CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18264/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del concorso nel reato di tentato furto pluriaggravato; letta la memoria depositata dal difensore del Chekir che deduce in ordine alla illegittimità costituzionale della disciplina che esclude il potere di proposizione personale del ricorso; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di Bouwakioud, con il quale si denunzia vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità della ricorrente a titolo di concorso, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di una completa e specifica critica delle ragioni poste alla base della pronuncia di condanna ed è altresì indeducibile in questa sede, in quanto costituito da doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una diversa ricostruzione storica dei fatti, preclusa alla Corte di legittimità, a fronte della congrua e logica motivazione con la quale la Corte di appello ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in merito al giudizio di responsabilità (si veda, in particolare, pag. 4, ove viene illustrata l'azione coordinata dei tre concorrenti); Considerato che il ricorso proposto nell'interesse di Chekir - con il quale si lamentano vizi della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio e si deduce questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. - è stato presentato personalmente dall'imputato e che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613, cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); per altro, anche in relazione alla depositata memoria, questa Corte ha già riconosciuto in modo condivisibile come manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresenl:anza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, !:;enza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inarnmissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle