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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 1962

Cassazione n. 29681/2025

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SCORDAMAGLIA R.G.N. 18706/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a Corato (BA) il 23/09/1962 avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 29 ottobre 2024, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] dei reati di atti persecutori, di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa(limitatamente alla condotta del 10 luglio 2023) e di evasione dagli arresti domiciliari (unicamente per la condotta del 30 luglio 2023).Unificati gli stessi dal vincolo della continuazione rispetto al più grave reato di atti persecutori, riconosciutele circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante (avere commesso il fatto nei confronti di persona già legata da relazione affettiva), l'imputato è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione.

Il Tribunale ha,inoltre, dichiarato non doversi procedere in relazione alla residua condotta di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa per il principio ne bis in idem e ha assolto l'imputato dalla residua condotta di evasione dagli arresti domiciliari perché il fatto non sussiste.

La vicenda trae origine dalla cessazione, avvenuta in data 18 marzo 2023, della relazione sentimentale tra [OSCURATO:PERSONA] la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], momentodal quale l'imputato avrebbe posto in essere reiterate condotte persecutorie nei confronti della persona offesa, fra cui lasciarle biglietti con frasi minacciose o diffamatorie, pubblicare post offensivi su Facebook e transitare ripetutamente nei pressi dell'abitazione della stessa anche in orari notturni.

Tali condotte, secondo il Tribunale,avevano generato nella vittima un perdurante stato di ansiae timore e un'alterazione delle proprie abitudini di vita , in quanto la ste ssa aveva iniziato a limitare le uscite o a farsi accompagnare, per paura, dal figlio o dalla sorella, temendo per la sua incolumità.

Peraltro, l'imputato era stato colto più volte «in possesso di corpi contundenti (pietre, bastone, coltello, tagliacarte)» senza alcuna giustificazione(p. 13 sentenza di primo grado), ed era risultato , in alcune occasioni, positivo all'alcoltest(p. 6 sentenza di primo grado).

Tali condotte persecutorie sarebbero proseguite pure dopo l’ammonimento del Questoreall'imputato e la denuncia - querela sporta dalla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA], arrestato e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati, la violava ripetutamente, sicché la stessa veniva aggravata , disponendosi gli arresti domiciliari: misura pure questa violata i l 30 luglio 2023, allorché l'imputato si allontanava per recarsi ad acquistare –a suo dire – delle sigarette.

Su gravame del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 2 aprile 2025, ha confermato la pronuncia di primo grado.

2. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello, lamentando vizi di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.Il ricorso è articolato in cinque motivi.

2.1. Col primo, si eccepisce che la responsabilità per il delitto di atti persecutori non sarebbe stata provata oltre ogni ragionevole dubbio.

La sentenza impugnata si sarebbe limitata a un mero “copia e incolla” della pronuncia di primo grado, senza argomentareautonomamente la decisione presa.

In particolare, la difesa ha evidenziato assunte lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa, sostenendo che la stessa avrebbe continuato a cercare l'imputato in luoghi da lui frequentati o presso l'abitazione della madre, circostanze che poi avrebbe "dimenticato di riferire".

Non sarebbero state adeguatamente valutate le testimonianze a discarico di LeuciRosa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero contraddetto il narrato della persona offesa, evidenziando, ad esempio, che i due si inseguissero reciprocamente e che vi fossero stateaggressioni subite dal [OSCURATO:PERSONA] ad opera dei familiari d ella [OSCURATO:PERSONA] .

La difesa ha inoltre contestato la prova dello stato d'ansia o di timore della vittima, o di un effettivo cambiamento delle sue abitudini di vita, asserendo l'assenza di certificazioni mediche a supporto, nonché l’irrilevanza del ricorso quotidiano ai Carabinieri, da parte della persona offesa.

Rilevache il trasferimento dellaColombotti presso la sorella era stato determinato d a uno sfratto e non d alle condotte persecutorie dell'imputato.

Si deduce che non sarebbe emersa la prova di un comportamento reiteratamente minaccioso, da parte dell'imputato, mentre pesanti intromissioni vi erano state da parte dei parenti della [OSCURATO:PERSONA].

Infine, si lamenta la immotivata mancata ammissione, exart. 507 cod. proc. pen., delle testimonianze della madre dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA](che avrebbe riferito alla persona offesa le minacce di morte da parte delLeuci).

2.2. Col secondo motivo, si contesta la sussistenza della violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa e, in particolare, l'attribuzione alLeuci sia dellosgonfiaggio degli pneumatici, sia del biglietto minatorio lasciatonel mozzo della ruota anteriore sinistra dell’autovettura della persona offesa, in data 10/7/2023.

Mancherebbe una perizia grafologica attestante la redazione del biglietto da parte dell'imputato, mentre nessun valore probatorio avrebbe potuto avere al riguardo la foto scattata dal figlio dellaColombotti, priva di data e ora certe.

