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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37347/2022

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gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3629/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex socio ed ex liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 29 gennaio 2019, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9, giusta procura a margine del ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIO, n. 3443/2019, depositata in data 10 giugno 2019,non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 4 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con avviso di accertamento n.

TK3036105012/2015, notificato il 4 gennaio 2016, l'Agenzia delle entrate aveva recuperato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, con riferimento all'anno 2010, maggiori importi ai fini IRES (euro 28.414,00), IRAP (euro 5.146,00) ed IVA (euro 837.664,00), oltre sanzioni e interessi

2. [OSCURATO:PERSONA] , adita dalla società contribuente, con sentenza n. 7698/18 dell'11settembre 2017, aveva parzialmente accolto il ricorso relativamente alla aliquota di determinazione del reddito riducendola dal 25% al 20%, rigettando l'impugnazione per la restante parte e compensando le spese processuali.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rige ttato l'appello proposto dalla società contribuente, affermando che: -)il primo motivo di appello era infondato, in quanto dagli atti risulta va evidente la non regolarità della contabilità dell'impresa, il che giustificavail ricorso all'accertamento induttivo; -) l'Ufficio potevaprocedere in modo induttivo anche con riferimento a movimenti bancari formalmente intestati a terzi e, nella fattispecie , l'intestatario del conto corrente era [OSCURATO:PERSONA], socio unico e amministratore della società, per cui era legittima l'imputazione dei predetti movimenti alla società; -) si era in presenza di una presunzione legale di tipo relativo che il contribuente avrebbe potuto contestare prima del giudizio ovvero durante il giudizioprovando in modo analitico la causa e la natura di ciascuna singola operazione, ma detta prova non era stata fornita se non in modo del tutto generico come correttamente avevaevidenziato il giudice di primo grado , la cui motivazione si condivideva integralmente; -)i movimenti bancari in questione risultavano ancora più ingiustificati ove si teneva presente che negli ultimi 4 anni (2007, 2008, 2009 e 2010) dalle dichiarazioni dei redditi della società e del [OSCURATO:PERSONA] erano risultati redditi negativi, ovvero di insignificante valore; -) era pure infondato il motivo dell'appello relativo alla percentuale di ricarico, stante che il giudizio di primo grado aveva ridotto tale percentuale dal 25% al 20%, il che significa va che erano stati riconosciuti componenti negativi pari all'80% del valore di affarie tale percentuale era assolutamente congrua.

4. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex socio ed ex liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha proposto ric orso per cassazione con atto affidato a sei motivi.

5. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, nonostante le puntuali censure formulate dalla società [OSCURATO:PERSONA] fin dal primo grado del presente giudizio in ordine alla illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento per carenza di presupposti legittimanti il ricorso, da parte dell'Agenzia delle Entrate, allo strumento dell'accertamento induttivo extracontabile, aveva affermato, senza alcuna reale motivazione sul punto , che, nella fattispecie de quatali presupposti fossero, in realtà, sussistenti ed , in particolare, che le gravi irregolarità nella contabilizzazione delle operazioni societarie fossero «evidenti»; la mancanza di verifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della regolarità o meno della contabilità della società Fine ArtConsulting, nonché la totale estraneità delle operazioni rinvenute sui conti correnti intestati al sig. [OSCURATO:PERSONA], rispetto all'attività imprenditoriale della ormai estinta società [OSCURATO:PERSONA], costitui vano il vero e controverso thema decidendum del giudizio e che nulla di « evidente » era emerso nella ricostruzione dell'Agenzia delle Entratee della Commissione tributaria provinciale, tanto da essere state puntualmente contestate dalla società contribuente sia nel ricorso di primo grado, sia nell'atto di appello; né dalla lettura della sentenza di secondo grado era possibile giungere ad un giudizio diverso, atteso che, a fronte delle puntuali contestazioni formulate dalla società contribuente in merito al fatto che nessun rilievo era stato avanzato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della propria contabilità tanto da poterla considerare inattendibile, i giudici di secondo grado non avevano fornito alcuna motivata argomentazione contraria. 1.1Il motivo è infondato. 1.2 E' orientamento consolidato di questa Corte r itenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente,siano integrati nell'ipotesi di «assenza» della motivazione, quando cioè «non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione», non configurabile nel caso di «una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata» (cfr. Cass., 15novembre 2019, n. 29721) ovvero nel caso di «motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado» (cfr.Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112) ovvero (per quel che rileva in questa sede) qualora la motivazione «risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione» (Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione», Cass., 25 giugno 2018, n. 16611). 1.3Ciò precisato, il giudice del gravame, nel caso in esame, ha tenuto conto delle ragioni fondanti la pretesa nell'avviso di accertamento, prendendo in considerazione la fattispecie concreta, come prospettata nell'avviso di accertamento, ai fini della qualificazione della natura induttiva dell'accertamento compiuto; peraltro, nella motivazione della sentenza, anche se in maniera stringata, è riportato il percorso logico seguito per addivenire alla conclusione che, nella fattispecie, l'accertamento eseguito aveva natura induttiva e ciò anche in ragione della espressa censura sollevata dai contribuenti nell'atto di appello (oltre che nel ricorso di primo grado), con la quale era stata espressamente dedotta l'illegittimità dell'accertamento induttivo extracontabile per difetto dei presupposti di legge (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);in particolare, i giudici di secondo grado hanno affermato che la contabilità dell'impresa era irregolare e che ciò risultava dagli atti; vi è, in sostanza, una motivazione in ordine alla verifica della assoluta inattendibilità delle scritture contabili, tenuto conto del fatto che, come si ricava dalla lettura del controricorso, alle pagine 1 e 2, nell'avviso di accertamento erano state riscontrate diverse irregolarità nella contabilizzazione delle operazioni prese in considerazione e ciò all'esito dell'acquisizione delle risultanze delle indagini bancarie attivate nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], quale socio unico ed amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e della documentazione prodotta, su specifico invito, dalla stessa parte in data 24 novembre 2015. 1.4Deve, inoltre, osservarsi che a fronte del giudizio di inattendibilità delle scritture contabili formulato dai giudici di merito, che attiene al merito della controversia e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., 8 giugno 2018, n. 14932), il ricorrente, in modo estremamente generico, deduce di avere puntualmente contestato sia nel ricorso di primo grado, che nell'atto di appello, che nulla di « evidente » era emerso nella ricostruzione dell'Agenzia delle Entrate e della Commissione tributaria provinciale, ma, anche in queste sede, le «puntuali censure formulate sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 14 del ricorso per cassazione) non sono state specificate (limitandosi la parte ricorrente a richiamare i documenti prodotti in ambedue i gradi del giudizio nelle note nn. 34, 35 e 36). 2.Il secondo mezzo deduce la violazione degli artt. 39, comma 2, e 32 del d.P.R. n. 600/1973, 5 del decreto legislativo n. 446/1997, 51, 54 e 55 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

L'accertamento induttivo extracontabile attraverso i dati risultanti dalle movimentazioni finanziarie era ammesso allorquando il contribuente fosse stato invitato a fornire spiegazione dei movimenti considerati, anche senza che avesse dimostrato di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che i movimenti in esame non avevanorilevanza allo stesso fine (artt. 32del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d .P.R. n. 633 /1972 ) ; nel caso di specie, nessun invito al contraddittorio era stato rivolto alla società [OSCURATO:PERSONA], destinataria dell'avviso di accertamento impugnato, e i movimenti su cui si fonda va la pretesa si riferi vano a conti correnti non intestati alla società stessa; ne conseguiva che, diversamente da quanto apoditticamente affermato dalla Commissione tributaria regionale, l'Agenzia delle Entrate non aveva mai dimostrato la riferibilità alla società dei movimenti sui conti correnti intestati al socio, e, dall'altro lato, alla società non era mai stata chiesta l'esibizione delle scritture contabili, né alcuna s piegazione dei movimenti (non essendo stato avviato il contraddittorio con la stessa), sicché non poteva riscontrarsi alcuna mancanza di corrispondenza tra i movimenti e la contabilità.

3. Il terzo mezzo deduce la violazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

La Corte di Cassazione aveva affermato chenon era sufficiente, per acquisire i dati bancari relativi a terzi, estranei alla società, la sola sussistenza del rapporto familiare o della qualità di socio o di amministratore, ma l'Agenzia delle Entrate doveva dimostrare anche la sussistenza di indizi che facessero presumere la riconducibilità alla società delle somme transitate nei conti correnti personali e che le indagini bancarie nei confronti di una società a responsabilità limitata potevano essere estese ai conti correnti dei soci della stessa solo se sussistevano elementi indiziari per far ritenere che tali conti eranostati utilizzati per occultare operazioni fiscalmente rilevanti.

L'Agenzia delle Entrate, qualora intend eva imputare ad una società di capitali i movimenti riscontrati sul conto corrente intestato ad un socio, aveval'obbligo di dimostrare la natura fittizia dell'intestazione o comunque la riferibilità all'ente dei conti o di alcuni singoli dati ad onta della loro formale intestazione al terzo; in altri termini: gli esiti delle movimentazioni bancarie dei soci non potevanoessere automaticamente utilizzate per l'accertamento di un presunto maggior reddito della società, occorrendo sempre la prova dell'imputabilità delle operazioni al soggetto sottoposto a controlloe di tale prova non vi era traccia nell'avviso di accertam ento per cui era causa.

