CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21475/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentati e difesi dagli AvvocatiSILVANA PATANELLA e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ESA) REGIONE SICILIA, in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimato-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – INPS, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli AvvocatiANTONINO SGROI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]-resistente con mandato-Numero registro generale 27050/2022Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 21475/2026Data pubblicazione 24/06/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 405/2022 depositatail 05/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Palermo ha respinto l’impugnazione proposta daalcuni dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (ESA) Regione Sicilia e, nelcontraddittorio con l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]INPS, haconfermato la sentenza di primo grado che aveva accolto solo parzialmentela domanda volta ad ottenere l’accertamento del diritto all’adeguamentodelle fasce retributive in godimento secondo il c.c.n.l. 2006/2009 deidipendenti statali, comparto Ministeri, con conseguente condanna dell’Enteal pagamento delle differenze retributive maturate, oltre al versamento deirelativi contributi previdenziali.2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha dapprima richiamatola decisione del Tribunale, con la quale, dopo aver dato atto che a far datadal febbraio 2018 l’adeguamento economico era avvenuto nella misuraglobale del 100% degli aumenti contrattuali secondo il livello diinquadramento di ciascuno e che, alla data del 31 gennaio 2018l’adeguamento era stato corrisposto soltanto nella misura del 90%(circostanza non contestata), l’[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato al pagamento delresiduo 10% dalla maturazione di ogni singolo credito sino al 31 gennaio2018 (o comunque fino alla cessazione del rapporto se antecedente); ilgiudice di prima istanza aveva, invece, respinto la domanda relativa alnuovo inquadramento, non avendo i ricorrenti né dedotto né provato che atale diverso inquadramento formale corrispondesse un deterioretrattamento giuridico e/o economico; sempre per difetto di idoneaallegazione e prova era stata respinta anche la domanda di risarcimento deldanno per perdita di chance, quale effetto del negato sviluppo di carriera.Numero registro generale 27050/2022Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 21475/2026Data pubblicazione 24/06/20262.1. Tanto premesso, la Corte palermitana ha ricostruito la vicendacome segue: a) in seguito al rinnovo del c.c.n.l. comparto Ministeri,quadriennio 2006/2009, e limitatamente al biennio 2006-2007, la Giunta diGoverno, con deliberazione n. 317 del 27 settembre 2016, aveva espressoparere favorevole alla delibera ESA 469/C.A. dell’11 settembre 2008 con laquale era stato recepito ed esteso al personale dell’ESA, con qualifiche nondirigenziali, il c.c.n.l. comparto Ministeri per il quadriennio 2006/2009; b)nelle more dell’approvazione della citata delibera n.469/C.A., l’ESA, inesecuzione della deliberazione n. 89/Commissario ad Acta del 24 aprile2012 approvata con nota assessoriale 28754 del 14 settembre 2012, avevacorrisposto a tutto il personale dell’ESA, con qualifiche non dirigenziali,un’anticipazione del 90% delle spettanze del c.c.n.l. comparto Ministeri,quadriennio giuridico–economico 2006/2009; c) per il biennio economico2008-2009 la Giunta regionale, con deliberazione n.423 del 15 settembre2017, aveva espresso parere favorevole all’approvazione della deliberadell’ESA n.587/C.d.A. del 28 dicembre 2010, relativa al recepimento edestensione al personale dell’ESA delle qualifiche non dirigenziali del c.c.n.l.comparto Ministeri quadriennio giuridico 2006/2009; d) da tale ultimadeliberazione n.423 risultava che, con coeva deliberazione n. 422, la GiuntaRegionale, su proposta dell’Assessore regionale per l’Agricoltura, lo svilupporurale e la pesca mediterranea, aveva espresso «ai sensi dell’art. 4, ultimaparte del D.P. Reg. 28 febbraio 1979 n.70, parere favorevoleall’approvazione della delibera dell’ESA n.586/C.D.A. del 28 dicembre 2010,relativa all’aggiornamento delle tabelle di equiparazione ex art. 31 dellalegge regionale 7 marzo 1997 n.6 del personale comparto dell’[OSCURATO:PERSONA] per ilperiodo dall’1 febbraio 207 al 31 dicembre 2009 – CCNL 2006/2009comparto ministeri – biennio economico 2008/2009 …» (per qualifiche nondirigenziali), ma non vi era agli atti traccia del necessario successivo attoamministrativo (decreto di approvazione del Presidente della Regione); d)l’ESA aveva, quindi, predisposto per ogni singolo dipendente cessato dalNumero registro generale 27050/2022Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 21475/2026Data pubblicazione 24/06/2026servizio la determina per l’adeguamento del nuovo trattamento economicorelativo al 1° e 2° biennio economico 2006-2009 e, dal mese di febbraio2018, aveva provveduto ad aggiornare le buste paga del personale inservizio nella misura globale del 100% degli aumenti contrattuali secondoil livello di inquadramento di ciascuno.2.2. I giudici d’appello hanno, quindi, disatteso l’impugnazione propostadai dipendenti sul rilievo che la legge regionale istitutiva dell’ESA n. 21 del1965 ed il relativo Statuto – secondo cui la disciplina giuridica ed economicadel personale deve essere informata ai principi dell’impiego statale –prevedono non già un’applicazione automatica e diretta degli istituti giuridicied economici del trattamento del personale dello Stato, bensì un processodi adeguamento rimesso alle valutazioni discrezionali dell’[OSCURATO:PERSONA], che tenganoconto delle sue peculiarità organizzative e funzionali, nonché dei vincoli dibilancio. In particolare, la Corte di merito ha sottolineato che l’applicazioneal personale dell’ESA del contratto collettivo -comparto Ministeri- è, a fardata dall’entrata in vigore dell’art.31 della legge regionale n.6 del 1997,subordinata all’approvazione delle c.d. “tabelle di equiparazione”, al fine digarantire che il trattamento economico riconosciuto non superi quellostabilito per i dipendenti regionali, secondo il disposto del predetto art.31(«il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti sottopostialla vigilanza e alla tutela della Regione non può essere superiore a quellostabilito per i dipendenti regionali secondo tabelle di equiparazione adottatedai rispettivi organi di amministrazione, vistate dal collegio dei revisori edapprovate dal presidente della Regione su deliberazione della GiuntaRegionale»; «3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti da contrattazioni disettore non possono gravare sul contributo regionale che deve esporreanaliticamente la quota destinata al costo del personale»).2.3. Quanto all’applicazione della parte giuridica del c.c.n.l. 2006-2009che prevede il passaggio dal sistema classificatorio delle (aree A-B-C) alsistema classificatorio delle fasce (F I .... F7), ai sensi dell’art. 6 del c.c.n.l.,Numero registro generale 27050/2022Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 21475/2026Data pubblicazione 24/06/2026richiamato dagli appellanti per farne derivare il riconoscimento giuridicoall’inquadramento comparativo secondo il “dettato automaticamenteapplicato”, la Corte ha ritenuto che il difetto di allegazione e prova giàrilevato dal giudice di prima istanza (senza espressa censura della relativastatuizione), non possa essere colmato dal contenuto delle deliberazioni diriconoscimento del credito e dalle “schede riassuntive” con le quali l’Enteaveva ricostruito la carriera giuridica ed economica di ciascun ricorrente,nelle quali non si dà conto del diverso trattamento correlato al nuovoinquadramento secondo il c.c.n.l. di comparto.2.4. Anche la domanda relativa alle progressioni economiche e aglisviluppi di carriera all’interno delle nuove aree, di cui agli artt. n.17,18 e 19del c.c.n.l. comparto ministeri-2006-2009, è stata disattesa, tenuto contoche l’approvazione delle tabelle di equiparazione da parte degli organiregionali era intervenuta solo nel settembre 2017, in difetto, comunque,della indicazione dei parametri ai quali ancorare la pretesa risarcitoria(inquadramento, retribuzione percepita e data di cessazione del rapporto),come già rilevato anche dal Tribunale.2.5. Sotto questo profilo, è stato pure escluso che il ritardonell’approvazione delle tabelle di equiparazione possa fondare la tutelarisarcitoria, considerato che, in ogni caso, la progressione economica, lungidall’essere automatica, è piuttosto correlata al diverso grado di abilitàprofessionale progressivamente acquisito dal dipendente (art.18 c.c.n.l.) esottoposta, quindi, a precise valutazioni dell’[OSCURATO:PERSONA].3. Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione alcuni frai dipendenti già appellati, siccome indicati in epigrafe, sulla base di tremotivi, assistiti da memoria.4. L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (ESA) Regione Sicilia è rimasto intimatomentre l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ha depositato procuraper l’eventuale partecipazione alla discussione in sede di pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 27050/2022Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 21475/2026Data pubblicazione 24/06/20261. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto didiscussione tra le parti. Si assume che con le delibere di Giunta n. 317 del2016 e n. 423 del 2017 è stato riconosciuto ed acquisito proprio il c.c.n.l.Ministeri 2006-2009 richiesto con tutti i benefici d’inquadramento giuridicoed economico; di conseguenza, si reputa che l’omesso o il parziale esamedi tali documenti debba avere carattere decisivo per la favorevolevalutazione della posizione vantata dai dipendenti.1.1. La censura, nei termini formulati, è inammissibile.In effetti, la Corte d’appello, lungi dall’omettere l’esame delle predettedelibere, le ha espressamente considerate nel proprio articolato iter motivo,per giungere ad escludere la fondatezza della pretesa azionata dagli odierniricorrenti. Pertanto, a ben vedere, non si denuncia l’omesso esame di unfatto storico, bensì la valutazione che dello stesso è stata resa dal giudicedi merito, cosicché, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio, si intende, in realtà, sollecitare unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U,27/12/2019, n. 34476).2. Con il secondo mezzo si denuncia, sempre in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dei Contratti ed Accordi CollettiviNazionali di Lavoro in relazione all’art. 117 Cost. e agli artt. 1362 e ss. c.c.nonché degli artt. 17, 18 e 19 del c.c.n.l. comparto Ministeri. Si contestache la sentenza impugnata abbia erroneamente escluso l’applicazione degliart. 17, 18 e 19 del c.c.n.l. comparto Ministeri nonché della “Tabella B” dicomparazione del medesimo c.c.n.l., nonostante il recepimento delle normecontrattuali sia stato disposto con le delibere di giunta n. 317 del 27settembre 2016 e n. 423 del 15 settembre 2017. Pertanto, si insiste perchévenga riconosciuta la prevalenza del c.c.n.l. Ministeri quale fonte primariae, conseguentemente, si estendano gli effetti del riconoscimento giuridicoNumero registro generale 27050/2022Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 21475/2026Data pubblicazione 24/06/2026ed economico del c.c.n.l. Ministeri ai ricorrenti, ai quali è stato giàriconosciuto il diritto alle differenze retributive e l’adeguamento stipendiale.2.1. La censura è infondata, nella parte in cui postula il riconoscimentodel diritto rivendicato per effetto della diretta applicabilità all’ESA dellacontrattazione collettiva del comparto Ministero.Infatti, come già ritenuto da questa Corte in analoga fattispecie (Cass.Sez. L, 27/04/2025, n. 11064), l’art. 28, comma 1, della legge RegioneSicilia n. 21 del 1965, pur imponendo che il regolamento organico relativoalla disciplina giuridica ed economica del personale impiegato e salariatodell’ESA sia informato ai principi dell’impiego statale, non implica anche lasottoposizione del relativo rapporto di lavoro alla contrattazione del livellostatale, dovendosi comunque rispettare i principi di fondo che regolano ilpubblico impiego contrattualizzato, fra cui quello per il quale ai dipendentidi ogni P.A. deve essere applicato il contratto collettivo di riferimento delcomparto al quale questa appartiene (in proposito v. anche Cass. Sez. L,17/06/2026, n. 20491).In questo senso, occorre considerare la specifica previsione dell’art. 31,comma 1, della legge Regione Sicilia n. 6 del 1997, per la quale «Con effettodall’entrata in vigore della presente legge il trattamento giuridico edeconomico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanzae tutela dell’Amministrazione regionale e le cui spese di funzionamento sonoa carico del bilancio regionale o che, comunque, beneficiano di trasferimentia qualunque titolo a carico del bilancio regionale, con esclusione deitrasferimenti in conto capitale, non può essere superiore a quello stabilitoper i dipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione adottate dairispettivi organi di amministrazione, vistate dai componenti gli organi direvisione ed approvate dal Presidente della Regione, su deliberazione dellaGiunta regionale». Ne consegue che, nell’individuare la contrattazionecollettiva applicabile, il giudice deve tenere conto che il trattamentoNumero registro generale 27050/2022Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 21475/2026Data pubblicazione 24/06/2026giuridico ed economico del dipendente ESA non può superare quello deidipendenti regionali, regolato dalla contrattazione regionale.Né il convincimento ivi espresso risulta scalfito dalle osservazioni svoltedalla difesa dei ricorrenti in sede di memoria, laddove si sottolinea come ilrichiamato precedente di questa Corte sia intervenuto in controversiaanteriore all’emanazione delle citate delibere di Giunta n. 317 del 2016 e n.423 del 2017: infatti, l’allegazione di tali delibere non vale a superarel’obiezione fondamentale relativa all’inapplicabilità diretta dellacontrattazione collettiva statale per la necessità di assicurare il rispetto deltrattamento giuridico ed economico attribuito ai dipendenti regionali,secondo la contrattazione di riferimento, profilo specifico su cui nulla è statodedotto, così come sulla rilevata esclusione di ogni automatismo nellaprogressione economica e di carriera, come previsto dalla contrattazionecollettiva, risolvendosi ogni ulteriore censura svolta nel motivo inun’inammissibile sollecitazione ad un differente apprezzamento dellerisultanze processuali rispetto a quello compiuto dal giudice di merito.3. Infine, con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c.3.1. Anche tale critica non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità,imposto di porre le spese del giudizio a carico degli impugnanti odierniricorrenti, cosicché non vi è interesse, sotto questo profilo, a censurare lastatuizione con cui la Corte d’appello ne ha disposto la compensazione fragli appellanti e l’INPS, mentre nulla è stato disposto in favore dell’ESA,dichiarato contumace.4. In definitiva, il ricorso va rigettato, esito che esonera il Collegio daldisporre la rinnovazione della notificazione dello stesso nulla, poichéeffettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocaturagenerale dello Stato, in applicazione del principio della ragionevole durataNumero registro generale 27050/2022Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 21475/2026Data pubblicazione 24/06/2026del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., dievitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizionedel giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutiledispendio di attività processuale e in formalità superflue perché nongiustificate dalla struttura dialettica del processo (così, Cass. Sez. 1,11/03/2020, n. 6924).5. Pertanto, nulla va disposto per le spese dell’ESA, rimasto intimato;neppure vi è luogo a provvedere sulle spese per l’INPS, che non ha svoltoeffettiva attività difensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro il05/06/2026.La PresidenteIrene Tricomi