CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 10333/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]4VU5ZD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, in data 24 novembre 2020, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Pistoia in data 3 luglio 2019 in relazione al delitto p. e p. dall'art. 73, d.P.R. 309/1990 (nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5), contestato come commesso il 27 agosto 2013 e consistito nella detenzione a fini di spaccio di 7 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Unico il motivo di lagnanza, articolato per vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti oggetto del giudizio e altri contemplati da una pronunzia del 13 dicembre 2017, emessa dal Tribunale di Livorno. Si duole il deducente del fatto che la Corte territoriale abbia negato il riconoscimento della continuazione in base alla distinzione tra "medesimo disegno criminoso" e "scelta preordinata di vita". 2. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato. Nella sua prospettazione, il ricorrente omette di considerare che la Corte distrettuale, a fronte della mancata produzione della sentenza del Tribunale di Livorno, ha correttamente osservato di non essere nelle condizioni di poter ravvisare la continuazione fra i fatti oggi sottoposti a giudizio e quelli presupposti, concludendo - del tutto ragionevolmente - che, in assenza di una prospettazione della difesa circa gli elementi deponenti per la medesimezza del disegno criminoso, quest'ultima andasse esclusa. In proposito si rammenta che, in base al prevalente e qui condiviso indirizzo adottato al riguardo dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ai fini della valutazione della continuazione cd. esterna nel giudizio di cognizione, l'imputato ha l'onere di allegare copia delle sentenze a tal fine rilevanti e non solo di indicarne gli estremi (così Sez. 3, Sentenza n. 41063 del 25/06/2019, Losco, Rv. 277977: in motivazione la Corte ha precisato che detto onere é volto ad impedire richieste dilatorie e a garantire la celerità del rito, esigenze che, invece, non sussistono in fase esecutiva. In termini conformi yds. Sez. 6, Sentenza n. 19487 del 06/02/2018, Brunitto, Rv. 273380; Sez. 6, Sentenza n. 51689 del 13/10/2017, Guardi e altri, Rv. 271581). Si soggiunge che, essendo il giudizio sulla sussistenza del vincolo della continuazione legato a numerose variabili (yds. ex multis Sez. 1, Sentenza n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809), spetta a chi afferma l'esistenza di tale disegno criminoso, e dunque all'imputato, allegare le specifiche ragioni e indicare gli elementi dai quali il giudice del gravame potrebbe trarre favorevole convincimento (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 9222 del 05/07/1988, Guerrieri, Rv. 179162): ciò che all'evidenza l'odierno ricorrente ha omesso di fare, essendosi limitato a postulare il riconoscimento dell'istituto senza fornire elementi a sostegno della richiesta, che solo la sentenza da lui genericamente indicata negli estremi, e non prodotta, avrebbe potuto fornire ove sussistenti. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]