CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12236/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Romiti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Milano;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto rigettarsi il ricorso;sentite le conclusioni del difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], chediscute i motivi esposti nei ricorsi e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 2 luglio 2025, la Corte di appello di Milano ha confermatola pronuncia emessa il 19 aprile 2024 dal Giudice dell'udienza preliminare delTribunale di Milano all'esito di giudizio abbreviato. Per l'effetto, è stata ribadita lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre direclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie di legge, in relazione ai reati dibancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta documentale ebancarotta impropria da operazioni dolose (artt. 110 cod. pen., 216 comma 1 nn.1 e 2, 219 commi 1 e 2 n. 1, 223 comma 2 n. 2 L.F., oggi artt. 322 e 323 delCodice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), unificati sotto il vincolo dellacontinuazione.La vicenda processuale scaturisce dal fallimento della società [OSCURATO:PERSONA].r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), dichiarato dal Tribunale di Milano il 23febbraio 2018, caratterizzato da un passivo accertato superiore ai 22 milioni dieuro, prevalentemente costituito da debiti tributari e previdenziali. I giudici dimerito hanno attribuito agli imputati la qualifica di amministratori della fallita: ilGhidini amministratore di diritto in periodi discontinui (tra il 2014 e il 2016) e difatto per i restanti lassi temporali; il [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di diritto dalfebbraio al settembre 2017 e di fatto nei periodi antecedenti e successivi.Agli stessi è stato contestato di aver attuato un articolato disegno criminosoconcretizzatosi:- nella distrazione di € 51.600,00 (di cui € 44.400,00 pagati da EDIL R.A.R.s.r.l. al [OSCURATO:PERSONA] ed € 7.200,00 da costui prelevati dal conto correntesocietario) e dell'intero ramo d'azienda in favore della [OSCURATO:PERSONA].r.l.s., che aveva acquisito commesse e forza lavoro dalla fallita senzaversare alcun corrispettivo;- nella sottrazione o omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili,tenendoli in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio edel movimento degli affari, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori,«stante l'accertata "incompletezza ed inattendibilità" delladocumentazione rinvenuta»;- nella causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, consistentinella sistematica omissione del versamento delle imposte e dei contributisin dal 2014, condotta che ha generato l'ingente esposizione debitoriaverso l'Erario.2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gliimputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, articolando sei motivi didoglianza.2.1. Con il primo motivo, si deduce inosservanza ed erronea applicazionedella legge penale (dell’art. 603, commi 2 e 3, cod. proc. pen.) in relazione alrigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e alla mancataacquisizione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in un separato procedimento(n. 12474/23 R.G.N.R.), ritenute "prova decisiva sopravvenuta".Secondo i ricorrenti, la teste – dipendente dello studio del consulente dellavoro [OSCURATO:PERSONA] – avrebbe potuto smentire che i ricorrenti avevano avutol'amministrazione di fatto della fallita, chiarendo il ruolo preponderante di altrisoggetti, facendo luce sui loro reali rapporti con il detto consulente e con ulterioripersone (come il coimputato [OSCURATO:PERSONA], assolto). La Corte territoriale avrebbe erratonel ritenere tali dichiarazioni non idonee a ribaltare il giudizio, violando così ildiritto alla prova e al contraddittorio di parte ricorrente.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione sempre in ordineal diniego della predetta rinnovazione.La sentenza impugnata è censurata per manifesta illogicità laddove haescluso la rilevanza della testimonianza [OSCURATO:PERSONA] basandosi sul mero dato formaledel suo ruolo impiegatizio, senza valutare la sua concreta conoscenza diretta delledinamiche societarie e dei rapporti con il consulente, elementi ritenuti idonei ascardinare l'impianto accusatorio fondato sulla gestione di fatto della fallita. Ladifesa censura l’argomentazione della Corte territoriale, basata sull’assenza diruolo gestorio della società in capo alla teste, ritenuta apodittica, evidenziando chela teste aveva una conoscenza diretta e qualificata delle dinamiche societarie invirtù del suo impiego presso lo studio che ne curava la contabilità. L’aver esclusoa priori la decisività della prova, senza confrontarsi con il contenuto potenzialedelle dichiarazioni sulle concrete dinamiche aziendali, integrava un vizio logico delprovvedimento impugnato.2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano vizio di motivazione eviolazione di legge in riferimento alla contestazione cumulativa e sussistenza dellabancarotta fraudolenta documentale e al dolo che la dovrebbe sorreggere.Si contesta la configurabilità del reato mediante una contestazionecumulativa delle condotte di "sottrazione" e "irregolare tenuta", ritenute dallagiurisprudenza fattispecie alternative e strutturalmente incompatibili. La difesasostiene che, in assenza di prova della previa esistenza e successiva sottrazionedei libri e, soprattutto, del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, lacondotta avrebbe dovuto essere riqualificata in bancarotta semplice.2.4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell'art. 223, comma 2, n.2 l. fall. in relazione al concorso tra bancarotta patrimoniale e bancarotta daoperazioni dolose.Si sostiene l'assorbimento della seconda fattispecie nella prima, assumendoche le operazioni dolose contestate coincidano materialmente con le condottedistrattive, sicché il reato di bancarotta impropria dovrebbe ritenersi assorbito inquello di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non essendo configurabile ilconcorso formale fra essi. Inoltre, si evidenzia l'illogicità di imputare agli attualiricorrenti il dissesto causato dall'esposizione tributaria pregressa (oltre 18 milionigià nel 2013), maturata in epoca in cui essi non rivestivano alcuna carica.2.5. Con il quinto motivo, si lamenta vizio di motivazione e violazione dell'art.125 cod. proc. pen. relativamente alla distrazione della somma di € 7.200,00.Per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si deduce l'insussistenza del reato per assenza dioffensività, essendo la somma stata oggetto di restituzione (parziale, per €3.500,00) a seguito di accordo transattivo con la Curatela. La Corte d’Appelloavrebbe omesso di valutare che tale restituzione elideva il depauperamento e,dunque, la lesività della condotta. Per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], si lamenta laviolazione del principio di responsabilità personale (di cui all’art. 27 Cost.): lasentenza lo riterrebbe responsabile di tale distrazione in via puramente oggettiva,senza individuare alcun nesso materiale o psicologico, atteso che il prelievo dalbancomat era stato effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] e la somma non era mai entrata nelladisponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Si censura inoltre la mancata risposta alla richiesta diassoluzione avanzata sul punto dallo stesso Procuratore Generale in udienza.2.6. Con il sesto motivo, si censura il vizio di motivazione sul trattamentosanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.La Corte avrebbe erroneamente valorizzato una presunta "reticenza" degliimputati verso la curatela, travisando il contenuto della relazione ex art. 33 l. fall.,e avrebbe ingiustificatamente sminuito il valore risarcitorio della somma versatadal [OSCURATO:PERSONA], definendola "modesta" senza considerare le sue precarie condizionieconomiche. Anche per il [OSCURATO:PERSONA], il diniego si fonderebbe su un indimostratocontegno non collaborativo, smentito dagli atti. Si denuncia, altresì, la mancatamotivazione sul perché fosse stata disattesa la richiesta del Procuratore Generale,favorevole alla concessione delle attenuanti prevalenti per [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati.2. Le doglianze relative alla mancata assunzione della testimonianza dellaNozza (di cui ai motivi primo e secondo) sono prive di pregio.2.1. In generale, nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione delgiudizio in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorsoesclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poterdecidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv.203974-01; analogamente, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci,Rv. 266820-01): potendo, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentalenel giudizio di appello, costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod.proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza diprimo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337-01).Tuttavia, laddove il giudizio di primo grado si è svolto nelle forme del ritoabbreviato, scelta processuale che comporta una decisione "allo stato degli atti" euna limitazione del diritto alla prova (ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen.), ilpotere del giudice d'appello di disporre la rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art.603, comma 3, cod. proc. pen., è subordinato alla valutazione di "assolutanecessità", ovvero all'impossibilità di decidere sulla base del materiale probatoriogià acquisito. In tale ipotesi, anche nel caso di prove sopravvenute (di cui all’art.603, comma 2, cod. proc. pen.), il giudice conserva la sua discrezionalità tecnicanel valutare se la nuova prova sia manifestamente superflua o irrilevante.Costituisce, infatti, consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità quello secondo il quale, nel processo celebrato con la forma del ritoabbreviato, al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primogrado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari perl'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il dispostodell'art. 603, terzo comma, cod. proc. pen., senza però che possa configurarsialcun potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto,prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamenterinunciato al diritto alla prova (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke,Rv. 203427-01; così pure, tra le tante conformi, Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017,P.G. in proc. Giampà e altri, Rv. 271163-01; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, Rv.270069-01).Ed è stato, altresì, evidenziato, sempre in tema di giudizio abbreviato, chel'esercizio del potere d'integrazione della prova, riconosciuto al giudice dall'art.441, comma 5, cod. proc. pen., non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosidi valutazione discrezionale (Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021 - dep. 2022,Provenza, Rv. 282395-01; così pure Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018 - dep. 2019,Benvenuti, Rv. 276395-02, la quale rimarca che, con la richiesta di rito alternativo,l'imputato ha rinunziato all’assunzione di una prova dallo stesso ritenuta decisiva).In senso sostanzialmente analogo, si è più recentemente rimarcato che lamancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato,di prove richieste dalla parte può essere censurata solo nel caso di lacune o dimanifeste illogicità concernenti punti decisivi della motivazione, che possanoessere presumibilmente evitate con l'assunzione o la riassunzione richiesta inappello (Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 2024, Rv. 285745-01).Sicché la doglianza, in quanto non correlata a lacune motivazionali omanifeste illogicità della motivazione, è semplicemente volta a sovvertire ilgiudizio di merito.In ogni caso, la Corte d'appello ha valutato tutti gli elementi probatoritraendone la conseguenza che la chiesta integrazione fosse superflua, sulla basedi una motivazione congrua e logica, come tale non sindacabile in questa sede.Secondo il giudice d’appello, il fatto che un'impiegata dello studio di consulenzanon avesse avuto contatti diretti con gli imputati o non li avesse veduti compieresmentire le prove documentali e dichiarative "positive" (movimenti bancari,testimonianze dei dipendenti interni, gestione della sede operativa), sulla cui baseera stata accertata l'amministrazione di fatto da parte dei ricorrenti.La prova negativa cede, logicamente, di fronte alla prova positivadell'ingerenza gestoria, rendendo l'escussione della teste superflua ai fini deldecidere.Non sussiste, pertanto, né violazione di legge, né vizio di motivazione.3. La censura relativa alla contestazione "cumulativa" delle fattispecie disottrazione e irregolare tenuta delle scritture contabili, in relazione alla bancarottafraudolenta documentale, di cui al terzo motivo, è inammissibile per genericità,quanto alla eccepita nullità, ed è infondata, quanto alla carenza dell’elementosoggettivo.3.1. Questa Corte ha già più volte rimarcato che è, in teoria, ammissibile lacontestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale persottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenzaè necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolentatenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, nondeterminando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez.5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572-01; così pure Sez. 5, n. 21860del 12/03/2024, Piccioni, Rv. 286503-01, secondo cui, in caso di formulazione dicontestazioni alternative in tema di bancarotta fraudolenta - ovvero di distruzione,occultamento, distrazione, dissipazione, dissimulazione - nel decreto che disponeil giudizio, non integra violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. la sentenza dicondanna per una sola di tali condotte, trattandosi di contestazione di maggioregaranzia, che pone l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le lineedirettrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale e di esercitare in manierapiena e consapevole il diritto di difesa).Nel caso di specie, la contestazione, seppure articolata, consentiva di capireche le scritture fossero state tenute “in guisa da non rendere possibile laricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, omettendo diconsegnare al Curatore fallimentare […] la documentazione fiscale e contabile dellafallita, non permettendo di ricostruire la movimentazione degli affari né diaccertare le cause del dissesto”. Dunque, è evidente che l’accusa fosse quella diuna sottrazione “mirata” di una parte delle scritture, tale da impedire laricostruzione di affari e patrimonio societari. E al riguardo, è appena il caso dievidenziare che, allorché l'omissione consista non nella totale o parziale mancanzadi annotazioni, ma nell'omessa tenuta tale da occultare specifiche operazioni, si èpur sempre in tema di bancarotta fraudolenta documentale generica (Sez. 5, n.42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175-01).La censura di parte ricorrente, circa la lamentata nullità del capod’imputazione, non si confronta né con la menzionata giurisprudenza (sullapossibilità di una contestazione cumulativa), né con il capo d’imputazione, comeconcretamente formulato: sicché, per la sua genericità, è inammissibile.3.2. La stessa è, inoltre, infondata in relazione all’assunta carenza dielemento soggettivo.L’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942, punisce due ipotesi alternative,denominate di bancarotta fraudolenta documentale “generale” e “specifica”.La prima consiste nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili (in ragionedi annotazioni false o parzialmente omesse: Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020,Montanari, Rv. 278321-01), con modalità tali da impedire la ricostruzione delpatrimonio o del movimento degli affari dell’impresa: presuppone, dunque, unaccertamento sulle scritture contabili rinvenute e richiede il dolo generico (tra letante, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01; Sez. 5, n.26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017,Autunno, Rv. 269904-01).La seconda è insita nell'occultamento, omessa tenuta o distruzione dellescritture contabili, presuppone la loro fisica inesistenza, «in tutto o in parte» (comeprevede la norma in esame: così Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677-02, in motivazione), ed è assistita da dolo specifico di recare danno ai creditori oprocurare, a sé o altri, un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep.2023, Occhiuzzi, Rv. 283983-01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020,Morace, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992-01).Come detto, però, l’omessa tenuta delle scritture contabili può essereparziale e diviene caratterizzata da dolo generico allorché l'omissione consista nonnella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa indicazione di specificheoperazioni che occultano operazioni rilevanti di cui si vuol evitare la conoscenzaagli organi fallimentari e alla massa dei creditori (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024,Cocozza, Rv. 287175-01).Nel caso in esame, con motivazione non manifestamente illogica, i giudici dimerito hanno rilevato, da un lato, che si trattava di un fatto collocato nell’ambitodi una abnorme bancarotta fraudolenta, di milioni di euro, dall’altro lato, che “lagestione documentale è stata strumentale a una complessiva operazionedistrattiva e dissimulatoria (svuotamento aziendale, compensazioni indebite,interposizione societaria)”: ciò in quanto “le scritture mancanti si riferisconoproprio agli anni in cui si sono verificate le operazioni più gravi, e la loro assenzaha impedito alla curatela di comprendere le cause e i responsabili del dissesto”.Dunque, i giudici di merito hanno – con motivazione esente da vizi, in ognicaso non manifestamente illogica, inesistente o contraddittoria – dato conto deglielementi sulla cui base doveva ritenersi sussistente la fattispecie contestata ed ilrelativo dolo, nel caso di specie, correttamente evidenziando le ragioni per le qualila tenuta stessa delle scritture doveva ritenersi fraudolenta.La motivazione sul punto è, dunque, esente da vizi motivazionali e conformeai principi giurisprudenziali sopra richiamati.4. È infondata, poi, la tesi (di cui al quarto motivo) dell'assorbimento dellabancarotta impropria da operazioni dolose in quella patrimoniale.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il reato di bancarottada operazioni dolose mantiene la propria autonomia quando la condotta non siesaurisce nella mera distrazione, ma riguarda comportamenti gestionali abusivi oinfedeli che cagionano o aggravano il dissesto.Invero, la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, previstadall'art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall., presuppone una modalità di pregiudiziopatrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggettoqualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, unapluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali dibancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223,comma primo, e 216, comma primo, n. 1), l. fall. - in cui, invece, le disposizionidi beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento,distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione ex ante, da manifestaed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la societàamministrata (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071-01; Sez. 5, n.17690 del 18/02/2010, Rv. 247314-01).Conseguentemente, è stato affermato che non è configurabile il concorsoformale tra i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e dibancarotta impropria da operazioni dolose, per il diverso ambito delle duefattispecie, ma il solo concorso materiale qualora, oltre alle condotte ricompresenello specifico schema della bancarotta ex art. 216 legge fall., siano stati realizzatidifferenti ed autonomi comportamenti di abuso o infedeltà nell'esercizio dellacarica ricoperta ovvero atti intrinsecamente pericolosi per l'andamento economicofinanziario della società, che siano stati causa del fallimento (Sez. 5, n. 348 del07/12/2021, dep. 2022, D'Ambrosi, Rv. 282396-01; Sez. 5, n. 34559 del19/05/2010, Biole', Rv. 248167-01). Sicché, in definitiva, il delitto di bancarottaimpropria da operazioni dolose, di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, r.d.267/1942, è assorbito nel primo solo quando l'azione diretta a causare il fallimentosia la stessa sussunta nel modello descrittivo della bancarotta fraudolenta (Sez. 5,n. 44103 del 27/06/2016, Ferlaino, Rv. 268207-01; Sez. 5, n. 17978 del17/02/2010, Pagnotta, Rv. 247247-01; Sez. 5, n. 35066 del 05/07/2007, P.m. inproc. Ascone, Rv. 237716-01).Tale approdo giurisprudenziale, oramai sedimentato, mira evidentemente adevitare che lo stesso fatto, in quanto lesivo del medesimo bene giuridico, siairragionevolmente punito due volte.Tuttavia, l'omissione sistematica del versamento delle imposte e deicontributi – sulla cui base è stata contestata la bancarotta fraudolenta daoperazioni dolose – costituisce tipica "operazione dolosa", distinta dalla distrazionedi beni fisici o denaro, in quanto utilizza l'inadempimento tributario come formaillecita di finanziamento dell'impresa, nel contempo, però, contribuendo adaggravarne il dissesto. Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte,integra, ad esempio, il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazionidolose l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dei contributiprevidenziali e assistenziali che abbia causato il dissesto della società (Sez. 5, n.30735 del 05/04/2019, Rv. 276996-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, n.11096 del 9/1/2024 e Sez. 5, n. 7353 del 27/9/2023, dep. 2024, non massimate).Trattasi di condotta non solo ulteriore e diversa, rispetto a quelle oggettodella bancarotta fraudolenta distrattiva in contestazione, ma persino funzionale epropedeutica alla detta condotta distrattiva: la quale beneficia, evidentemente,anche dei risparmi derivanti dalle evasioni fiscali e previdenziali, che vengono difatto depredati da chi opera la distrazione.Nel contempo, però, siffatta condotta di evasione comporta – come detto –l’esiziale effetto di aggravare sensibilmente, ed in modo ingiustificato, la posizionedebitoria dell’impresa, a causa degli accessori (sanzioni e interessi) che maturanoin ragione di essa: ed è proprio questa ulteriore lesione del bene giuridico protetto,correlata ad una distinta condotta, rispetto a quella distrattiva, che giustifica ilconcorso dei due reati, in simili casi.Quanto, infine, al nesso causale, è irrilevante che il dissesto fosse già in attonel 2013. Il reato sussiste anche quando l'operazione dolosa (nel caso, laprosecuzione dell'attività con sistematica evasione fiscale) abbia determinato unaggravamento del dissesto preesistente.Come costantemente affermato, ai fini della configurabilità del reato dibancarotta impropria da operazioni dolose prevista dall'art. 223, comma 2, n. 2,R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tral'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né lapreesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo ladisciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto chel'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di undissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico dellasentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha naturaeconomica ed implica un fenomeno in sé reversibile (Sez. 5, n. 40998 del20/05/2014, Concu, Rv. 262189-01; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014,Besurga, Rv. 259051-01).Gli imputati, dunque, anche subentrando nella gestione dell’impresa,avevano l'obbligo di non aggravare il dissesto già in essere; la loro condotta ha,invece, secondo l’incensurabile accertamento fattuale dei giudici di merito,incrementato il passivo erariale, contribuendo causalmente all'evento fallimentarenella sua dimensione finale in relazione al maturare di ulteriori accessori anzidetti.5. La doglianza sulla carenza di offensività della distrazione di € 7.200,00,anche considerata la menzionata parziale restituzione delle somme, nonchésull’estraneità al fatto del [OSCURATO:PERSONA] (di cui al quinto motivo) è infondata sia in dirittoche in fatto.5.1. In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, il reato si consumanel momento del distacco del bene dal patrimonio sociale. La successivarestituzione, anche se integrale (e nel caso di specie è stata, per giunta, soloparziale, per € 3.500,00), costituisce un post factum che non elide la sussistenzadel reato né la sua offensività, potendo rilevare solo ai fini della concessionedell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.Invero, è stato più volte evidenziato, in tema di bancarotta fraudolenta, cheil recupero, da parte della curatela, dei beni non consegnati dal fallito non spiegaalcun rilievo sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, ilquale - perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimoniodell'imprenditore - viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento,mentre il recupero della res rappresenta solo un posterius - equiparabile allarestituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto - avendo il legislatoreinteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che ètutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori (Sez. 5, n. 13820 del03/03/2020, Biondini, Rv. 278951-01).Analogamente, è stato chiarito che, anche il recupero del bene a seguito delprospettato esercizio dell'azione revocatoria rappresenta un post factumirrilevante, anche ai fini della configurabilità dell'attenuante comune dellariparazione del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. (Sez. 5, n.7999 del 13/01/2021, Canciani, Rv. 280496-01).Il reato è di pericolo concreto, e il pericolo per la massa creditoria si èrealizzato nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha prelevato ingiustificatamente la somma:ed è sfociato in danno reale, nella misura in cui, infine, parte della sommaindebitamente appresa non è stata restituita.5.2. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sua responsabilità a titolo di concorso(art. 110 cod. pen.) è stata correttamente affermata sulla base del suo ruolo diamministratore di fatto e della condivisione del disegno criminoso unitario.Con riferimento al detto ruolo, è noto che il soggetto che assuma, in basealla disciplina prevista dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "difatto", essendo tenuto ad impedire ex art. 40, comma 2, cod. pen. le condotteillecite riguardanti l'amministrazione della società o a pretendere l'esecuzione degliadempimenti previsti dalla legge, è responsabile di tutti i comportamenti, siaomissivi che commissivi, posti in essere dall'amministratore di diritto, al quale èsostanzialmente equiparato (Sez. 3, n. 33385 del 05/07/2012, Gencarelli, Rv.253269-01; confronta, negli stessi termini, tra le tante: Sez. 5, n. 39593 del20/05/2011, Assello, Rv. 250844-01 e Sez. 5, n. 427 del 11/11/2025, dep. 2026,non massimata; per analoga affermazione in relazione al reato di omessadichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, si vedano Sez. 2, n. 8632 del22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280723-01, Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Rv.264971-01 e Sez. 4, n. 24650 del 16/04/2015, Rv. 263728-01; ed ancora,similmente, in tema di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs.74/2000, si veda Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019, dep. 2020, Rv. 277507-01).Ad ogni modo, con accertamento fattuale che non si deduce in modo specificosia frutto di travisamento, il giudice d’appello ha evidenziato che: “Pacifica apparequindi per la corte la prova delle condotte distrattive, poste in essere da entrambigli imputati: [OSCURATO:PERSONA], quale autore materiale e regista di trasferimenti, prelievi egestioni in contanti, [OSCURATO:PERSONA], quale co-gestore operativo e promotore del passaggiofraudolento del ramo d’azienda”.In un contesto di gestione collegiale fraudolenta dell’impresa fallita, l'attodistrattivo del singolo è correttamente imputato al concorrente che abbia anchesolo accettato il rischio di tali operazioni nell'ambito di una gestione malsana dellerisorse sociali. A maggior ragione, dunque, deve ritenersi corretta in diritto e privadi vizi la motivazione resa dai giudici di merito, laddove hanno rilevato che lacontestuale spoliazione della fallita, da parte dei due amministratori, implicasseun accordo fraudolento tra essi che rendeva irrilevante la circostanza di chi, poi,in concreto avesse materialmente portato a compimento l’unitario disegnocriminoso.6. Infine, il diniego delle attenuanti generiche appare congruamentemotivato ed è insindacabile in questa sede.Sfugge al controllo di legittimità, se sorretta da motivazione nonmanifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quellidi cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566del 16/02/2017, Rv. 270986-01), e, in generale, sulla determinazione della pena,specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv.276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; peranalogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018,Rv. 274361-01): essendo sufficiente che il giudice del merito indichi comesemplicemente “adeguata” al caso la decisione presa.In particolare, poi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche è congruamente motivato con l'assenza di elementi di segno positivo(tanto che non rileva più, ex art. 62-bis, comma 3, cod. pen., l'incensuratezzadell'imputato: Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 4,n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01) ovvero sulla base di singoleragioni ostative ritenute preponderanti dal giudice del merito, non sindacabili insede di legittimità, se non contraddittorie o incongrue, neppure quando non vi sialo specifico apprezzamento di ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicatinell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419-01; cosìpure Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509-03, in motivazione).Invero, il giudice del merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti glielementi prospettati dalla difesa, essendo sufficiente che egli spieghi ed indichi glielementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle stesse(ex multis, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826-01).La Corte di appello ha, nella specie, valorizzato, nell'esercizio del suo poterediscrezionale, “la gravità oggettiva delle condotte (molteplici episodi, plurimetipologie di bancarotta, alto passivo erariale); la reticenza degli imputati nelledichiarazioni alla curatela; la mancanza di iniziative risarcitorie o riparatorie realie tempestive”.La restituzione di una somma irrisoria (€ 3.500,00) a fronte di un dannomilionario non poteva imporre il riconoscimento delle attenuanti. Così come ilrichiamo alla mancata collaborazione degli imputati non appare illogico.Naturalmente, anche la richiesta difforme del Procuratore Generale nonvincola il giudice, che, in base al proprio libero convincimento, l’ha motivatamentedisattesa.7. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]