4. Il quarto mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

Con nota di deposito documenti del 27 aprile 2017, la società producevacopiosa documentazione (specificamente indicata a a pag. 20 del ricorso per cassazione), mentre altra documentazione era stata allegata al ricorso; tali documenti spiegava no i movimenti finanziari in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] negli ovvi limiti derivanti dal fatto che egli, essendo un privato, non era soggetto a obblighi di tenuta di contabilità di sortae mostravano la situazione di difficoltà economica che aveva indotto il [OSCURATO:PERSONA] a vendere diversi immobili e mobili e a contrarre debiti proprio per finanziare il proprio tenore di vita; erano stati depositati tutti i movimenti bancari e delle carte di credito, assegni, nonché evidenze del fatto che, buona parte dei movimenti in avere che lo stesso aveva avuto erano riconducibili alla vendita di opere d'arte che egli aveva ereditato dalla ricchissima collezione dei genitori (si veda anche l'elenco e la stima di Sotheby's, da cui emergevache vi erapiena corrispondenza tra i movimenti bancari e la lista con i valori dei beni venduti dal [OSCURATO:PERSONA] tra il 2007 e il 2010, nonché fotografie della casa paterna); gran parte dello stile di vita del sig. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, erastato finanziato anche con la vendita di immobili e con linee di credito rilasciate dalle banche e da altri soggetti privati. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in proposito, aveva fornito una motivazione meramente apparente, avendo i giudici dell'appello omesso di fornire qualunque indicazione concreta in ordine alle affermazioni del tutto apodittiche formulate nel testo della decisione. 4.1I motiv i, che vanno trattati unitariamente perchè connessi, sono infondati. 4.2La sentenza censurata ha evidenziato che il maggior reddito della società era stato accertato facendo riferimento ai conti correnti intestati al terzo, che era anche socio unico e amministratore della società per cui l'imputazione dei predetti movimenti alla società era legittima; ancora il Collegio di secondo grado ha evidenziato che i movimenti bancari risultavano ingiustificati, in quanto negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, risultavano redditi negativi o di insignificante valore sia in capo alla società, sia in capo al [OSCURATO:PERSONA]; che sussisteva una presunzione legale di tipo relativo, in relazione alla quale il contribuente non aveva fornito la prova, se non in modo del tutto generico, idonea a superare la predetta presunzione, come aveva evidenziato anche il giudice di primo grado; il giudice del gravame, dunque, pur tenendo contodelle ragioni di doglianza prospettate dalla società contribuente e dal socio, essenzialmente dirette a dare prova della sussistenza di redditi personali del socio giustificativi delle movimentazioni bancarie, ha ritenuto provati, sia pure con una prova presuntiva,i profili di fatto sui quali l'amministrazione finanziaria e il giudice di primo grado avevano ritenuto fondata la ripresa; non correttamente, dunque, parte ricorrente ha ritenuto che la pronuncia censurata non abbia fatto applicazione della previsione di cui agli artt. 39, comma 2, e 32 del d.P.R. n. 600/1973, posto che, invero, la motivazione dei giudici di secondo grado si fonda su specifici presupposti, quali la natura ristretta della compagine sociale su base familiaree la rilevata commistione dei conti correnti del socio con quelli del socio unico e amministratore della società, che giustificano l'applicabilità della presunzione legale relativa di cui alla richiamata previsione normativa. 4.3Ed invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, con riferimento ad una società a responsabilità limitata (e quindi con riferimento ad un ente in cui l'autonomia patrimoniale della società rispetto ai soci è perfetta), gli Uffici finanziari e la Guardia di Finanza, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, possono richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, senza che possa configurarsi una limitazione all'attività di indagine volta al contrasto dell'evasione fiscale, nel senso di circoscrivere l'analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell'azienda individuale o alla società.

L'accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società contribuente delle somme movimentate sui conti intestati ai soci, o anche alloro congiunti, ben possono, invero, essere giustificati da alcuni elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione e l'attività di impresa compatibile con la produzione di utili, incombendo in ogni caso sulla società contribuente laprova che le ingenti somme rinvenute sui conti dei soci o dei loro familiari non siano ad essa riferibili (Cass., 8 settembre 2021, n. 2408; Cass., 15 dicembre 2021, n. 40223). 4.4 S otto tale profilo, la ristrettezza della compagine sociale, unitamente agli altri profili individuati nella sentenza censurata, sono di per sé idonei a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, con conseguente onere di prova contraria a carico della società di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'impresa (Cass. Cass., 15 dicembre 2021, n. 40223, citata, in motivazione). 4.5Va, peraltro , rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'amministrazione finanziaria è soddisfatto, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass., 23 settembre 2021, n. 25812), prova che i giudici di merito hanno ritenuto, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, che la società contribuente non ave sse fornito .4.6 C on riferimento, poi, al profilo di censura riguardante la prova offerta dalla parte ricorrente, la doglianza non tiene conto del fatto che la sentenza censurata ha escluso la rilevanza della prova contraria dedotta, in base alla considerazione che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna autonomia finanziaria negli anni di imposta di riferimento; in sostanza, proprio l'assenza di autonoma finanziaria del socio ha indotto il giudice del gravame a escludere che gli importi risultanti dal conto corrente intestato al socio fosseroa lui effettivamente riferibili, sì da ricondurre gli importi presenti a ricavi propri della società. 4.7 L a sentenza impugnata ha, dunque, correttamente applicato i principi esposti in tema di accertamento induttivo fondato su verifiche di conti correnti bancarinei confronti di una società con una ristretta compagine societaria e ciò, secondo il prudente apprezzamento delle concrete circostanze acquisite al processo e nell'esercizio del potere giurisdizionale tipicamente attribuito al giudice del merito, che, come già detto, non è suscettibile di valutazione in sede di legittimità.

Le doglianze formulate si risolvono, nella sostanza, in una mera contrapposizione, come tale inammissibile, alla valutazione che il giudice di merito ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione.

5. Il quinto mezzo deduce l'omesso esame circa fatti dec isivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; la Commissione tributaria regionale aveva ignorato la documentazione prodotta dalla societàFine [OSCURATO:PERSONA] nel primo grado di giudizio e richiamata nel terzo motivo di appello(indicata a pag. 23 del ricorso per cassazione); in particolare, la C ommissione tributaria regionale avrebbe potuto verificare la situazione di difficoltà economica che aveva indotto il sig. [OSCURATO:PERSONA] a vendere diversi immobili e mobili di sua proprietà e a contrarre debiti per finanziare il proprio tenore di vita; avrebbe, altresì, trovato, evidenza del fatto che, buona parte dei movimenti in avere che lo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto eranoriconducibili alla vendita di opere d'arte che egli aveva ereditato dalla ricchissima collezione dei genitori (come riscontrato dall'elenco e dalla stima di Sotheby's, da cui emergevache vi era piena corrispondenza tra i movimenti bancari e la lista con i valori dei beni venduti dal [OSCURATO:PERSONA] tra il 2007 e il 2010, nonché dalle fotografie della casa paterna)e del fatto che gran parte dello stile di vita del sig. [OSCURATO:PERSONA] era stato finanziato con la vendita di immobili e con linee di credito rilasciate dalle banche e da altri soggetti privati; laddove i fatti e la documentazione in giudizio fossero stati debitamente esaminati, i giudici non avrebbero potuto non accertare che, pur essendo illegittimo che un soggetto (la società [OSCURATO:PERSONA]) fosse chiamato a dare spiegazioni dei movimenti finanziari di un altro soggetto (il sig. [OSCURATO:PERSONA]), tuttavia, nel corso del giudizio di merito erano stati depositati tutti i documenti volti a fornire adeguata giustificazione delle movimentazioni bancarie poste dall'Ufficio a fondamento del proprio illegittimo accertamento. 5.1 Il motivo è inammissibile , perché l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, come riferita ad un «fatto controverso e decisivo per il giudizio», ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014,n. 21152).

Questa Corte ha, inoltre, chiarito che il fatto in questione deve essere decisivo, ovveroper potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca a una diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608).

Inoltre, il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511); né la Corte di cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., 7 gennaio 2014, n. 91; Cass., Sez.

U., 25 ottobre 2013, n. 24148). 6.Il sesto mezzo deduce la nullità dell'impugnata sentenza impugnata per motivazione apparente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento alla percentuale di ricarico applicata, avendo la Commissione tributaria regionale, con motivazione ancora una volta apparente, affermato che «il giudizio di I grado ha ridotto [la] percentuale [di ricarico] dal 25% al 20% il che significa che sono stati riconosciuti componenti negativi pari all'80% del valore di affari. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tale percentuale assolutamente congrua». 6.1Il motivo è infondato. 6.2 Ed invero, risulta agli atti che la parte ricorrente aveva dedotto nell'atto di appello che la Commissione tributaria provinciale aveva del tutto ignorato le considerazioni svolte circa la sproporzione della percentuale applicata dall'Ufficio (cfr. pag. 24 del ricorso per cassazione); la Commissione tributaria regionaleha ritenuto il motivo di appello infondato, poiché avendo il giudice di primo grado ridotto tale percentuale dal 25% al 20%, significava che erano stati riconosciuti componenti negativi pari all'80% del valore di affari, con la conseguenza che tale percentuale doveva ritenersi assolutamente congrua. 6.3 Si tratta di una motivazione che, seppure stringata, consente di ricostruirne il percorso logico seguito dai giudici di secondo grado; peraltro, va considerato che il contribuente non ha affatto portato al giudice di secondo grado elementi che potessero giustificare l'applicazione di una percentuale diversa, pur avendone l'onere per il principio della «vicinanza della prova », limitandosi in modo estremamente generico a dolersi della mancata considerazione della sproporzione della percentuale riconosciuta pari al 20% ( Cass. , 15 luglio 2020, n. 14999 ; Cass., 19 maggio 2021,n. 1 3571 ; Cass., 12 aprile 2022, n. 11717).

7. In conclusione, il ricorso va rigettato e l a parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dall'Agenziacontroricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3629/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex socio ed ex liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 29 gennaio 2019, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9, giusta procura a margine del ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIO, n. 3443/2019, depositata in data 10 giugno 2019,non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 4 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con avviso di accertamento n. TK3036105012/2015, notificato il 4 gennaio 2016, l'Agenzia delle entrate aveva recuperato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, con riferimento all'anno 2010, maggiori importi ai fini IRES (euro 28.414,00), IRAP (euro 5.146,00) ed IVA (euro 837.664,00), oltre sanzioni e interessi 2. [OSCURATO:PERSONA] , adita dalla società contribuente, con sentenza n. 7698/18 dell'11settembre 2017, aveva parzialmente accolto il ricorso relativamente alla aliquota di determinazione del reddito riducendola dal 25% al 20%, rigettando l'impugnazione per la restante parte e compensando le spese processuali. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rige ttato l'appello proposto dalla società contribuente, affermando che: -)il primo motivo di appello era infondato, in quanto dagli atti risulta va evidente la non regolarità della contabilità dell'impresa, il che giustificavail ricorso all'accertamento induttivo; -) l'Ufficio potevaprocedere in modo induttivo anche con riferimento a movimenti bancari formalmente intestati a terzi e, nella fattispecie , l'intestatario del conto corrente era [OSCURATO:PERSONA], socio unico e amministratore della società, per cui era legittima l'imputazione dei predetti movimenti alla società; -) si era in presenza di una presunzione legale di tipo relativo che il contribuente avrebbe potuto contestare prima del giudizio ovvero durante il giudizioprovando in modo analitico la causa e la natura di ciascuna singola operazione, ma detta prova non era stata fornita se non in modo del tutto generico come correttamente avevaevidenziato il giudice di primo grado , la cui motivazione si condivideva integralmente; -)i movimenti bancari in questione risultavano ancora più ingiustificati ove si teneva presente che negli ultimi 4 anni (2007, 2008, 2009 e 2010) dalle dichiarazioni dei redditi della società e del [OSCURATO:PERSONA] erano risultati redditi negativi, ovvero di insignificante valore; -) era pure infondato il motivo dell'appello relativo alla percentuale di ricarico, stante che il giudizio di primo grado aveva ridotto tale percentuale dal 25% al 20%, il che significa va che erano stati riconosciuti componenti negativi pari all'80% del valore di affarie tale percentuale era assolutamente congrua. 4. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex socio ed ex liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha proposto ric orso per cassazione con atto affidato a sei motivi. 5. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, nonostante le puntuali censure formulate dalla società [OSCURATO:PERSONA] fin dal primo grado del presente giudizio in ordine alla illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento per carenza di presupposti legittimanti il ricorso, da parte dell'Agenzia delle Entrate, allo strumento dell'accertamento induttivo extracontabile, aveva affermato, senza alcuna reale motivazione sul punto , che, nella fattispecie de quatali presupposti fossero, in realtà, sussistenti ed , in particolare, che le gravi irregolarità nella contabilizzazione delle operazioni societarie fossero «evidenti»; la mancanza di verifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della regolarità o meno della contabilità della società Fine ArtConsulting, nonché la totale estraneità delle operazioni rinvenute sui conti correnti intestati al sig. [OSCURATO:PERSONA], rispetto all'attività imprenditoriale della ormai estinta società [OSCURATO:PERSONA], costitui vano il vero e controverso thema decidendum del giudizio e che nulla di « evidente » era emerso nella ricostruzione dell'Agenzia delle Entratee della Commissione tributaria provinciale, tanto da essere state puntualmente contestate dalla società contribuente sia nel ricorso di primo grado, sia nell'atto di appello; né dalla lettura della sentenza di secondo grado era possibile giungere ad un giudizio diverso, atteso che, a fronte delle puntuali contestazioni formulate dalla società contribuente in merito al fatto che nessun rilievo era stato avanzato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della propria contabilità tanto da poterla considerare inattendibile, i giudici di secondo grado non avevano fornito alcuna motivata argomentazione contraria. 1.1Il motivo è infondato. 1.2 E' orientamento consolidato di questa Corte r itenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente,siano integrati nell'ipotesi di «assenza» della motivazione, quando cioè «non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione», non configurabile nel caso di «una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata» (cfr. Cass., 15novembre 2019, n. 29721) ovvero nel caso di «motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado» (cfr.Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112) ovvero (per quel che rileva in questa sede) qualora la motivazione «risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione» (Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione», Cass., 25 giugno 2018, n. 16611). 1.3Ciò precisato, il giudice del gravame, nel caso in esame, ha tenuto conto delle ragioni fondanti la pretesa nell'avviso di accertamento, prendendo in considerazione la fattispecie concreta, come prospettata nell'avviso di accertamento, ai fini della qualificazione della natura induttiva dell'accertamento compiuto; peraltro, nella motivazione della sentenza, anche se in maniera stringata, è riportato il percorso logico seguito per addivenire alla conclusione che, nella fattispecie, l'accertamento eseguito aveva natura induttiva e ciò anche in ragione della espressa censura sollevata dai contribuenti nell'atto di appello (oltre che nel ricorso di primo grado), con la quale era stata espressamente dedotta l'illegittimità dell'accertamento induttivo extracontabile per difetto dei presupposti di legge (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);in particolare, i giudici di secondo grado hanno affermato che la contabilità dell'impresa era irregolare e che ciò risultava dagli atti; vi è, in sostanza, una motivazione in ordine alla verifica della assoluta inattendibilità delle scritture contabili, tenuto conto del fatto che, come si ricava dalla lettura del controricorso, alle pagine 1 e 2, nell'avviso di accertamento erano state riscontrate diverse irregolarità nella contabilizzazione delle operazioni prese in considerazione e ciò all'esito dell'acquisizione delle risultanze delle indagini bancarie attivate nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], quale socio unico ed amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e della documentazione prodotta, su specifico invito, dalla stessa parte in data 24 novembre 2015. 1.4Deve, inoltre, osservarsi che a fronte del giudizio di inattendibilità delle scritture contabili formulato dai giudici di merito, che attiene al merito della controversia e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., 8 giugno 2018, n. 14932), il ricorrente, in modo estremamente generico, deduce di avere puntualmente contestato sia nel ricorso di primo grado, che nell'atto di appello, che nulla di « evidente » era emerso nella ricostruzione dell'Agenzia delle Entrate e della Commissione tributaria provinciale, ma, anche in queste sede, le «puntuali censure formulate sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 14 del ricorso per cassazione) non sono state specificate (limitandosi la parte ricorrente a richiamare i documenti prodotti in ambedue i gradi del giudizio nelle note nn. 34, 35 e 36). 2.Il secondo mezzo deduce la violazione degli artt. 39, comma 2, e 32 del d.P.R. n. 600/1973, 5 del decreto legislativo n. 446/1997, 51, 54 e 55 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. L'accertamento induttivo extracontabile attraverso i dati risultanti dalle movimentazioni finanziarie era ammesso allorquando il contribuente fosse stato invitato a fornire spiegazione dei movimenti considerati, anche senza che avesse dimostrato di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che i movimenti in esame non avevanorilevanza allo stesso fine (artt. 32del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d .P.R. n. 633 /1972 ) ; nel caso di specie, nessun invito al contraddittorio era stato rivolto alla società [OSCURATO:PERSONA], destinataria dell'avviso di accertamento impugnato, e i movimenti su cui si fonda va la pretesa si riferi vano a conti correnti non intestati alla società stessa; ne conseguiva che, diversamente da quanto apoditticamente affermato dalla Commissione tributaria regionale, l'Agenzia delle Entrate non aveva mai dimostrato la riferibilità alla società dei movimenti sui conti correnti intestati al socio, e, dall'altro lato, alla società non era mai stata chiesta l'esibizione delle scritture contabili, né alcuna s piegazione dei movimenti (non essendo stato avviato il contraddittorio con la stessa), sicché non poteva riscontrarsi alcuna mancanza di corrispondenza tra i movimenti e la contabilità. 3. Il terzo mezzo deduce la violazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La Corte di Cassazione aveva affermato chenon era sufficiente, per acquisire i dati bancari relativi a terzi, estranei alla società, la sola sussistenza del rapporto familiare o della qualità di socio o di amministratore, ma l'Agenzia delle Entrate doveva dimostrare anche la sussistenza di indizi che facessero presumere la riconducibilità alla società delle somme transitate nei conti correnti personali e che le indagini bancarie nei confronti di una società a responsabilità limitata potevano essere estese ai conti correnti dei soci della stessa solo se sussistevano elementi indiziari per far ritenere che tali conti eranostati utilizzati per occultare operazioni fiscalmente rilevanti. L'Agenzia delle Entrate, qualora intend eva imputare ad una società di capitali i movimenti riscontrati sul conto corrente intestato ad un socio, aveval'obbligo di dimostrare la natura fittizia dell'intestazione o comunque la riferibilità all'ente dei conti o di alcuni singoli dati ad onta della loro formale intestazione al terzo; in altri termini: gli esiti delle movimentazioni bancarie dei soci non potevanoessere automaticamente utilizzate per l'accertamento di un presunto maggior reddito della società, occorrendo sempre la prova dell'imputabilità delle operazioni al soggetto sottoposto a controlloe di tale prova non vi era traccia nell'avviso di accertam ento per cui era causa. 4. Il quarto mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Con nota di deposito documenti del 27 aprile 2017, la società producevacopiosa documentazione (specificamente indicata a a pag. 20 del ricorso per cassazione), mentre altra documentazione era stata allegata al ricorso; tali documenti spiegava no i movimenti finanziari in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] negli ovvi limiti derivanti dal fatto che egli, essendo un privato, non era soggetto a obblighi di tenuta di contabilità di sortae mostravano la situazione di difficoltà economica che aveva indotto il [OSCURATO:PERSONA] a vendere diversi immobili e mobili e a contrarre debiti proprio per finanziare il proprio tenore di vita; erano stati depositati tutti i movimenti bancari e delle carte di credito, assegni, nonché evidenze del fatto che, buona parte dei movimenti in avere che lo stesso aveva avuto erano riconducibili alla vendita di opere d'arte che egli aveva ereditato dalla ricchissima collezione dei genitori (si veda anche l'elenco e la stima di Sotheby's, da cui emergevache vi erapiena corrispondenza tra i movimenti bancari e la lista con i valori dei beni venduti dal [OSCURATO:PERSONA] tra il 2007 e il 2010, nonché fotografie della casa paterna); gran parte dello stile di vita del sig. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, erastato finanziato anche con la vendita di immobili e con linee di credito rilasciate dalle banche e da altri soggetti privati. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in proposito, aveva fornito una motivazione meramente apparente, avendo i giudici dell'appello omesso di fornire qualunque indicazione concreta in ordine alle affermazioni del tutto apodittiche formulate nel testo della decisione. 4.1I motiv i, che vanno trattati unitariamente perchè connessi, sono infondati. 4.2La sentenza censurata ha evidenziato che il maggior reddito della società era stato accertato facendo riferimento ai conti correnti intestati al terzo, che era anche socio unico e amministratore della società per cui l'imputazione dei predetti movimenti alla società era legittima; ancora il Collegio di secondo grado ha evidenziato che i movimenti bancari risultavano ingiustificati, in quanto negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, risultavano redditi negativi o di insignificante valore sia in capo alla società, sia in capo al [OSCURATO:PERSONA]; che sussisteva una presunzione legale di tipo relativo, in relazione alla quale il contribuente non aveva fornito la prova, se non in modo del tutto generico, idonea a superare la predetta presunzione, come aveva evidenziato anche il giudice di primo grado; il giudice del gravame, dunque, pur tenendo contodelle ragioni di doglianza prospettate dalla società contribuente e dal socio, essenzialmente dirette a dare prova della sussistenza di redditi personali del socio giustificativi delle movimentazioni bancarie, ha ritenuto provati, sia pure con una prova presuntiva,i profili di fatto sui quali l'amministrazione finanziaria e il giudice di primo grado avevano ritenuto fondata la ripresa; non correttamente, dunque, parte ricorrente ha ritenuto che la pronuncia censurata non abbia fatto applicazione della previsione di cui agli artt. 39, comma 2, e 32 del d.P.R. n. 600/1973, posto che, invero, la motivazione dei giudici di secondo grado si fonda su specifici presupposti, quali la natura ristretta della compagine sociale su base familiaree la rilevata commistione dei conti correnti del socio con quelli del socio unico e amministratore della società, che giustificano l'applicabilità della presunzione legale relativa di cui alla richiamata previsione normativa. 4.3Ed invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, con riferimento ad una società a responsabilità limitata (e quindi con riferimento ad un ente in cui l'autonomia patrimoniale della società rispetto ai soci è perfetta), gli Uffici finanziari e la Guardia di Finanza, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, possono richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, senza che possa configurarsi una limitazione all'attività di indagine volta al contrasto dell'evasione fiscale, nel senso di circoscrivere l'analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell'azienda individuale o alla società. L'accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società contribuente delle somme movimentate sui conti intestati ai soci, o anche alloro congiunti, ben possono, invero, essere giustificati da alcuni elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione e l'attività di impresa compatibile con la produzione di utili, incombendo in ogni caso sulla società contribuente laprova che le ingenti somme rinvenute sui conti dei soci o dei loro familiari non siano ad essa riferibili (Cass., 8 settembre 2021, n. 2408; Cass., 15 dicembre 2021, n. 40223). 4.4 S otto tale profilo, la ristrettezza della compagine sociale, unitamente agli altri profili individuati nella sentenza censurata, sono di per sé idonei a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, con conseguente onere di prova contraria a carico della società di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'impresa (Cass. Cass., 15 dicembre 2021, n. 40223, citata, in motivazione). 4.5Va, peraltro , rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'amministrazione finanziaria è soddisfatto, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass., 23 settembre 2021, n. 25812), prova che i giudici di merito hanno ritenuto, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, che la società contribuente non ave sse fornito .4.6 C on riferimento, poi, al profilo di censura riguardante la prova offerta dalla parte ricorrente, la doglianza non tiene conto del fatto che la sentenza censurata ha escluso la rilevanza della prova contraria dedotta, in base alla considerazione che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna autonomia finanziaria negli anni di imposta di riferimento; in sostanza, proprio l'assenza di autonoma finanziaria del socio ha indotto il giudice del gravame a escludere che gli importi risultanti dal conto corrente intestato al socio fosseroa lui effettivamente riferibili, sì da ricondurre gli importi presenti a ricavi propri della società. 