riscontrato l’abuso di diritto della maggioranza per abuso del diritto di voto o per violazione del principio di buona fede e correttezza (terzo motivo); -la violazione o falsa applicazione, per omesso esame di fatt i decisivi, rilevanti in base agli artt. 2479, comma 2, n. 4, 2479-ter, 1175, 1375 e 2697 c.c., perché volti a dimostrare l’intento di emarginazione definitiva dalla compagine sociale del socio di minoranza, senza consentirgli di aumentare la consistenza della propria partecipazione al capitale sociale con l’acquisto di una percentuale della quota della socia venditrice (quarto motivo); 2.- la questione posta con la censura complessivamente proposta si presenta di particolare rilevanza.

Per questi motivi La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del giudizio in pubblica udienza.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sulricorso iscritt o a l numer o 14853 del ruolo generale dell’anno 2019,proposto da [OSCURATO:PERSONA] de’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Andrea, presso lo studio del quale in Roma, alla via della Giuliana, n. 101, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] - Istituto agricolo immobiliare di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, r appresentat o e difes o, giusta procura speciale su foglio separato congiunto al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nello studio del quale in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della corte d’appello diRoma, depositata in data 7 novembre 2018 ; Oggetto: Società-Delibera di abolizione di clausola di prelazione interna-Abuso di maggioranza.RG n. 14853/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 27 giugno 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e, in seguito a riconvocazione, in quella del 10 luglio 2023. Rilevato che: -emerge dalla sentenza impugnata che la [OSCURATO:SOCIETA], la compagine della quale era composta, per un terzo ciascuno, dai soci Star traders, [OSCURATO:PERSONA] de’ Foscarini e [OSCURATO:PERSONA] de’ Foscarini, deliberò a maggioranza, con la modifica dell’art. 9.2 dello statuto sociale, l’abolizione della clausola di prelazione interna nel caso di trasferimento di quote tra i soci. A seguito di questa deliberazione [OSCURATO:PERSONA] de’ Foscarini trasferì parte della propria quota alla [OSCURATO:PERSONA], che così raggiunse il 5 8,3% del capitale sociale; -per quanto ancora d’interesse, [OSCURATO:PERSONA] de’ Foscarini reagì impugnando la delibera di abolizione della clausola di prelazione, che fu dichiarata invalida dal tribunale di Roma, il quale la ritenne viziata da abuso della maggioranza. Secondo l’attore, difatti, la prospettazione del quale è stata seguita dal tribunale, per un verso lo scopo dei soci di maggioranza consisteva nel trasferimento delle quote a una società estera costituente mero schermo d’interposizione della partecipazione al capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] de’ Foscarini e, per altro verso, il pagamento del corrispettivo del trasferimento delle quote di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto utilizzando risorse ottenute da [OSCURATO:PERSONA] in virtù di una precedente deliberazione assembleare di approvazione della distribuzione ai soci di una rilevante somma, corrispondente a utili accantonati; - d i contro , la corte d’appello di Roma ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., escludendo che fosse stata raggiunta la prova della sussistenza dell’interesse personale di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] all’adozione della delibera, nonché che la delibera fosse dannosa per la società;RG n. 14853/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore - i n particolare, ha sottolineato il giudice d’appello, quanto al primo profilo, [OSCURATO:PERSONA], già in minoranza, in questa condizione sarebbe rimasto anche se la clausola di prelazione non fosse stata abolita; - q uanto al secondo, la delibera di distribuzione degli utili era stata approvata all’unanimità, dunque anche col voto di [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva in alcun modo evidenziato quale fosse il danno per la società derivante dall’impiego della provvista così resa disponibile da parte di [OSCURATO:PERSONA], né perché fosse pregiudizievole il fatto che il socio divenuto di maggioranza fosse una società estera; - c ontro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] de’ Foscarini propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivie illustra con memoria, cui la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] agricolo di [OSCURATO:SOCIETA] replica con controricorso, pure corredato di memoria. Considerato che: 1.- c on i quattro motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché connessi, il ricorrente lamenta: - la violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che la società aveva calibrato il proprio appello sul solo difetto di prova dell’abuso di maggioranza per la soppressione della clausola di prelazione, mentre la corte d’appello ha fondato la propria decisione sull’insussistenza di qualsivoglia peggioramento della situazione di socio dovuta a quella soppressione (primo motivo); - la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., là dove la corte d’appello ha trascurato che, ai fini della domanda proposta, per l’attore, poi appellato, sufficiente era la prova della perdita, dovuta alla soppressione della clausola in questione, dei diritti conferitigli dallo statuto, palesata dal consolidamento ormai definitivo della propria condizione di minoranza (secondo motivo); -la violazione o falsa applicazione degli artt. 2479, comma 2, n. 4, 2479-ter, commi 3 e 4, 1175 e 1375 c.c. , perché la corte Pagina 4di 4 RG n. 14853/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore d’appello non ha riscontrato l’abuso di diritto della maggioranza per abuso del diritto di voto o per violazione del principio di buona fede e correttezza (terzo motivo); -la violazione o falsa applicazione, per omesso esame di fatt i decisivi, rilevanti in base agli artt. 2479, comma 2, n. 4, 2479-ter, 1175, 1375 e 2697 c.c., perché volti a dimostrare l’intento di emarginazione definitiva dalla compagine sociale del socio di minoranza, senza consentirgli di aumentare la consistenza della propria partecipazione al capitale sociale con l’acquisto di una percentuale della quota della socia venditrice (quarto motivo); 2.- la questione posta con la censura complessivamente proposta si presenta di particolare rilevanza. Per questi motivi La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del giudizio in pubblica udienza. Co
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