Parimenti, per l'episodio del passaggio in bicicletta davanti al bar "[OSCURATO:PERSONA]" (inizialmente indicato nel 10 luglio 2023, con data poi rettificata al 17 luglio 2023), si è eccepita l'insufficienzadella prova, in quanto il Leucinon sarebbe stato fermato e identificato, sicché non si sarebbe potuto escludere l o scambio di persona. 2.3.Col terzo motivo, si contesta la responsabilità per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, sostenendosi che l'uscita d a casa del 30 luglio 2023, protrattasi per pochi minuti e per una distanza di circa 70 metri per acquistare sigarette, avrebbe dovuto essere considerata un fatto di lieve entità, un momento di debolezza, e non certo un "disprezzo delle regole", da parte di una persona incensurata, in preda a una notte insonne per il dolore fisico e non consapevole delle gravi conseguenzederivanti da tale violazione. 2.4.Col quarto motivo, si eccepisce che la pena inflitta ( due anni e due mesi di reclusione) fosse eccessivamente gravosa.

Si lamenta la mancata valutazione di prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche sull'aggravante, considerato il corretto comportamento processuale dell'imputato (nel sottoporsi ad interrogatorio e parteciparealle udienze) e che la sua difesa non rappresentava assenza di ravvedimento, ma la spiegazione di comportamenti non violenti e volti alla riappacificazione con la vittima , che lo avrebbe cercato in diverse occasioni.

Si è ritenuto, ancora,immotivatamente sproporzionato lo scostamento di un anno dal minimo edittale per una persona incensurata. 2.5.Col quinto motivo, ci si duole del la mancata concessione della pena sostitutiva, nonostante il buon comportamento processuale dell'imputato, pena che avrebbe favoritola sua rieducazione e la comprensione degli errori commessi . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, per alcuni profili , inammissibil e .

2. Preliminarmente, va ribadito che in sede di legittimità, exart. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è possibile esaminare il rapporto tra motivazione e decisione, non certo tra prove e decisione, essendo la valutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito: non potendosi, dunque, chiedere l’adesione a un'ipotesi alternativa, ancorché plausibile come quella sposata dal giudice del merito.

Sono, pertanto, ammissibili solo censure per omissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive: laddove, cioè, la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente sia inconfutabile e l'unica plausibile (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01), e non rappresenti solo un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02).

Anche il travisamento della prova –la valorizzazione di un dato inesistente o l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale ("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamente riportato –può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se comprometta in modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010,Rv. 249035-01).

Nel caso di specie, la sentenza di primo grado e, poi, quella conforme d’appello hanno ricostruito i fatti in modo coerente rispetto alle prove assunte e hanno motivato la responsabilità penale dell'imputato con logica e argomenti immuni da censure.

2.1. I primidue motiv i, alla luce di detti principi, sono , pertanto, in larga parte inammissibili, laddove sollecitanola rilettura del materiale probatorio in atti, e infondati, laddove lamentanoassunte violazioni degli artt. 507 e 603 cod. proc. pen.o, ancora, il vizio di carenza di autonoma motivazione.

Suquest’ultimo punto, è noto che le sentenze di primo e secondo grado, laddove conformi, si saldano tra loro in un unicummotivazionale da valutare nel suo complesso (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250-01): sicché non v’è alcun motivo per il quale la sentenza d’appello debba redigere una motivazioneche sia autonoma ed indipendente da quella di primo grado, ben potendo conformarsi a questa e così rispondere alle censure mosse da parte appellante.

Infondata è, poi, la censura circa l’addotta ingiustificata omessa ammissione di prove testimoniali (della madre dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA]),sollecitate in primo grado ex art. 507 cod. proc. pen. e poi con istanza di rinnovo con l’appello.

Al riguardo, va ribadito che il giudice d'appello ha l'onere di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, Rv. 247872-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 259893-01, e, in termini analoghi, Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-01).

Corollario di quanto precede è che ogni doglianza sollevata, al riguardo, in sede di legittimità presuppone che chi la prospetti lumeggi – come prevede chiaramente l’art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen. – la indispensabilità della prova richiesta ai fini della decisione.

Tanto richiede l’onere, in capo a parte ricorrente, di specificare e documentare le ragioni per le quali il mezzo di prova richiesto sia indispensabile e, dunque, potenzialmente decisivo al fine di sovvertire il compendio istruttorio già formatosi (così, in generale, in tema di sollecito all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio exart. 603, comma 3, cod. proc. pen., si veda Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272573-01; specificamente in materia di esame dell'imputato, si leggano: Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv. 283522-02, Sez. 2, n. 37883 del 20/07/2017, Rv. 271141-01 e Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Rv. 256875-01).Dunque, solo quando i dati probatori siano incerti, affetti da lacune o manifeste illogicità e l'incombente richiesto sia potenzialmente capace di eliminare tali vizi motivazionali ovvero sia oggettivamente idoneo a porre in discussione le risultanze su cui la decisione si basa può ritenersi fondata la chiesta rinnovazione (confronta, in tali termini, Sez.

U n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820-01; Sez.5 n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577-01 Inoltre, in tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza cheè correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice: pertanto l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018, dep. 2019, Cristiano, Rv. 275149-01).

Nella specie, nulla è stato al riguardo prospettato da parte ricorrente: che, a parte un fugace, generico ed evidentemente insufficiente riferimento, quanto alla madre dell'imputato, al fatto che la stessa «meglio avrebbe potuto chiarire la realtà e la posizione delle parti in causa», non specifica quale valenza decisiva o capacità di sciogliere incertezze emergent i dal testo della sentenza impugnata avrebbero potuto avere le dette deposizioni.

Al riguardo, invero, non si desumono, dalla sentenza d’appello, incertezze o lacune e, anzi, come detto, si sollecita, da parte ricorrente, un’inammissibile rivalutazione in sede di legittimità del materiale istruttorio.

I giudici di merito hanno, con motivazione congrua, sottoposto a vaglio positivo di attendibilità quanto detto dalla persona offesa, avendo essa reso dichiarazioni ritenute precise, reiterate nel tempo e prive di contraddizioni.

La stessa, anche in ragionedei molteplici riscontri emersi, è stata ritenuta credibile anche allorché ha dichiarato di essere fortemente intimorita dalle persecuzioni dell'uomo, tanto da evitare di uscire di casa da sola e di versare costantemente in uno stato di ansia, nonché di essere stata indotta a chiedere spesso l'intervento delle Forze dell'ordine a causa delle continue molestie e minacce subite.

Vari sono stati i riscontri esterni alle parole della vittima menzionati dai giudici di merito.

Si richiamano, anzitutto, i biglietti lasciati dall'imputato, tutti manoscritti con la medesima grafia e a lui univocamente attribuiti, anche perché in gran parte sottoscritti o uniti al suo biglietto da visita: laddove le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui gli sarebbero stati riferibili solo i biglietti firmati, sono state ritenute prive di pregio, in quanto la grafia era la medesima anche per quelli non firmati ed è stato, logicamente, ritenuto inverosimile che un terzo soggetto si fosse adoperato per lasciare biglietti dal contenuto e dalla grafia identici a quelli redatti di certo dal [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, i giudici di merito hanno evidenziato che i Carabinieri, intervenuti in diverse occasioni, hanno confermato le dichiarazioni della persona offesa, sorprendendo il Leuciin almeno quattro circostanze in flagranza della violazione del provvedimento cautelare.

Ed ancora, ad ulteriore riscontro sono stati indicati i postdell'imputato sulla piattaforma social Facebook, in cui la [OSCURATO:PERSONA] veniva reiteratamente offesa ("puttana, vacca, madre che non vale niente", "[OSCURATO:PERSONA] schifo").

Altro riscontro è stato ritenuto il rinvenimento del [OSCURATO:PERSONA], da parte dei Carabinieri, in data 13/7/2023, nascosto dietro un albero vicino all'abitazione della persona offesa, con una bicicletta nel cui cestello v’erano una o due pietre simili a quelle trovate, nel pomeriggio, sull’auto del figlio della [OSCURATO:PERSONA], unitamente a dei fogli minatori.

In tale occasione, peraltro (come chiarito dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA]), l’uomo indossava inspiegabilmente dei guanti in lattice, giustificando ciò, dopo aver a lungo divagato, con l’intento di non volersi sporcare col grasso della catena della bicicletta.

Tale episodio era confermato, inoltre, dalla sorella della vittima, [OSCURATO:PERSONA] : a seguito di esso, l'imputato era stato arrestato per violazione della misura del divieto di avvicinamento.

Si rammenta, ancora, che il 2/7/2023 il [OSCURATO:PERSONA] era risultato positivo all'alcoltest e trovato nel possesso ingiustificato di uno stiletto, un bastone di legno, guanti in pelle, un coltellino e un coltello da cucina.

Lo stato di grave ansia e turbamento della vittima è stato desunto, dai giudici di merito, non solo dalle sue dichiarazioni e da quelle dei testimoni (in particolare, dalle parole della sorella, ColombottiRegina, e del compagno di costei), ma anche dalla frequenza con la quale la donna si è rivolta ai Carabinieri, ogni qual volta rinveniva biglietti minatori o danni sulla sua vettura o, ancora, rilevava i passaggi del Leucinelle sue vicinanze.

Il cambiamento delle abitudini di vita della vittima è stato desunto, tra l’altro, dal fatto che la stessa, come detto, avesse iniziato a limitare le uscite e a farsi accompagnare, per paura, dal figlio o dalla sorella, temendo per la sua incolumità.

Tale timore è stato ritenuto non esagerato dai giudici di merito, sia per essere l'imputato stato colto più volte, senza alcuna giustificazione, «in possesso di corpi contundenti (pietre, bastone, coltello, tagliacarte)» (p. 12 sentenza di primo grado), sia per essere la vittima stata costretta a rivolgersi ai Carabinieri con frequenza pressoché quotidiana proprio a causa delle continue interferenze illecite dell'imputato nella sua vita (p. 10 sentenza d’appello).

I giudici di merito hanno, dunque, abbondantemente e in modo esente da vizi, motivato le ragioni del loro convincimento e chiaramente, seppur implicitamente, quelle per cui – come detto – sarebbe superflua ogni ulteriore acquisizione istruttoria.

Né, per giunta, si vede, dinanzi a tale imponente quadro persecutorioemerso dall’istruttoria, ben ricostruito dai giudici di merito, quale incidenza “scriminante” potrebbero avere le addotte condotte della vittima e dei suoi familiari.

Al riguardo, come noto, l’eventuale reazione della vittima e dei suoi familiari agli atti persecutori nonrenderebbe, certo, la condotta penalmente lecita, essendo stato chiarito che «la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto», «incombendo, in tali ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita» (Sez. 5, n. 42643 del 24/06/2021, Rv. 282170-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 3, n. 45648 del 23/05/2013, Rv. 257288-01): onere motivazionale che, nella specie, risulta, per quanto detto, ampiamente soddisfatto.

In definitiva, l’eventuale contesto di litigiosità ed anche la comprensibile reazione della vittima non avrebbe comunque legittimato l’agente ad arrecare impunemente molestie, ingiurie e minacce ai danni della stessa : sicché la motivazione censurata è logica, priva di lacune e contraddizioni e conforme ai principi di diritto richiamati, mirando, parte ricorrente, ad ottenere, in modo inammissibile, un diverso vaglio di merito in sede di legittimità.

Quanto alla violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa del 10 luglio 2023, come detto, lo stesso risulta riscontrato, da parte dei giudici di merito, non solo dalle dichiarazioni della vittima e di sua sorella, ma anche da quelle del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], che specificava di aver colto in flagranza di violazione il [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Del tutto logica, ancora, è la motivazione in relazione all’evasione, di fatto non contestata nella sua sussistenza, essendosi parte ricorrente limitata a sostenerne –col terzo motivo – la lieve entità.

Infatti, i giudici di merito hanno escluso tale valutazione, «ritenendo che la condotta di chi viola la misura dopo che la stessa è già stata aggravata per ulteriori plurime violazioni di altra misura meno afflittiva non possa assolutamente ritenersi né lieve né tenue,ma anzi espressione di un totale disprezzo delle regole di civile convivenza e delle prescrizioni imposte dall’ Autorità, dunque estremamente grave» (p. 10 sentenza d’appello).

Si tratta, nuovamente, di motivazione esente da vizi e, come tale, non censurabile in questa sede.

2.3. Quanto, infine, al lamentato bilanciamento per equivalenza di circostanze attenuanti generiche ed aggravant e ed alla dedotta eccessiva determinazione della pena base, la censura è radicalmente inammissibile.

Sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primisquelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti (Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931- 01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450-01; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007,Rv. 236992-01) e, in generale, sulla determinazione della pena, specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; per analogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Rv. 274361-01): essendo sufficiente che il giudice del merito indichi come semplicemente “adeguata” al caso la decisione presa.

La decisione censurata ha evidenziato, al riguardo, che l'imputato non avesse manifestato alcun segnale di autocritica e, anzi, si fosse reso protagonista di plurime violazioni delle prescrizioni imposte, anche in costanza di misura cautelare: tanto da rendere necessario un doppio aggravamento sino alla misura massimamente afflittiva.

Ed ancora, la Corte d'appello ha rimarcato le gravi conseguenze patite dalla persona offesa, costretta a rivolgersi quasi quotidianamente ai Carabinieri nonostante l’imputato fosse sottoposto a misura cautelare.

Trattasi di ragioni che danno una logica spiegazione delle scelte operate in tema di determinazione della pena finale. 2.4.Infondato è pure l’ultimo motivo, correlato alla mancata adozione di una sanzione sostitutiva.

Il giudice d’appello ha evidenziato, al riguardo, la “prognosi assolutamente negativa circa il rispetto, da parte di [OSCURATO:PERSONA], delle prescrizioni relative alla detenzione domiciliare sostitutiva”, in ragione delle plurime violazioni alle misure cautelari poste in essere dall'imputato, tanto da concludere per la assoluta “inaffidabilità del soggetto”(p. 10 sentenza d’appello).

Tale valutazione è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte, secondo cui la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, dunque, considerando, in primis, le modalità delle violazioni commesse e la personalità del condannato (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558-01).

Siffatta interpretazione deve essere confermata anche in seguito alla riforma Cartabia (come già sostenuto da Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino, Rv. 285090-01, in motivazione), posto che l’attuale richiamo ai «fondati motivi» di omesso adempimento, determinanti il rigetto dell’istanza ai sensi dell'art. 58, comma 1, seconda parte, legge 689/1981, impone solo di soppesare adeguatamente gli elementi prognostici disponibili, portando all'adozione di forme sanzionatorie più consone alla finalità rieducativa del condannato e all'obiettivo di assicurare effettività alla pena, non certo ad escludere che si effettui la detta prognosi in base ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e, dunque, anche in base alla personalità dell’istante.

Invero, l’art. 58 della medesima legge prevede che: «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutivedella pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».

Ed allora, come di recente ribadito: «Anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali» (Sez.5, n. 17959 del 26/01/2024, Rv. 286449-01, in motivazione; in tal senso, si veda, ancora Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, Rv. 287062-01, che, seppur rimarca la necessità che il giudice del merito si pronunci sui motivi per cui la finalità rieducativa non possa essere perseguita attraverso la pena sostitutiva, ribadisce, in motivazione, che vada pur sempre valutata la congruità di questa alle finalità preventive e rieducative considerando anche la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto e, dunque, anche i suoi precedenti).

Nel caso in esame, come detto, la Corte d'appello ha valutato in modo adeguato la personalità dell'imputato, pervenendo ad una prognosi negativa per i molteplici episodi di rilievo penale e di violazione delle misure cautelari di cui si era reso protagonista.

Al riguardo, infine, va solo aggiunto che la verifica della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso di specie (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Rv. 276716).

3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

La materia trattata, inerente dati sensibili o comunque meritevoli di particolare riservatezza, quali sono i rapportipersonali di tipo familiare, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SCORDAMAGLIA R.G.N. 18706/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a Corato (BA) il 23/09/1962 avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 29 ottobre 2024, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] dei reati di atti persecutori, di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa(limitatamente alla condotta del 10 luglio 2023) e di evasione dagli arresti domiciliari (unicamente per la condotta del 30 luglio 2023).Unificati gli stessi dal vincolo della continuazione rispetto al più grave reato di atti persecutori, riconosciutele circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante (avere commesso il fatto nei confronti di persona già legata da relazione affettiva), l'imputato è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione. Il Tribunale ha,inoltre, dichiarato non doversi procedere in relazione alla residua condotta di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa per il principio ne bis in idem e ha assolto l'imputato dalla residua condotta di evasione dagli arresti domiciliari perché il fatto non sussiste. La vicenda trae origine dalla cessazione, avvenuta in data 18 marzo 2023, della relazione sentimentale tra [OSCURATO:PERSONA] la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], momentodal quale l'imputato avrebbe posto in essere reiterate condotte persecutorie nei confronti della persona offesa, fra cui lasciarle biglietti con frasi minacciose o diffamatorie, pubblicare post offensivi su Facebook e transitare ripetutamente nei pressi dell'abitazione della stessa anche in orari notturni. Tali condotte, secondo il Tribunale,avevano generato nella vittima un perdurante stato di ansiae timore e un'alterazione delle proprie abitudini di vita , in quanto la ste ssa aveva iniziato a limitare le uscite o a farsi accompagnare, per paura, dal figlio o dalla sorella, temendo per la sua incolumità. Peraltro, l'imputato era stato colto più volte «in possesso di corpi contundenti (pietre, bastone, coltello, tagliacarte)» senza alcuna giustificazione(p. 13 sentenza di primo grado), ed era risultato , in alcune occasioni, positivo all'alcoltest(p. 6 sentenza di primo grado). Tali condotte persecutorie sarebbero proseguite pure dopo l’ammonimento del Questoreall'imputato e la denuncia - querela sporta dalla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA], arrestato e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati, la violava ripetutamente, sicché la stessa veniva aggravata , disponendosi gli arresti domiciliari: misura pure questa violata i l 30 luglio 2023, allorché l'imputato si allontanava per recarsi ad acquistare –a suo dire – delle sigarette. Su gravame del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 2 aprile 2025, ha confermato la pronuncia di primo grado. 2. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello, lamentando vizi di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.Il ricorso è articolato in cinque motivi. 2.1. Col primo, si eccepisce che la responsabilità per il delitto di atti persecutori non sarebbe stata provata oltre ogni ragionevole dubbio. La sentenza impugnata si sarebbe limitata a un mero “copia e incolla” della pronuncia di primo grado, senza argomentareautonomamente la decisione presa. In particolare, la difesa ha evidenziato assunte lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa, sostenendo che la stessa avrebbe continuato a cercare l'imputato in luoghi da lui frequentati o presso l'abitazione della madre, circostanze che poi avrebbe "dimenticato di riferire". Non sarebbero state adeguatamente valutate le testimonianze a discarico di LeuciRosa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero contraddetto il narrato della persona offesa, evidenziando, ad esempio, che i due si inseguissero reciprocamente e che vi fossero stateaggressioni subite dal [OSCURATO:PERSONA] ad opera dei familiari d ella [OSCURATO:PERSONA] . La difesa ha inoltre contestato la prova dello stato d'ansia o di timore della vittima, o di un effettivo cambiamento delle sue abitudini di vita, asserendo l'assenza di certificazioni mediche a supporto, nonché l’irrilevanza del ricorso quotidiano ai Carabinieri, da parte della persona offesa. Rilevache il trasferimento dellaColombotti presso la sorella era stato determinato d a uno sfratto e non d alle condotte persecutorie dell'imputato. Si deduce che non sarebbe emersa la prova di un comportamento reiteratamente minaccioso, da parte dell'imputato, mentre pesanti intromissioni vi erano state da parte dei parenti della [OSCURATO:PERSONA]. Infine, si lamenta la immotivata mancata ammissione, exart. 507 cod. proc. pen., delle testimonianze della madre dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA](che avrebbe riferito alla persona offesa le minacce di morte da parte delLeuci). 2.2. Col secondo motivo, si contesta la sussistenza della violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa e, in particolare, l'attribuzione alLeuci sia dellosgonfiaggio degli pneumatici, sia del biglietto minatorio lasciatonel mozzo della ruota anteriore sinistra dell’autovettura della persona offesa, in data 10/7/2023. Mancherebbe una perizia grafologica attestante la redazione del biglietto da parte dell'imputato, mentre nessun valore probatorio avrebbe potuto avere al riguardo la foto scattata dal figlio dellaColombotti, priva di data e ora certe. Parimenti, per l'episodio del passaggio in bicicletta davanti al bar "[OSCURATO:PERSONA]" (inizialmente indicato nel 10 luglio 2023, con data poi rettificata al 17 luglio 2023), si è eccepita l'insufficienzadella prova, in quanto il Leucinon sarebbe stato fermato e identificato, sicché non si sarebbe potuto escludere l o scambio di persona. 2.3.Col terzo motivo, si contesta la responsabilità per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, sostenendosi che l'uscita d a casa del 30 luglio 2023, protrattasi per pochi minuti e per una distanza di circa 70 metri per acquistare sigarette, avrebbe dovuto essere considerata un fatto di lieve entità, un momento di debolezza, e non certo un "disprezzo delle regole", da parte di una persona incensurata, in preda a una notte insonne per il dolore fisico e non consapevole delle gravi conseguenzederivanti da tale violazione. 2.4.Col quarto motivo, si eccepisce che la pena inflitta ( due anni e due mesi di reclusione) fosse eccessivamente gravosa. Si lamenta la mancata valutazione di prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche sull'aggravante, considerato il corretto comportamento processuale dell'imputato (nel sottoporsi ad interrogatorio e parteciparealle udienze) e che la sua difesa non rappresentava assenza di ravvedimento, ma la spiegazione di comportamenti non violenti e volti alla riappacificazione con la vittima , che lo avrebbe cercato in diverse occasioni. Si è ritenuto, ancora,immotivatamente sproporzionato lo scostamento di un anno dal minimo edittale per una persona incensurata. 2.5.Col quinto motivo, ci si duole del la mancata concessione della pena sostitutiva, nonostante il buon comportamento processuale dell'imputato, pena che avrebbe favoritola sua rieducazione e la comprensione degli errori commessi . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, per alcuni profili , inammissibil e . 2. Preliminarmente, va ribadito che in sede di legittimità, exart. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è possibile esaminare il rapporto tra motivazione e decisione, non certo tra prove e decisione, essendo la valutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito: non potendosi, dunque, chiedere l’adesione a un'ipotesi alternativa, ancorché plausibile come quella sposata dal giudice del merito. Sono, pertanto, ammissibili solo censure per omissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive: laddove, cioè, la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente sia inconfutabile e l'unica plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01), e non rappresenti solo un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02). Anche il travisamento della prova –la valorizzazione di un dato inesistente o l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale ("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamente riportato –può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se comprometta in modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010,Rv. 249035-01). Nel caso di specie, la sentenza di primo grado e, poi, quella conforme d’appello hanno ricostruito i fatti in modo coerente rispetto alle prove assunte e hanno motivato la responsabilità penale dell'imputato con logica e argomenti immuni da censure. 2.1. I primidue motiv i, alla luce di detti principi, sono , pertanto, in larga parte inammissibili, laddove sollecitanola rilettura del materiale probatorio in atti, e infondati, laddove lamentanoassunte violazioni degli artt. 507 e 603 cod. proc. pen.o, ancora, il vizio di carenza di autonoma motivazione. Suquest’ultimo punto, è noto che le sentenze di primo e secondo grado, laddove conformi, si saldano tra loro in un unicummotivazionale da valutare nel suo complesso (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250-01): sicché non v’è alcun motivo per il quale la sentenza d’appello debba redigere una motivazioneche sia autonoma ed indipendente da quella di primo grado, ben potendo conformarsi a questa e così rispondere alle censure mosse da parte appellante. Infondata è, poi, la censura circa l’addotta ingiustificata omessa ammissione di prove testimoniali (della madre dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA]),sollecitate in primo grado ex art. 507 cod. proc. pen. e poi con istanza di rinnovo con l’appello. Al riguardo, va ribadito che il giudice d'appello ha l'onere di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, Rv. 247872-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 259893-01, e, in termini analoghi, Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-01). Corollario di quanto precede è che ogni doglianza sollevata, al riguardo, in sede di legittimità presuppone che chi la prospetti lumeggi – come prevede chiaramente l’art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen. – la indispensabilità della prova richiesta ai fini della decisione. Tanto richiede l’onere, in capo a parte ricorrente, di specificare e documentare le ragioni per le quali il mezzo di prova richiesto sia indispensabile e, dunque, potenzialmente decisivo al fine di sovvertire il compendio istruttorio già formatosi (così, in generale, in tema di sollecito all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio exart. 603, comma 3, cod. proc. pen., si veda Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272573-01; specificamente in materia di esame dell'imputato, si leggano: Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv. 283522-02, Sez. 2, n. 37883 del 20/07/2017, Rv. 271141-01 e Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Rv. 256875-01).Dunque, solo quando i dati probatori siano incerti, affetti da lacune o manifeste illogicità e l'incombente richiesto sia potenzialmente capace di eliminare tali vizi motivazionali ovvero sia oggettivamente idoneo a porre in discussione le risultanze su cui la decisione si basa può ritenersi fondata la chiesta rinnovazione (confronta, in tali termini, Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820-01; Sez.5 n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577-01 Inoltre, in tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza cheè correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice: pertanto l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018, dep. 2019, Cristiano, Rv. 275149-01). Nella specie, nulla è stato al riguardo