4.7 L a sentenza impugnata ha, dunque, correttamente applicato i principi esposti in tema di accertamento induttivo fondato su verifiche di conti correnti bancarinei confronti di una società con una ristretta compagine societaria e ciò, secondo il prudente apprezzamento delle concrete circostanze acquisite al processo e nell'esercizio del potere giurisdizionale tipicamente attribuito al giudice del merito, che, come già detto, non è suscettibile di valutazione in sede di legittimità. Le doglianze formulate si risolvono, nella sostanza, in una mera contrapposizione, come tale inammissibile, alla valutazione che il giudice di merito ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione. 5. Il quinto mezzo deduce l'omesso esame circa fatti dec isivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; la Commissione tributaria regionale aveva ignorato la documentazione prodotta dalla societàFine [OSCURATO:PERSONA] nel primo grado di giudizio e richiamata nel terzo motivo di appello(indicata a pag. 23 del ricorso per cassazione); in particolare, la C ommissione tributaria regionale avrebbe potuto verificare la situazione di difficoltà economica che aveva indotto il sig. [OSCURATO:PERSONA] a vendere diversi immobili e mobili di sua proprietà e a contrarre debiti per finanziare il proprio tenore di vita; avrebbe, altresì, trovato, evidenza del fatto che, buona parte dei movimenti in avere che lo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto eranoriconducibili alla vendita di opere d'arte che egli aveva ereditato dalla ricchissima collezione dei genitori (come riscontrato dall'elenco e dalla stima di Sotheby's, da cui emergevache vi era piena corrispondenza tra i movimenti bancari e la lista con i valori dei beni venduti dal [OSCURATO:PERSONA] tra il 2007 e il 2010, nonché dalle fotografie della casa paterna)e del fatto che gran parte dello stile di vita del sig. [OSCURATO:PERSONA] era stato finanziato con la vendita di immobili e con linee di credito rilasciate dalle banche e da altri soggetti privati; laddove i fatti e la documentazione in giudizio fossero stati debitamente esaminati, i giudici non avrebbero potuto non accertare che, pur essendo illegittimo che un soggetto (la società [OSCURATO:PERSONA]) fosse chiamato a dare spiegazioni dei movimenti finanziari di un altro soggetto (il sig. [OSCURATO:PERSONA]), tuttavia, nel corso del giudizio di merito erano stati depositati tutti i documenti volti a fornire adeguata giustificazione delle movimentazioni bancarie poste dall'Ufficio a fondamento del proprio illegittimo accertamento. 5.1 Il motivo è inammissibile , perché l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, come riferita ad un «fatto controverso e decisivo per il giudizio», ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014,n. 21152). Questa Corte ha, inoltre, chiarito che il fatto in questione deve essere decisivo, ovveroper potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca a una diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608). Inoltre, il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511); né la Corte di cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., 7 gennaio 2014, n. 91; Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n. 24148). 6.Il sesto mezzo deduce la nullità dell'impugnata sentenza impugnata per motivazione apparente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento alla percentuale di ricarico applicata, avendo la Commissione tributaria regionale, con motivazione ancora una volta apparente, affermato che «il giudizio di I grado ha ridotto [la] percentuale [di ricarico] dal 25% al 20% il che significa che sono stati riconosciuti componenti negativi pari all'80% del valore di affari. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tale percentuale assolutamente congrua». 6.1Il motivo è infondato. 6.2 Ed invero, risulta agli atti che la parte ricorrente aveva dedotto nell'atto di appello che la Commissione tributaria provinciale aveva del tutto ignorato le considerazioni svolte circa la sproporzione della percentuale applicata dall'Ufficio (cfr. pag. 24 del ricorso per cassazione); la Commissione tributaria regionaleha ritenuto il motivo di appello infondato, poiché avendo il giudice di primo grado ridotto tale percentuale dal 25% al 20%, significava che erano stati riconosciuti componenti negativi pari all'80% del valore di affari, con la conseguenza che tale percentuale doveva ritenersi assolutamente congrua. 6.3 Si tratta di una motivazione che, seppure stringata, consente di ricostruirne il percorso logico seguito dai giudici di secondo grado; peraltro, va considerato che il contribuente non ha affatto portato al giudice di secondo grado elementi che potessero giustificare l'applicazione di una percentuale diversa, pur avendone l'onere per il principio della «vicinanza della prova », limitandosi in modo estremamente generico a dolersi della mancata considerazione della sproporzione della percentuale riconosciuta pari al 20% ( Cass. , 15 luglio 2020, n. 14999 ; Cass., 19 maggio 2021,n. 1 3571 ; Cass., 12 aprile 2022, n. 11717). 7. In conclusione, il ricorso va rigettato e l a parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dall'Agenziacontroricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del
Sentenza Cassazione n. 37347/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris