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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10607/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],IXIA; , lette/sentite le nclusi cAetrh'e j 91,4--) Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza irrevocabile, volta ad essere autorizzato: ad accedere al luogo in cui è custodito il reperto 1 (guanto da lavoro Maurer) al fine di visionario ed effettuare rilievi tecnici; e a ottenere l'esibizione da parte della polizia giudiziaria della telecamera installata sulla S. S. 96, e dei relativi fotogrammi, e la comunicazione dei dati relativi ai nominativi degli operatori che procedettero alla visione.

L'istanza, finalizzata ad un giudizio di revisione, non è accoglibile, perché nel giudizio di revisione una perizia può costituire prova nuova soltanto se fondata su nuove acquisizioni scientifiche e se quindi in grado di fornire risultati più adeguati.

Il richiedente non ha dedotto in ordine alla novità del metodo osservato in perizia né alla capacità di divenire strumento di apprensione di dati nuovi.

Quanto poi alla richiesta di esibizione delle telecamere e dei fotogrammi, con l'indicazione dei dati relativi ai nominati degli operatori che procedettero alla visione, il Giudice ha osservato che le risultanze della visione di detti fotogrammi sono state già oggetto di delibazione di merito nei due gradi di giudizio.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La prognosi di inammissibilità del giudizio di revisione, per difetto di novità dell'indagine tecnica sollecitata, non può costituire, per ciò solo, valida argomentazione per negare l'esercizio di una prerogativa difensiva.

Gli argomenti spesi nell'istanza di accesso ai reperti meritavano di essere adeguatamente valutati e invece sono stati completamente ignorati, nonostante la difesa avesse ampiamente dedotto nel corso del giudizio la limitata valenza che si sarebbe dovuta attribuire a quella indagine sul DNA, sia perché squisitamente indiziaria, e svolta senza l'osservanza delle linee-guida della migliore scienza genetica, sia perché condotta in violazione della catena di custodia. [OSCURATO:PERSONA], ancora, avrebbe dovuto autorizzare l'accesso difensivo alla documentazione in possesso della polizia giudiziaria, specificamente ad ogni atto o documento relativo alla telecamera installata sulla S.S. 96, atteso che quanto riferito dalla polizia giudiziaria a proposito delle immagini che avrebbero immortalato l'autovettura FIAT Bravo aveva rivestito un ruolo decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, nonostante i relativi fotogrammi non furono mai depositati.3.

Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso per cassazione deve essere qualificato come opposizione dinnanzi al giudice dell'esecuzione, per le ragioni di seguito esposte.

2. Come rilevato da Sez. 1, n. 48475 del 12/09/2019, Rv. 278497, "avverso i provvedimenti di rigetto de plano delle istanze avanzate al giudice dell'esecuzione finalizzate all'espletamento di indagini difensive, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto in caso di abnormità del provvedimento mentre, nei casi ordinari, deve essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice che li ha emessi. (Fattispecie relativa ad istanze di autorizzazione al prelievo di campioni su reperti sequestrati in custodia dell'autorità giudiziaria e per l'accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico, finalizzate all'eventuale promovimento del giudizio di revisione)".

Si è infatti correttamente osservato, richiamando un lontano precedente (Sez. 1, n. 1599 del 05/12/2006, dep. 2007, Rv. 236236), che, una volta statuito principio che spetta al giudice dell'esecuzione la competenza a provvedere sulle istanze difensive di prelievo di campioni su reperti sequestrati ed in custodia all'Autorità giudiziaria, deve prendersi atto che per ogni provvedimento attinente alle cose sequestrate o confiscate deve adottarsi ordinanza de plano ex art. 676 c.p.p., avverso la quale l'interessato può proporre opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 3.

Il ricorso in esame deve pertanto essere qualificato, ai sensi dell'articolo 568, ult. co., c.p.p., come opposizione, e conseguentemente gli atti devono essere restituiti al Tribunale di Bari - Ufficio GIP, quale giudice dell'esecuzione competente a decidere sull'opposizione.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari - Uff

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],IXIA; , lette/sentite le nclusi cAetrh'e j 91,4--) Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza irrevocabile, volta ad essere autorizzato: ad accedere al luogo in cui è custodito il reperto 1 (guanto da lavoro Maurer) al fine di visionario ed effettuare rilievi tecnici; e a ottenere l'esibizione da parte della polizia giudiziaria della telecamera installata sulla S. S. 96, e dei relativi fotogrammi, e la comunicazione dei dati relativi ai nominativi degli operatori che procedettero alla visione. L'istanza, finalizzata ad un giudizio di revisione, non è accoglibile, perché nel giudizio di revisione una perizia può costituire prova nuova soltanto se fondata su nuove acquisizioni scientifiche e se quindi in grado di fornire risultati più adeguati. Il richiedente non ha dedotto in ordine alla novità del metodo osservato in perizia né alla capacità di divenire strumento di apprensione di dati nuovi. Quanto poi alla richiesta di esibizione delle telecamere e dei fotogrammi, con l'indicazione dei dati relativi ai nominati degli operatori che procedettero alla visione, il Giudice ha osservato che le risultanze della visione di detti fotogrammi sono state già oggetto di delibazione di merito nei due gradi di giudizio. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La prognosi di inammissibilità del giudizio di revisione, per difetto di novità dell'indagine tecnica sollecitata, non può costituire, per ciò solo, valida argomentazione per negare l'esercizio di una prerogativa difensiva. Gli argomenti spesi nell'istanza di accesso ai reperti meritavano di essere adeguatamente valutati e invece sono stati completamente ignorati, nonostante la difesa avesse ampiamente dedotto nel corso del giudizio la limitata valenza che si sarebbe dovuta attribuire a quella indagine sul DNA, sia perché squisitamente indiziaria, e svolta senza l'osservanza delle linee-guida della migliore scienza genetica, sia perché condotta in violazione della catena di custodia. [OSCURATO:PERSONA], ancora, avrebbe dovuto autorizzare l'accesso difensivo alla documentazione in possesso della polizia giudiziaria, specificamente ad ogni atto o documento relativo alla telecamera installata sulla S.S. 96, atteso che quanto riferito dalla polizia giudiziaria a proposito delle immagini che avrebbero immortalato l'autovettura FIAT Bravo aveva rivestito un ruolo decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, nonostante i relativi fotogrammi non furono mai depositati.3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso per cassazione deve essere qualificato come opposizione dinnanzi al giudice dell'esecuzione, per le ragioni di seguito esposte. 2. Come rilevato da Sez. 1, n. 48475 del 12/09/2019, Rv. 278497, "avverso i provvedimenti di rigetto de plano delle istanze avanzate al giudice dell'esecuzione finalizzate all'espletamento di indagini difensive, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto in caso di abnormità del provvedimento mentre, nei casi ordinari, deve essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice che li ha emessi. (Fattispecie relativa ad istanze di autorizzazione al prelievo di campioni su reperti sequestrati in custodia dell'autorità giudiziaria e per l'accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico, finalizzate all'eventuale promovimento del giudizio di revisione)". Si è infatti correttamente osservato, richiamando un lontano precedente (Sez. 1, n. 1599 del 05/12/2006, dep. 2007, Rv. 236236), che, una volta statuito principio che spetta al giudice dell'esecuzione la competenza a provvedere sulle istanze difensive di prelievo di campioni su reperti sequestrati ed in custodia all'Autorità giudiziaria, deve prendersi atto che per ogni provvedimento attinente alle cose sequestrate o confiscate deve adottarsi ordinanza de plano ex art. 676 c.p.p., avverso la quale l'interessato può proporre opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 3. Il ricorso in esame deve pertanto essere qualificato, ai sensi dell'articolo 568, ult. co., c.p.p., come opposizione, e conseguentemente gli atti devono essere restituiti al Tribunale di Bari - Ufficio GIP, quale giudice dell'esecuzione competente a decidere sull'opposizione. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari - Uff
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