prospettato da parte ricorrente: che, a parte un fugace, generico ed evidentemente insufficiente riferimento, quanto alla madre dell'imputato, al fatto che la stessa «meglio avrebbe potuto chiarire la realtà e la posizione delle parti in causa», non specifica quale valenza decisiva o capacità di sciogliere incertezze emergent i dal testo della sentenza impugnata avrebbero potuto avere le dette deposizioni. Al riguardo, invero, non si desumono, dalla sentenza d’appello, incertezze o lacune e, anzi, come detto, si sollecita, da parte ricorrente, un’inammissibile rivalutazione in sede di legittimità del materiale istruttorio. I giudici di merito hanno, con motivazione congrua, sottoposto a vaglio positivo di attendibilità quanto detto dalla persona offesa, avendo essa reso dichiarazioni ritenute precise, reiterate nel tempo e prive di contraddizioni. La stessa, anche in ragionedei molteplici riscontri emersi, è stata ritenuta credibile anche allorché ha dichiarato di essere fortemente intimorita dalle persecuzioni dell'uomo, tanto da evitare di uscire di casa da sola e di versare costantemente in uno stato di ansia, nonché di essere stata indotta a chiedere spesso l'intervento delle Forze dell'ordine a causa delle continue molestie e minacce subite. Vari sono stati i riscontri esterni alle parole della vittima menzionati dai giudici di merito. Si richiamano, anzitutto, i biglietti lasciati dall'imputato, tutti manoscritti con la medesima grafia e a lui univocamente attribuiti, anche perché in gran parte sottoscritti o uniti al suo biglietto da visita: laddove le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui gli sarebbero stati riferibili solo i biglietti firmati, sono state ritenute prive di pregio, in quanto la grafia era la medesima anche per quelli non firmati ed è stato, logicamente, ritenuto inverosimile che un terzo soggetto si fosse adoperato per lasciare biglietti dal contenuto e dalla grafia identici a quelli redatti di certo dal [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, i giudici di merito hanno evidenziato che i Carabinieri, intervenuti in diverse occasioni, hanno confermato le dichiarazioni della persona offesa, sorprendendo il Leuciin almeno quattro circostanze in flagranza della violazione del provvedimento cautelare. Ed ancora, ad ulteriore riscontro sono stati indicati i postdell'imputato sulla piattaforma social Facebook, in cui la [OSCURATO:PERSONA] veniva reiteratamente offesa ("puttana, vacca, madre che non vale niente", "[OSCURATO:PERSONA] schifo"). Altro riscontro è stato ritenuto il rinvenimento del [OSCURATO:PERSONA], da parte dei Carabinieri, in data 13/7/2023, nascosto dietro un albero vicino all'abitazione della persona offesa, con una bicicletta nel cui cestello v’erano una o due pietre simili a quelle trovate, nel pomeriggio, sull’auto del figlio della [OSCURATO:PERSONA], unitamente a dei fogli minatori. In tale occasione, peraltro (come chiarito dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA]), l’uomo indossava inspiegabilmente dei guanti in lattice, giustificando ciò, dopo aver a lungo divagato, con l’intento di non volersi sporcare col grasso della catena della bicicletta. Tale episodio era confermato, inoltre, dalla sorella della vittima, [OSCURATO:PERSONA] : a seguito di esso, l'imputato era stato arrestato per violazione della misura del divieto di avvicinamento. Si rammenta, ancora, che il 2/7/2023 il [OSCURATO:PERSONA] era risultato positivo all'alcoltest e trovato nel possesso ingiustificato di uno stiletto, un bastone di legno, guanti in pelle, un coltellino e un coltello da cucina. Lo stato di grave ansia e turbamento della vittima è stato desunto, dai giudici di merito, non solo dalle sue dichiarazioni e da quelle dei testimoni (in particolare, dalle parole della sorella, ColombottiRegina, e del compagno di costei), ma anche dalla frequenza con la quale la donna si è rivolta ai Carabinieri, ogni qual volta rinveniva biglietti minatori o danni sulla sua vettura o, ancora, rilevava i passaggi del Leucinelle sue vicinanze. Il cambiamento delle abitudini di vita della vittima è stato desunto, tra l’altro, dal fatto che la stessa, come detto, avesse iniziato a limitare le uscite e a farsi accompagnare, per paura, dal figlio o dalla sorella, temendo per la sua incolumità. Tale timore è stato ritenuto non esagerato dai giudici di merito, sia per essere l'imputato stato colto più volte, senza alcuna giustificazione, «in possesso di corpi contundenti (pietre, bastone, coltello, tagliacarte)» (p. 12 sentenza di primo grado), sia per essere la vittima stata costretta a rivolgersi ai Carabinieri con frequenza pressoché quotidiana proprio a causa delle continue interferenze illecite dell'imputato nella sua vita (p. 10 sentenza d’appello). I giudici di merito hanno, dunque, abbondantemente e in modo esente da vizi, motivato le ragioni del loro convincimento e chiaramente, seppur implicitamente, quelle per cui – come detto – sarebbe superflua ogni ulteriore acquisizione istruttoria. Né, per giunta, si vede, dinanzi a tale imponente quadro persecutorioemerso dall’istruttoria, ben ricostruito dai giudici di merito, quale incidenza “scriminante” potrebbero avere le addotte condotte della vittima e dei suoi familiari. Al riguardo, come noto, l’eventuale reazione della vittima e dei suoi familiari agli atti persecutori nonrenderebbe, certo, la condotta penalmente lecita, essendo stato chiarito che «la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto», «incombendo, in tali ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita» (Sez. 5, n. 42643 del 24/06/2021, Rv. 282170-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 3, n. 45648 del 23/05/2013, Rv. 257288-01): onere motivazionale che, nella specie, risulta, per quanto detto, ampiamente soddisfatto. In definitiva, l’eventuale contesto di litigiosità ed anche la comprensibile reazione della vittima non avrebbe comunque legittimato l’agente ad arrecare impunemente molestie, ingiurie e minacce ai danni della stessa : sicché la motivazione censurata è logica, priva di lacune e contraddizioni e conforme ai principi di diritto richiamati, mirando, parte ricorrente, ad ottenere, in modo inammissibile, un diverso vaglio di merito in sede di legittimità. Quanto alla violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa del 10 luglio 2023, come detto, lo stesso risulta riscontrato, da parte dei giudici di merito, non solo dalle dichiarazioni della vittima e di sua sorella, ma anche da quelle del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], che specificava di aver colto in flagranza di violazione il [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Del tutto logica, ancora, è la motivazione in relazione all’evasione, di fatto non contestata nella sua sussistenza, essendosi parte ricorrente limitata a sostenerne –col terzo motivo – la lieve entità. Infatti, i giudici di merito hanno escluso tale valutazione, «ritenendo che la condotta di chi viola la misura dopo che la stessa è già stata aggravata per ulteriori plurime violazioni di altra misura meno afflittiva non possa assolutamente ritenersi né lieve né tenue,ma anzi espressione di un totale disprezzo delle regole di civile convivenza e delle prescrizioni imposte dall’ Autorità, dunque estremamente grave» (p. 10 sentenza d’appello). Si tratta, nuovamente, di motivazione esente da vizi e, come tale, non censurabile in questa sede. 2.3. Quanto, infine, al lamentato bilanciamento per equivalenza di circostanze attenuanti generiche ed aggravant e ed alla dedotta eccessiva determinazione della pena base, la censura è radicalmente inammissibile. Sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primisquelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931- 01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450-01; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007,Rv. 236992-01) e, in generale, sulla determinazione della pena, specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; per analogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Rv. 274361-01): essendo sufficiente che il giudice del merito indichi come semplicemente “adeguata” al caso la decisione presa. La decisione censurata ha evidenziato, al riguardo, che l'imputato non avesse manifestato alcun segnale di autocritica e, anzi, si fosse reso protagonista di plurime violazioni delle prescrizioni imposte, anche in costanza di misura cautelare: tanto da rendere necessario un doppio aggravamento sino alla misura massimamente afflittiva. Ed ancora, la Corte d'appello ha rimarcato le gravi conseguenze patite dalla persona offesa, costretta a rivolgersi quasi quotidianamente ai Carabinieri nonostante l’imputato fosse sottoposto a misura cautelare. Trattasi di ragioni che danno una logica spiegazione delle scelte operate in tema di determinazione della pena finale. 2.4.Infondato è pure l’ultimo motivo, correlato alla mancata adozione di una sanzione sostitutiva. Il giudice d’appello ha evidenziato, al riguardo, la “prognosi assolutamente negativa circa il rispetto, da parte di [OSCURATO:PERSONA], delle prescrizioni relative alla detenzione domiciliare sostitutiva”, in ragione delle plurime violazioni alle misure cautelari poste in essere dall'imputato, tanto da concludere per la assoluta “inaffidabilità del soggetto”(p. 10 sentenza d’appello). Tale valutazione è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte, secondo cui la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, dunque, considerando, in primis, le modalità delle violazioni commesse e la personalità del condannato (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558-01). Siffatta interpretazione deve essere confermata anche in seguito alla riforma Cartabia (come già sostenuto da Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino, Rv. 285090-01, in motivazione), posto che l’attuale richiamo ai «fondati motivi» di omesso adempimento, determinanti il rigetto dell’istanza ai sensi dell'art. 58, comma 1, seconda parte, legge 689/1981, impone solo di soppesare adeguatamente gli elementi prognostici disponibili, portando all'adozione di forme sanzionatorie più consone alla finalità rieducativa del condannato e all'obiettivo di assicurare effettività alla pena, non certo ad escludere che si effettui la detta prognosi in base ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e, dunque, anche in base alla personalità dell’istante. Invero, l’art. 58 della medesima legge prevede che: «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutivedella pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Ed allora, come di recente ribadito: «Anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali» (Sez.5, n. 17959 del 26/01/2024, Rv. 286449-01, in motivazione; in tal senso, si veda, ancora Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, Rv. 287062-01, che, seppur rimarca la necessità che il giudice del merito si pronunci sui motivi per cui la finalità rieducativa non possa essere perseguita attraverso la pena sostitutiva, ribadisce, in motivazione, che vada pur sempre valutata la congruità di questa alle finalità preventive e rieducative considerando anche la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto e, dunque, anche i suoi precedenti). Nel caso in esame, come detto, la Corte d'appello ha valutato in modo adeguato la personalità dell'imputato, pervenendo ad una prognosi negativa per i molteplici episodi di rilievo penale e di violazione delle misure cautelari di cui si era reso protagonista. Al riguardo, infine, va solo aggiunto che la verifica della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso di specie (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Rv. 276716). 3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La materia trattata, inerente dati sensibili o comunque meritevoli di particolare riservatezza, quali sono i rapportipersonali di tipo familiare, i
Sentenza Cassazione n. 29681/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris