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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 40704/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMO Llato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ARNONE avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile la sua dichiarazione di ricusazione nei confronti del "Magistrato di sorveglianza di Palermo", è stato proposto personalmente dall'interessato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nelle forme previste dall'art. 123 cod. proc. pen.; che, sia la data di notifica dell'ordinanza impugnata ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), sia quella di proposizione del ricorso, sono successive al 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con la quale, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMO Llato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ARNONE avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile la sua dichiarazione di ricusazione nei confronti del "Magistrato di sorveglianza di Palermo", è stato proposto personalmente dall'interessato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nelle forme previste dall'art. 123 cod. proc. pen.; che, sia la data di notifica dell'ordinanza impugnata ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), sia quella di proposizione del ricorso, sono successive al 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con la quale, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40704/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris